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Sentenza — n. 3451/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses revocation appeal as it constitutes a new factual assessment rather than a factual error.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3451/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the revocation appeal inadmissible, rejecting the taxpayer's request to overturn a previous rejection order. The taxpayer argued that the Regional Tax Commission erred in fact by accepting bank statements regarding cash withdrawals and deposits, but the Court found this constituted a new evaluation of evidence rather than a genuine factual mistake. Consequently, the appeal was dismissed because the procedural requirements for a revocation action were not met.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 395, n. 4 c.p.c.: A revocation action is inadmissible if the applicant merely proposes a different assessment of the evidence taken in the merits trial rather than alleging a specific error of fact.

Parole chiave

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revocation appeal error of fact new factual assessment tax revocation procedural inadmissibility evidence evaluation Cassazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
Art. 395, n. 4 c.p.c.
Art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
17925 /2021, depositata il 3 giugno2021; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 ottobre2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrono i presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1233/2022R.G. proposto da: PIZZINELLI ROBERTO,elettivamente domiciliato in Roma, via Giordano Bruno n. 47, presso lo studio dell’avv. Bernardo Cartoni dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale allegata al ricorso introduttivo, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATEin persona del Direttore pro- tempore, - intimata - avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 17925 /2021, depositata il 3 giugno2021; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 ottobre2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Valentino Lenoci; dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Giuseppe Locatelli, ha chiestoil rigetto del ricorso; REVOCAZIONE R.G. N.1233/2022 Cons. est. Valentino Lenoci FATTI DI CAUSA Con tre distinti avvisi di accertamento l’Agenzia delle entrate accertava, nei confronti di Pizzinelli Roberto, maggiori redditi IRPEF (con relative addizionali) per gli anni 2007, 2008 e 2009. Impugnati i suddetti avvisi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Viterbo questa, con sentenza n. 234/02/2013, accoglieva i ricorsi, annullando gli atti in questione. Interposto gravamedall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 5302/6/2016, depositata il 20 settembre 2016, accoglieva integralmente l’appello dell’Agenzia.

Proposto ricorso per cassazionedal contribuente, questa Corte, con ordinanza n. 17925/2021 del 3 giugno 2021, lo rigettava, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità. Con ricorso ex artt. 391-bis e 395, n. 4), cod. proc. civ. Pizzinelli Roberto ha quindi proposto istanza di revocazione di quest ’ultim a ordinanza. Non si è costituita in giudizio l’Agenzia delle entrate. All’udienza pubblica del 13 ottobre 2022 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. ed i procuratori delle parti hanno rassegnato le proprie conclusioni ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176.

RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di ricorso Pizzinelli Roberto sostiene che questa Corte sia incorsa in errore di fatto nell’ordinanza impugnata, nella parte in cui questa non ha considerato l’identità tra le banconote prelevate dal contribuente e quelle successivamente versate, quale emergente dalle dichiarazioni prodotte in giudizio di tali Alessio Orsolini (cassiere della Banca Cattolica) e Roberto Balzani (direttore R.G. N.1233/2022 Cons. est. Valentino Lenoci della filiale della stessa banca), il che quindi escluderebbe la fondatezza degli accertamento bancari effettuati.

Il motivo è inammissibile. Invero, il ricorrente chiede a questa Corte, in sede di giudizio revocatorio, di censurare la valutazione di fatto espressa dalla C.T.R., che aveva ritenuto inattendibili le dichiarazioni rese dai funzionari della banca circa l’identità delle banconote prelevate rispetto a quelle successivamente versate; circostanza, questa, peraltro già esaminata da questa Corte nell’ordinanza impugnata, affermando che, sul punto, la sentenza impugnata era correttamente motivata (non ritenendo decisiva la circostanza che le banconote fossero ancora racchiuse nelle fascette della banca, dato che i prelevamenti ed i versamenti erano avvenuti in periodi diversi e per importi differenti), ed essendo comunque precluso un nuovoaccertamento di fatto sul punto.

Consegue l’inammissibilità del ricorso, avendo il ricorrente denunciato non già un errore di fatto, ma avendo egli proposto una diversa valutazione delle prove assunte nel giudizio di merito, profilo peraltro già valutato nella ordinanza di cui si chiede la revoca. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione dell’Agenzia delle entrate. Ricorrono i presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. R.G. N.1233/2022 Cons. est. Valentino Lenoci Così dec