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Sentenza — n. 3322/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal due to bankruptcy trustee's unauthorized waiver lacking creditor committee approval.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3322/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the bankruptcy trustee's waiver of the tax appeal inadmissible because it lacked the required authorization from the creditors' committee. Although the trustee signed the waiver, the law mandates creditor committee approval for such acts, and the absence of this authorization renders the act ineffective for extinguishing the proceedings. Consequently, the appeal was rejected as inadmissible due to a subsequent lack of standing to continue the litigation.

Regesto Legislator

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Art. 35 legge fall.; Art. 390, 391 c.p.c.: A waiver of a cassation appeal signed solely by the bankruptcy trustee without prior authorization from the creditors' committee is ineffective to extinguish the proceedings and instead reveals a lack of standing.

Parole chiave

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bankruptcy trustee authority creditors committee approval waiver of appeal lack of standing inadmissible appeal tax litigation procedural defect desistenza dall'azione

Disposizioni normative citate

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Art. 35 legge fall.
Non risulta, però, che la rinuncia del curatore sia stata preceduta dall'autorizzazione del comitato dei creditori, come prevede l'art. 35 legge fall., difetto che, secondo giurisprudenza di questa Corte, determina l'inidoneità degli atti a produrre i suoi effetti tipici (Cass.
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 390 cod. proc. civ
art. 391 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 34213 del 2019
35 legge fall., difetto che, secondo giurisprudenza di questa Corte, determina l'inidoneità degli atti a produrre i suoi effetti tipici (Cass. n. 34213 del 2019).
Cass. n. 23685 del 2008
Cass. n. 22806 del 2004
Cass. n. 22806 del 2004; Cass.
Cass. n. 693 del 2014
22806 del 2004; Cass. n. 693 del 2014; Cass.
Cass. n. 19907 del 2018
693 del 2014; Cass. n. 19907 del 2018).
Cass. n. 23175 del 2015
"doppio contributo", posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (Cass. n. 23175 del 2015; Cass.
Cass. n. 14782 del 2018
23175 del 2015; Cass. n. 14782 del 2018).
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21680/2014 R.G. proposto da FALLIMENTO OLEARIA DI ZERO srl, in persona del Curatore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Dario SteVSnato e Claudio Lucisano in forza di procura speciale in calce alla dichiarazione di rinunzia, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma via Crescenzio n. 91; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa come per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 710/19/14 depositata il 28.04.2014.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17 gennaio 2023; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tommaso Basile, che ha chiesto l'estinzione del giudizio; uditi l'avv. Claudio Lucisano per la ricorrente e l'avv. dello Stato Alfonso Peluso per la controricorrente; FATTI DI CAUSA La Olearia Di Zero srl aveva impugnato davanti alla CTP di Treviso avvisci, di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate e recanti maggiori IRES, IRAP e IVA per gli anni 2004 e 2005. La CTP, con sentenza n. 28/2/12, aveva accolto il ricorso.

L'Agenzia ha proposto appello mentre la società ha proposto appello incidentale. La CTR del Veneto, con la sentenza sopra indicata, ha accolto l'appello dell'Ufficio e ha rigettato l'appello incidentale della società. La Olearia Di Zero srl ha proposto ricorso per cassazione contro questa sentenza affidato ad undici motivi. In corso di giudizio il Fallimento della Olearia di Zero srl, dichiarato in data 2.7.2020 dal Tribunale di Treviso, ha depositato dichiarazione di rinunzia al ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La rinuncia al ricorso, resa per atto sottoscritto dal Curatore del Fallimento Olearia di Zero srl, dott.

Artemio Paparotto, e sottoscritta per autentica dal difensore, è stata vistata dall'Agenzia delle Entrate «per adesione alla compensazione delle spese di lite». Non risulta, però, che la rinuncia del curatore sia stata preceduta dall'autorizzazione del comitato dei creditori, come prevede l'art. 35 legge fall., difetto che, secondo giurisprudenza di questa Corte, determina l'inidoneità degli atti a produrre i suoi effetti tipici (Cass. n. 34213 del 2019). Pertanto, non può pronunciarsi l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.

2. Comunque, la fattispecie è assimilabile a quella della rinunzia al ricorso dichiarata dal solo difensore non munito di procura speciale, ricorrendo in entrambi in casi un difetto nei presupposti del potere esercitato. Opera, quindi, il principio di diritto secondo cui «Ove la dichiarazione di rinunzia al ricorso per cassazione non sia stata sottoscritta dalla parte di persona, ma esclusivamente dal suo difensore nominato, senza che quest'ultimo risulti munito di mandato speciale a rinunziare, l'atto, siccome sprovvisto dei requisiti di cui al secondo comma dell'art. 390 cod. proc. civ., non appare idoneo a produrre l'effetto dell'estinzione del processo per avvenuta rinunzia, ai sensi del combinato disposto del medesimo art. 390 e dell'art. 391 cod. proc. civ., ma si palesa idoneo a rivelare il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il processo stesso (segnatamente quando la controparte non si sia neppure costituita) e di determinare così la cessazione della materia del contendere, con conseguente inammissibilità del ricorso» (Cass. n. 23685 del 2008;

Cass. n. 22806 del 2004; Cass. n. 693 del 2014; Cass. n. 19907 del 2018).

3. Nel caso di specie, la sopravvenuta carenza di interesse è dichiarata esplicitamente dalla Curatela nella rinunzia («il Fallimento della società Olearia Di Zero srl non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio») ed è confermata dalla successiva istanza di "sollecita fissazione dei ricorsi già rinunziati", compreso quello oggetto della presente causa, presentata dalla Curatela.4. Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate, vista l'adesione dell'Avvocatura dello Stato alla compensazione delle spese.

5. Non sussistono, inoltre, i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. "doppio contributo", posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 14782 del 2018). p.q.m. dichiara l'inammisibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire; compensa le spese. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Ca