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Ordinanza Interlocutoria — n. 3464/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation suspends tax appeal process pending definition of fiscal benefit under new law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 3464/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the tax appeal process regarding the Association Columbus's fiscal liability for 2007. The lower courts had rejected the association's claim for a tax cut based on travel expenses and infrastructure status, while the tax agency argued the entity lacked required regulatory status. The court granted the suspension request to allow the application of the new simplified definition procedure introduced by recent legislation.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197; The Court of Cassation may suspend a tax proceeding to allow the parties to utilize the simplified definition procedure established by the new law.

Parole chiave

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tax appeal suspension simplified definition procedure fiscal benefit recognition tax liability reduction Cassation interlocutory order assistenza amministrativa fiscale rimborso dell'intervento di cataratta computo dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 11, co. 1, lett. a) d.lgs. n. 446/1997
Art. 1, comma 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197
la ricorrente (rectius: il fallimento della Association Columbus), in data 24/01/2023, ha chiesto che il processo sia sospeso ed ha dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata, a norma dell’art. 1, comma 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197;
Art. 380-bis.1, cod. proc. civ.
la contribuente ha proposto ricorso, con quattro motivi, illustrati con una memoria ex art. 380 - bis .1, cod.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 22072/2015 proposto da: ASSOCIATION COLUMBUS, elettivamente domiciliata in Roma Via Panama 68, presso lo studio dell’avvocato Giovanni Puoti (PTUGNN44L20H501N) che la rappresenta e difende. -Ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -Controricorrente - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 905/2015 depositata il 17/02/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2023 dal Consigliere Riccardo Guida. Attività sanitaria cuneo fiscale. Art. 11, co. 1, lett.

a) d.lgs. n. 446/1997 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. la contribuente, denominata “Asso ciation Columbus ” , che agisce senza scopo di lucro ed è proprietaria di una struttura ( il complesso i ntegrato Columbus ) nella quale eserci ta attività di prestazioni di servizi di ricovero e cura sulla base di un rapporto convenzionale con il Policlinico Gemelli dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, impugnò l’avviso di accertamento, per il 2007, che, quanto all’Ires, disconosceva costi non inerenti per spese di viaggio (per euro 61.190) e, quanto all’Irap, disconosceva la riduzione della base imponibile (per euro 6.861.607,00) secondo la disciplina dell’art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nella versione vi gente ratione temporis, sulla riduzione del cuneo fiscale. In particolare, per il fisco, la contribuente, da annoverare tra le imprese che svolgono attività regolamentata (cc.dd. public utilities), operava in regime di “concessione” e a “tariffa” e, pertanto, era priva dei requisiti richiesti per fruire del beneficio fiscale;

2. la Commissione tributaria provinciale di Roma rigettò il ricorso, con sentenza (n. 2363/2014), confermata dalla Commissione tributaria regionale (in seguito “C.T.R.”) del La zio , la quale, con la pronuncia sopra indicata, ha respinto l’appello della contribuente ravvisando la presenza dei tre requisiti ostativi al riconoscimento del beneficio Irap (ente che opera nel settore delle infrastrutture, in regime di concessione e a tariffa) ed ha escluso l’inerenza delle spese per il viaggio a Fatima del personale dell’Associazione;

3. la contribuente ha proposto ricorso, con quattro motivi, illustrati con una memoria ex art. 380 - bis .1, cod. proc. civ., per la cassazione della sentenza di appello; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso;

4. la ricorrente (rectius: il fallimento della Association Columbus), in data 24/01/2023, ha chiesto che il processo sia sospeso ed ha dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata, a norma dell’art. 1, comma 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197;

5. si deve dichiarare che il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023;

P.Q.M.

dichiara che il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo