Ordinanza Interlocutoria — n. 3285/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al numero n. 13771 del ruolo generale dell’anno 2016, proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente principale- Oggetto: Oggetto :Tributi Oggetto :Tributi Contro Montecristo s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv.to Angelo Curciullo elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica (PEC) del difensore: angelo.curciullo@avvragusa.legalmail.it; -controricorrente e ricorrente incidentale– Nonché Riscossione Sicilia s.p.a., già Serit Sicilia s.p.a., in persona del Direttore pro tempore- giusta procura rila sciata dal Presidente della società e autenticata il 28 aprile 2015 dal Notaio Licciardello Claudia, in Catania, rep. n. 2031, racc.n. 1460- rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv.to Antonella Fidelio, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to Marcello Magnano di San Lio, Via dei Gracchi n. 187, Roma; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 2344/17/2015, depositata in data 8 giugno 2015, non notificata;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza Interlocutoria — n. 3285/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Udita la relazione svolta in data 26 gennaio 2023, dal Consigliere Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera nella pubblica udienza ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020 n. 176; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Mauro Vitielloche non si è opposto alla richiesta di sospensione del giudizio. uditi per l’Agenzia delle entrate l’Avv.to dello Stato Lucrezia Fiandaca e per Riscossione Sicilia s.p.a. l’Avv.toAntonella Fidelio.RILEVATO CHE 1.La controversia riguarda l’impugnativa da parte della società contribuente Montecristo s.r.l. di un avviso con il quale l’Ufficio aveva accertato un minore credito Iva, per l’anno 2002, e della successiva cartella di pagamento.
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ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al numero n. 13771 del ruolo generale dell’anno 2016, proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente principale- Oggetto: Oggetto :Tributi Oggetto :Tributi Contro Montecristo s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv.to Angelo Curciullo elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica (PEC) del difensore: angelo.curciullo@avvragusa.legalmail.it; -controricorrente e ricorrente incidentale– Nonché Riscossione Sicilia s.p.a., già Serit Sicilia s.p.a., in persona del Direttore pro tempore- giusta procura rila sciata dal Presidente della società e autenticata il 28 aprile 2015 dal Notaio Licciardello Claudia, in Catania, rep. n. 2031, racc.n. 1460- rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv.to Antonella Fidelio, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to Marcello Magnano di San Lio, Via dei Gracchi n. 187, Roma; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 2344/17/2015, depositata in data 8 giugno 2015, non notificata;
Udita la relazione svolta in data 26 gennaio 2023, dal Consigliere Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera nella pubblica udienza ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020 n. 176; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Mauro Vitielloche non si è opposto alla richiesta di sospensione del giudizio. uditi per l’Agenzia delle entrate l’Avv.to dello Stato Lucrezia Fiandaca e per Riscossione Sicilia s.p.a. l’Avv.toAntonella Fidelio.RILEVATO CHE 1.La controversia riguarda l’impugnativa da parte della società contribuente Montecristo s.r.l. di un avviso con il quale l’Ufficio aveva accertato un minore credito Iva, per l’anno 2002, e della successiva cartella di pagamento.
2. La Commissione tributaria provinciale di Ragusa, con sentenza n. 213/01/2009, previa riunione, accoglieva i ricorsi della contribuente nei confronti dell’Agenzia delle entrate e di Serit Sicilia s.p.a., per violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 essendo stato l’avviso emesso prima del decorso del termine di sessanta giorni dal rilascio del processo verbale di accesso. 3.Con sentenza n. 2344/17/2015, depositata in data 8 giugno 2015, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, rigettava l’appello proposto dall’Ufficio nei confronti di Montecristo s.r.l. e di Serit Sicilia s.p.a avverso la suddetta pronuncia di primo grado. 4.In punto di diritto, il giudice di appello ha affermato che “non si ravvisa[vano] elementi per modificare l’esauriente giudizio già espresso dai primi giudici alla luce della recente ordinanza n. 15010 del 12.07.2014 della S.C. da cui si evince[va] cheil termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 decorre da tutte le possibili tipologie di verbali che concludono le operazioni di accesso, verifica o ispezione indipendentemente dal loro contenuto e denominazione formale, essendo finalizzato a garantire il contraddittorio anche a seguito di un verbale meramente istruttorio e descrittivo”. 5.Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resistono con rispettivi controricorsi Riscossione Sicilia s.p.a., già Serit Sicilia s.p.a., nonché la società contribuente spiegando quest’ultima ricorso incidentale affidato a nove motivi. 6.Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mauro Vitiello ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte, ed ha domandatoil rigetto del ricorso principale con assorbimento di quello incidentale. 7.La società contribuente ha depositato istanza di sospensione.
CONSIDERATO CHE parte contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della legge n. 197/22 dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, commi 186- 202, della medesima legge. P.Q. M. La Corte sospende il processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197/22 fino alla data del 1