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Ordinanza Interlocutoria — n. 3455/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends tax appeal proceedings to evaluate potential simplified settlement under new law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 3455/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the tax appeal proceedings regarding the assessment of income for the years 2006 and 2007. The lower court had reduced the tax liability equitably due to missing accounting records, prompting the taxpayer's appeal and the tax authority's counter-appeal. The Supreme Court halted the case to allow the parties to explore a simplified settlement procedure under the newly enacted law before resuming the trial.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186 e ss., l. 197/2022; The Court of Cassation may suspend tax litigation proceedings to facilitate the evaluation of a simplified settlement procedure under the relevant legislative provisions.

Parole chiave

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tax appeal suspension simplified settlement procedure income tax assessment equitable reduction procedural halt tassazione delle spese onere della prova del contribuente deducibilità delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186 e ss., l. 197/2022
PQM La Corte dichiara sospesoil giudizio fino al 10 luglio 2023 ai sensi dell’art. 1, commi 186 e ss., l. 197/2022 e rinvia a nuovo ruo
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3076/2015R.G. proposto da Santo LA ROCCA, con l’avv. Alessandro Dagnino nel domicilio eletto in Roma, alla via Crescenzio, n. 25 –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente- Oggetto: accer.to induttivoe calcolo dei costi –onere della prova –contraddittorio prev. 22– 3075 - 201 5 – 2 7 / 0 1 /202 3 MMF avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di secondo grado di Bolzano n. 43/02/14pronunciata il 9 maggio 201 4 e depositata il 03giugno 2014, non notificata .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio 202 3 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO Il contribuenteera attinto da distinti avvis i di accertamento per gli anni di imposta 2006 e 2007, notificati in data 30 novembre 2010 e scaturenti da una verifica complessiva in ragione della mancata esposizione dei redditi per gli anni in questione che, in assenza delle principali scritture contabili, erano ricostruiti con metodo induttivo tramite buste paga del 2007, versamenti alla cassa edile di Bolzanoper l’anno 2006, dichiarazione del sostituto di imposta ex modello 770 per lo stesso anno, il tutto come da pvc formato all’esito dell’indagine e notificato alla parte contribuente il precedente 29 marzo 2010.

Insorgeva la parte privata sollevando plurimi vizi sostanziali e procedimentali avanti alla CTP che in parziale apprezzamento delle sue ragioni ne riformulava la ripresa a tassazione riducendola in via equitativa da un originario importo di circa €.880.000,00per il biennio in questione alla minor somma di €.570.000,00; donde spiccava appello la stessa parte contribuente per i capi di propria soccombenza, mentre reagiva con appello incidentale il patrono erariale avverso la rideterminazione equitativa. Il collegio di seconde cure rigettava le domande di parte privata e, in accoglimento dell’appello incidentale, ripristinava nella sua interezza l’originaria ripresa a tassazione.

Donde ricorre per cassazione il contribuente affidandosi a quattro mezzi, cui replica l’Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso CONSIDERATO In prossimità dell’adunanza la parte contribuente ha depositato istanza ex art. 1, comma 186 e seguenti , l. n. 197/2022 per la 22– 3075 - 201 5 – 2 7 / 0 1 /202 3 MMF sospensione del giudizio onde valutare la possibilità della definizione agevolata della controversia ai sensi della citata disposizione. PQM La Corte dichiara sospesoil giudizio fino al 10 luglio 2023 ai sensi dell’art. 1, commi 186 e ss., l. 197/2022 e rinvia a nuovo ruo