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Ordinanza — n. 3452/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to full debt payment under accelerated settlement rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3452/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the tax appeal extinguished because the taxpayer fully paid the debt under the accelerated settlement procedure. Although the lower court had corrected the classification of land assets to calculate capital gains correctly, the taxpayer's complete payment of the tax liability triggered statutory extinction. Consequently, the court dismissed the appeal without ruling on the merits or awarding costs.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. 193/2016; Art. 391 c.p.c.: When a taxpayer fully pays the tax debt under the accelerated settlement procedure, the litigation is extinguished and the contested subject matter ceases to exist.

Parole chiave

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accelerated settlement procedure tax debt extinction capital gains calculation land classification error litigation cost waiver procedura di ricupero d'imposta assistenza amministrativa fiscale internazionale contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 6, d.l. 22/10/2016, n. 193
Ha affermato, al riguardo, di avere presentato domanda di “rottamazione” del ruolo derivante dall’avviso di accertamento impugnato, ai sensi dell’art. 6, d.l. 22/10/2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°/12/2016, n.
Art. 391, cod. proc. civ.
225/2016), cui sia seguito il pagamento integrale del debito erariale, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, a noma dell’art. 391, cod.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non sussistono i presupposti per la condanna della contribuente al pagamento del “raddoppio” del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 3/10/2018, n. 24083
civ., e, inoltre, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere proprio perché la parte debitrice ha provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. 3/10/2018, n. 24083); tale esito processuale implica la cessazione degli effetti della decisione impugnata (Cass.
Cass. n. 2168/2019
24083); tale esito processuale implica la cessazione degli effetti della decisione impugnata (Cass. n. 2168/2019);
Cass. 7/06/2018, n. 14782
115/2002, in quanto il presupposto della definizione del giudizio è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 7/06/2018, n. 14782);
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10472/2015 proposto da: CINONE ANGELA, elettivamente domiciliata in Roma Viale Del Vignola 5, presso lo studio dell’avvocato Livia Ranuzzi (RNZLVI50B58I330Z) rappresentata e difeso dall'avvocato Luigi Quercia (QRCLGU62P12C983I). -Ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -Controricorrente - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PUGLIA n. 2244/2014 depositata l’11/11/2014. IRPEF ACCERTAMENTO Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2023 dal Consigliere Riccardo Guida. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Angela Cinone impugnò l’avviso di accertamento che recuperava a tassazione Irpef, per il 2008, la plusvalenza da cessione di due terreni lottizzati;

2. la Commissione tributaria provinciale di Bari accolse il ricorso con sentenza (n. 115/2013) che è stata riformata dalla Commissione tributaria regionale della Puglia che, con la decisione indicata in epigrafe, ha accolto l’appello dell’ufficio svolgendo le seguenti considerazioni: (i) in fase procedimentale, nella risposta al questionario, la contribuente aveva negato la plusvalenza dopo avere spiegato che aveva attribuito ai beni, come valore iniziale, quello riportato nella denuncia di successione che, successivamente, era stato rivalutato secondo gli indici Istat e che, sommato alle imposte ipotecarie e catastali, determinava un valore maggiore di quello di cessione dichiarato negli atti di vendita da cui sarebbe scaturita la plusvalenza; (ii) tuttavia, gli atti processuali (in particolare, l’accertamento con adesione e gli estremi degli atti di vendita riportati nel ricorso introduttivo) attestavano che, come affermato dall’ufficio, la contribuente aveva erroneamente fatto riferimento alla cessione di terreni edificabili dato che, in realtà, si trattava della cessione di terreni lottizzati, il cui costo (quali terreni acquisiti gratuitamente), ai fini della determinazione della plusvalenza, è determinato (art. 68, comma 2, t.u.i.r.) in base al loro valore normale alla data di inizio della lottizzazione;

3. la contribuente ha proposto ricorso, con otto motivi, per la cassazione della sentenza di appello; l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso, recante un ricorso incidentale condizionato, con un motivo; l’ufficio ha anche depositato una memoria, datata 14/10/2022, cui è allegato il diniego di autotutela parziale, notificato alla contribuente;

4. con istanza datata 10/01/2023 la parte privata ha chiesto l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere, con ogni conseguente statuizione, compresa la compensazione delle spese di lite. Ha affermato, al riguardo, di avere presentato domanda di “rottamazione” del ruolo derivante dall’avviso di accertamento impugnato, ai sensi dell’art. 6, d.l. 22/10/2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°/12/2016, n. 225, e di avere provveduto all’integrale versamento delle rate previste per la definizione agevolata, come attestato dai cinque bollettini allegati all’istanza;

5. in presenza della dichiarazione della debitrice di avvalersi della definizione agevolata, ai sensi dell'art. 6, del d.l. n. 193/2016 (conv., con modif., dalla l. n. 225/2016), cui sia seguito il pagamento integrale del debito erariale, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, a noma dell’art. 391, cod. proc. civ., e, inoltre, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere proprio perché la parte debitrice ha provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. 3/10/2018, n. 24083); tale esito processuale implica la cessazione degli effetti della decisione impugnata (Cass. n. 2168/2019);

6. non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità perché il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (Cass. n. 24083/2018, cit.);

7. non sussistono i presupposti per la condanna della contribuente al pagamento del “raddoppio” del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto il presupposto della definizione del giudizio è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 7/06/2018, n. 14782);

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio, ex art. 6, del d.l. n. 193/2016, e la cessazio