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Ordinanza — n. 3211/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal against 'ex officio' assessments, ruling procedural defects lack merit proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3211/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the appeal filed by Linea Arte Vetro s.r.l. against a regional tax commission decision upholding 'ex officio' tax assessments. The company argued for a violation of the right to adversarial proceedings, but the court found the administrative body had sufficiently demonstrated the non-existence of the alleged transactions. Consequently, the court held that the appellant failed to provide the necessary evidence to challenge the factual reconstruction made by the lower tribunal.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30/05/2002 n. 115: In tax assessments conducted ex officio, a procedural defect regarding the right to adversarial proceedings is inadmissible if the taxpayer fails to provide specific evidence that would have prevented the imposition of the tax liability.

Parole chiave

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ex officio tax assessment right to adversarial proceedings burden of proof on taxpayer tax fraud investigation Cassazione ordinanza indagine per frode iva assoggettamento all'IVA contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Diritto al contraddittorio in punto IVA”, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 - quater , del D.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 20436/2021
Cass. n. 20436/2021 ) – la C.T.R.
Cass., Sez. Un., n. 8053/2014
Cass., Sez. Un., n. 8053/2014).
Sez. Un., n. 8053/2014
Cass., Sez. Un., n. 8053/2014).
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Testo completo

l. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 27560/2020R.G. proposto da: LINEA ARTE VETRO s.r.l., inpersona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour , presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. Massimiliano Leonetti , come da procura a margine del ricorso -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge - controricorrente - avverso la sentenza n. 181/2020della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdelVENETO, depositata in data 21 . 2 .20 20 ;

N. 27560/20R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale non partecipata del 15.12.2022dal Consigliere r el atore dr. S alvatore S aija . FATTI DI CAUSA A seguito di accesso presso la sede sociale di Linea Arte Vetro s.r.l. in data 18.5.2012, volto a verificare la documentazione inerente ai rapporti con la ditta individuale Adamovschi Ludmila, l’Ufficio di Venezia emise cinque avvisi di accertamentoa carico della società, rispettivamente per ciascun anno dal 2006 al 2010, con cui si recuperava a tassazione IRES, IRAP e IVA dovuta e non versata.

In particolare, la ripresa traeva origine da riscontri operati in relazione ai rapporti intrattenuti dalla società con le ditte individuali Adamovschi Ludmila, Vianello Sante e Costantini Gianluca, che secondo l’Ufficio avevano rivestito il ruolo di “cartiera”in una serie di operazioni, ritenuteoggettivamente inesistenti. La Linea Arte Vetro propose cinque distinti ricorsi dinanzi alla C.T.P.di Venezia, che –previa riunione – li accolse con sentenza n. 568/18 del 21.6.2018. Questa venne gravata d’appello sia dall’Agenzia delle Entrateche, incidentalmente, dalla società, in relazione ai motivi non accolti.

La C.T.R. del Veneto rigettò l’appello incidentale ed accolse quello principale con sentenza del 21.2.2020, osservando in particolare che, anzitutto, a seguito dell’accesso era stato redatto processo verbale, sottoscritto dal l.r. della società; aggiunse poi che il contraddittorio preventivo non era obbligatorio, ma che comunque la società non aveva mai dimostrato che, in eventum, essa avrebbe potuto addurre elementi rilevanti; che l’Ufficio aveva adeguatamente dimostrato il ruolo di “cartiera” delle ditte individuali coinvolte, sussistendo numerosi elementi indiziari ivi specificamente N. 27560/20R.G. indicati; che la società non aveva fornito alcuna prova volta a mettere in dubbio la ricostruzione dell’Ufficio.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione Linea Arte Vetro s.r.l., sulla base di tre motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 – Con il primo motivo si denuncia “ violazione di legge . Diritto al contraddittorio in punto IVA”, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.La ricorrente censura l’affermazione della C.T.R. per cui, nella specie, il contraddittorio endoprocedimentale non eraobbligatorio, e comunque non erano stati indicati gli argomenti che la società avrebbe potuto addurre prima dell’emissione degli avvisi di accertamento; al contrario, in tema di tributi armonizzati, quale è l’IVA, il contraddittorio è obbligatorio; quanto alla c.d. prova di resistenza, assume che i motivi di ricorso e i documenti depositati in primo grado, in uno con la sentenza della C.T.P., dimostrano che, con valutazione ex ante, vi eranomotivi verosimili per lo svolgimento di un proficuo contraddittorio. 1.2 –Con il secondo e il terzo motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., si lamenta omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per non aver la C.T.R. considerato gli elementi fattuali a dimostrazione che i fornitori non erano “cartiere”e che le contestate cessioni erano esistenti ed effettive. 2.1 –Il primo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

