Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 3460/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against tax ruling for lack of factual error under revocation rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3460/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court dismissed Immobiliare Pisana SRL's request to revoke a prior ruling rejecting its tax appeal. The company argued that a new tax incentive declaration was ignored by the judges, but the Court found no factual error since the document was never part of the case file. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, and the company was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391-bis e 395 n. 4 cod. proc. civ.; The revocation remedy against Supreme Court rulings is strictly limited to cases of factual error, which requires a discrepancy between the court's perception and the actual case file, a condition not met when the contested fact was never presented to the judges.

Parole chiave

Generato dall'IA
revocation remedy factual error tax appeal case file exclusion Supreme Court ruling revoca dell'atto amministrativo rettifica delle detrazioni sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391-bis c.p.c.
Art. 395 n. 4 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002
2315 del 2020), si deve procedere, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. sez. un. n. 12210/2022
Cass. sez. un. n. 24382/2020
Cass. n. 21725/2018
Cass. n. 10040/2022
Cass. n. 2236/2022
Cass. n. 20635/2017
Cass. n. 26907/2018
Cass. sez. un. n. 2315/2020
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 562/2022 R.G. proposto d:a IMMOBILIARE PISANA SRL, elettivamente domiciliata in VIA DELLE SOGLIOLE 21 – FIUMICINO , presso lo studio dell’avvocato CITANI GIULIA (CTNGLI50D45H501P) che larappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- Per la revocazione della ordinanza n. 32996/2021 di questa Corte Suprema di Cassazione Sezione Tributaria depositata il 10.11.2021.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 ottobre 2022, tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Giovanni La Rocca; Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Mucci, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. FATTI DI CAUSA Con l’ordinanza n. 32996 del 2021 questa Sezione della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Immobiliare Pisana srl , fondato su cinque motivi, contro la sentenza n. 7288/14 della CTR del Lazio di reiezione dell’appello proposto contro sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2004 per IVA, IRAP e IRESper scostamento dagli studi di settore.

Avverso detta ordinanza della Corte la Immobiliare Pisana srl propone ricorso “ per la modifica e/ o la revoca zione ”, deducendo l'intervenuta dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al d.l. n. 148/2017 (c.d. “rottamazione dei ruoli”) che «tuttavia, per errore, non veniva portata a conoscenza di codesto Collegio il quale respingeva il ricorso..» (p. 2 del ricorso). Resistel'Agenzia delle Entrate con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Ilricorso è manifestamente in fondato .

2. Secondo l'orientamento interpretativo di legittimità (da ultimo ribadito da Cass. sez. un. n. 12210 del 2022; Cass. sez. un.n. 24382 del 2020; Cass. n. 21725 del 2018), l’unico mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze de lla Corte di Cassazione è, ai sensi degli artt. 391-bis e 395 n. 4 cod. proc. civ., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità. Nel caso di specie, nella situazione evidenziata dalla ricorrente non risulta alcun errore di fatto revocatorio, che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa. 3.L'errore deve consistere, tra l’altro, in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile (tra le ultime, v.

Cass.10040 del 2022; Cass. 2236 del 2022; Cass. 20635 del 2017). 4.Nel caso di specie è esclusa in radice la ricorrenza di questo presupposto in quanto, come esplicitamente ammesso dalla ricorrente, la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata non è mai stata portata all’attenzione dei giudici, che ignoravano del tutto quella circostanza. Non può ricorrere, quindi, alcuna errata percezione di un fatto di causa, poiché quell’elemento non faceva parte del materiale processualea disposizione della Corte.

5. Le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza.

6. Se condo l’orientamento prevalente di questa Corte (Cass.n. 26907 del 2018; Cass. sez. un. n. 2315 del 2020), si deve procedere, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, all’attestazione della ricorrenza di un caso di infondatezza, inammissibilità e improcedibilità, che costituisce uno dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente soccombente dell’u lteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, ferma la competenza dell’Amministrazione giudiziaria, in persona del funzionario di cancelleria, sulla verifica in concreto della debenza di quell’importo e di eventuali cause di esenzione.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi,oltre alle spese prenotate a debito ; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se spettante. Così deciso in Roma, il 13/10/202