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Ordinanza Interlocutoria — n. 3557/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 3557/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 3557/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sergio Pavan, socio della estinta Programma Casalese s.r.l., società a ristretta base, ricorre, con cinque motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe che, in riforma della sentenza resa dalla C.t.p. di Treviso, ha accolto l’appello dell’Ufficio e confermato la legittimità degli avvisi di accertamento emessi sia nei confronti della società che del ricorrente con i quali per gli anni di imposta dal 2006 al 2008 erano stati accertati utili extra-contabili. Considerato che: 1.Con istanza depositata il 9 gennaio 2023 , il contribuente ha chiesto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 205,legge 29 dicembre 2022, n. 1 97 , al fine di potere procedere alla presentazione dell’istanza di definizione agevolata del giudizio.

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 3557/2023 — snciv · Corte di Cassazione: L’art. 1, comma 197, legge cit. prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contrib uente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere d ella definizione agevolata. In tal caso il processoè sospeso fino al 10 luglio 20 23 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di def inizione e del versamento degli importi dovuti o dellaprima rata».

Parole chiave

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proventi esenti da imposta sospensione della riscossione fiscale imposta sugli utili risanamento dell'impresa in diritto tributario ricupero d'imposta revisione d'imposta
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 1373/2015R.G. proposto da: PAVAN SERGIO, elettivamente domiciliat o in Roma , via dei Monti Parioli, 48, presso l o studio dell’Avv. Giuseppe Marini che lo rappresenta e difende unitamente all’Avv. Carlo Amato, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. VENETO n. 837 / 1 4 , depositata il 20/05/2014; IPREFIRES IVA AVVISO ACCERTAMENTO Cons. est. Rosanna Angarano 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2023dal consigliere Rosanna Angarano . Rilevato che:

1. Sergio Pavan, socio della estinta Programma Casalese s.r.l., società a ristretta base, ricorre, con cinque motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe che, in riforma della sentenza resa dalla C.t.p. di Treviso, ha accolto l’appello dell’Ufficio e confermato la legittimità degli avvisi di accertamento emessi sia nei confronti della società che del ricorrente con i quali per gli anni di imposta dal 2006 al 2008 erano stati accertati utili extra-contabili. Considerato che: 1.Con istanza depositata il 9 gennaio 2023 , il contribuente ha chiesto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 205,legge 29 dicembre 2022, n. 1 97 , al fine di potere procedere alla presentazione dell’istanza di definizione agevolata del giudizio.

2. L’art. 1, comma 197, legge cit. prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contrib uente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere d ella definizione agevolata. In tal caso il processoè sospeso fino al 10 luglio 20 23 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di def inizione e del versamento degli importi dovuti o dellaprima rata».

3. Stante l’espressa istanza,occorre provvedere in conformità.

P.Q.M.

Sospende il processosino al 10 luglio 2023 e rinvia a nuovo ruolo.