Deve anzitutto considerarsi che, dalla lettura del ricorso,non risulta affatto quale sia stato il tenore delle censure specificamente mosse dalla società con l’atto introduttivo dinanzi alla C.T.P., sicché risulta violato il disposto dell’art. 366, N. 27560/20R.G. comma 1, n. 3, c.p.c., risultando omessi elementi essenziali per la comprensione delle doglianze mosse alla decisione impugnata. Va poi evidenziato che, contrariamente all’assunto della ricorrente, la C.T.R. ha accertato che all’esito dell’accesso dei funzionari fiscali presso la sua sede in data 18.5.2012 – finalizzato alla ricerca di elementi relativi ai rapporti con la ditta individuale Adamovschi Ludmila -venne redatto un p.v.c. sottoscritto dal legale rappresentante della società, che pertanto è stata debitamente informata delle ragioni dell’accesso; non risponde dunque al vero che gli avvi si impugnati vennero emessi direttamente, in quanto vennero adottati addirittura dopo circa due anni dal medesimo accessoe, pertanto, dopo la redazione del detto p.v.c.

Per tale ragione, la C.T.R. ha condivisibilmente ritenuto che la fattispecie di cui all’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente,non fosse invocabile, fermo restando che il problema sollevato al riguardo dalla società concerne i soli accertamenti per gli anni 2006,2007 e 2008 ; infatti, per gli anni 2009 e 2010 (per i quali vengono in rilievo i soli rapporti con i fornitori Vianello Sante e Costantini Gianluca)si tratta indiscutibilmente di accertament i c.d. a tavolino , già nella stessa prospettazionedi parte ricorrente. Considerato, dunque, che si è al cospetto, per tutti gli anni in contestazione,di avvisi di accertamento di tal fatta, ne discende che – quand’anche si fosse tempestivamente denunciata la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, obbligatorio anche negli accertamenti cc.dd. a tavolino, ove si tratti di tributi armonizzati (v.

Cass. n. 20436/2021 ) – la C.T.R. ha accertato che non è stata tuttavia fornita la c.d. prova di resistenza , con valutazione di merito tipicamente ad essa riservata. N. 27560/20R.G. Né può ritenersi che detta prova possa consistere ne i “ motivi di ricorso e i documenti ivi depositati” (v. ricorso, punto 1.2), giacché – a parte quanto già osservato circa la carenza espositiva del ricorso in esame, al riguardo - è necessario che il contribuente deduca con la necessaria analiticità quegli elementi che, se previamente valutati dall’Ufficio, avrebbero potuto scongiurare l’adozione dell’atto impositivo.

Da questo punto di vista, quindi , la censura si palesa ulteriormente inammissibile, sia perché non investe adeguatamente l’accertamento riservato al giudice del merito, siaper difetto di specificità. 3.1 –Il secondo e il terzo motivo sono palesemente infondati. Infatti, a fronte della ricostruzione operata dalla C.T.R. circa il quadro indiziario denotante l’inesistenza delle operazioni per cui è processo, i fatti che si adducono con i mezzi in esame e che la C.T.R., in tesi, avrebbe omesso di esaminare, sia quanto alla natura di “cartiera” delle ditte individuali (e nemmeno tutte specificamente, come pure evidenzia l’Agenzia in controricorso), sia quanto all’effettività delle operazioni, sono tutti non decisivi, perché non idonei a spostare l’esito della lite(v.

Cass., Sez. Un., n. 8053/2014). Infatti, anche a considerare dimostrate le circostanze per cui – a mero titolo di esempio – Vianello Sante aveva presentato la dichiarazione di inizio attività o aveva pagato le imposte (se tutte, o in parte, non è dato sapere), o i ricavi dichiarati dalla ricorrente erano risultati congrui e coerenti con gli studi di settore, non per questo resterebbe indefettibilmente dimostrata l’erroneità degli accertamenti impugnati. N. 27560/20R.G. 4.1 –In definitiva, il ricorso è rigettato. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 - quater , del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de lla ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stess