Cassation court dismisses appeal arguing that individual marital property acquisition prevents family residence benefit for non-resident spouse.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the appeal filed by a family against tax authorities regarding the loss of the 'first home' fiscal benefit. The taxpayers argued that their joint purchase of a residence, despite being in a regime of separate property, should qualify for the benefit because the property was intended for the family's residence. The court rejected this, holding that when spouses acquire rights individually, the benefit depends strictly on each individual's personal residence, not the family's collective one.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 143, 144, 1100, 1022 c.c.; Art. 1, nota II-bis, Tariffa: In cases where spouses acquire the right of habitation individually under separate property regimes, the fiscal benefit for the 'first home' requires each spouse to personally meet the residence requirement, as the family's collective residence does not substitute for individual compliance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
el. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 8899/2016R.G. proposto da: FAVIA MATTEO, PAVONE ISABELLA, FAVIA MARIANTONIETTA e FAVIA ANTONIO, tuttielettivamente domiciliat i in Roma, Via Cicerone n. 2 8 , presso lo studio legale Di Benedetto Associati, rappresentatie difesi dall’avv. Vito A. Martelli, come da procura in calce al ricorso -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge - controricorrente - avverso la sentenza n. 2114 / 201 5 del la COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata in data8.10.2015;
N. 8899/16R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale non partecipata del 15.12.2022dal Consigliere r el atore dr. S alvatore S aija . FATTI DI CAUSA I coniugi Matteo Favia e Isabella Pavone, unitamente ai figli Mariantonietta e AntonioFavia, acquirenti di un immobile ad uso abitativo sito in Gioia del Colle in forza di atto pubblico del 20.7.2010 – i primi quali titolari del diritto di abitazione, ciascuno per il 50% indiviso, e i secondi della nuda proprietà, ancora ciascuno per il 50% indiviso -proposero ricorso avverso l’avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni loro notificato il 12.10.2012, con cui l’Ufficio di Bari recuperava a tassazione il maggior importo per IVA all’aliquota del 10%, oltre accessori: ciò a causa del mancato trasferimento della residenza nel comune di Gioia del Colle, da parte del solo Matteo Favia, entro i 18 mesi dal rogito, con conseguente decadenza dai benefici “prima casa”di cui al n. 21, Tabella A, parte seconda, allegata al d.P.R. n. 633/1972; i restanti acquirenti venivano ritenuti responsabili in solido col predetto.
L’adita C.T.P. di Bari accolse parzialmente il ricorso con sentenza n. 58/06/14 del 13.1.2014, rilevando che – poiché la Pavone ed i figliavevano assolto l’onere di trasferire la residenza entro il termine di legge - la decadenza dal beneficio fiscale era illegittima nei loro confronti, mentre non altrettanto poteva dirsi quanto a Matteo Favia. Tutti i ricorrenti proposero appello avverso detta decisione, che venne tuttavia confermata dalla C.T.R.della Puglia con sentenza dell’8.10.2015; osservò, in particolare, il giudice d’appello che correttamente la C.T.P. aveva rigettato il ricorso di Matteo Favia, perché, secondo la giurisprudenza di legittimità, la condizione affinché il coniuge non residente possa comunque godere del beneficio è che l’acquisto ricada nella N. 8899/16R.G. comunione legale, solo in tal caso potendo dunque venire in rilievo il concetto di “residenza della famiglia”.
Matteo, Mariantonietta e Antonio Favia, nonché Isabella Pavone, ricorrono ora per cassazione, sulla base di un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 – Con l’unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.143, 144, 1100 e 1022 c.c., nonché dell’art. 1, nota II-bis, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.Rilevano i ricorrenti che, nella specie, l’acquisto dell’immobile è avvenuto in regime di comunione ordinaria sia quanto al diritto di abitazione (50% indiviso tra i coniugi), sia quanto al diritto di nuda proprietà (50% indiviso tra i figli).
In queste condizioni, tenuto conto della peculiare funzione del diritto reale parziario in discorso (l’art. 1022 c.c. stabilisce che “Chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia”), diventa irrilevante che tra i coniugi sia vigente il regime della separazione patrimoniale dei beni, perché l’acquisto dell’immobile per cui è processo si è esteso a tutti i componenti della famiglia, e viene quindi in rilievo la residenza della famiglia stessa, al contrario di quanto ritenuto dal giudice d’appello. 2.1 –Il ricorso è infondato.
Écostante l’orientamento di questa Corte secondo cui “In tema di imposta di registro e dei relativibenefici per l'acquisto della prima casa, ai fini della fruizione degli stessi, il requisito dellaresidenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile va riferito alla famiglia, con la conseguenza che, in caso di comunione N. 8899/16R.G. legale traconiugi, quel che rileva è che l'immobile acquistato sia destinato aresidenza fa miliare, mentre non assume rilievo in contrario la circostanza che uno deiconiugi non abbia la residenza anagrafica in tale Comune, e ciò in ogni ipotesi in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ai sensi dell'art. 177 c.c., quindi sia in caso di acquisto separato che in caso di acquisto congiunto del bene stesso” (Cass. n. 22557/2022; conf.
Cass. n. 16604/2018; Cass. n. 13335/2016). Ovviamente, si tratta di principio estensibile all’IVA. 2.2 -Ora, la tesi sviluppata col mezzo in esame si fonda sull’argomento per cui, nella specie – ove pacificamente l’acquisto del diritto reale di godimento, tra i coniugi, avvenne in regime di separazione patrimoniale – il diritto acquistato è quello di abitazione ex art. 1022 c.c., a mente del quale il titolare “può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia”. Questo, unitamente al contemporaneo acquisto dello stesso diritto da parte della moglie, accomunerebbe l’ipotesi suddetta a quell a dell ’acquisto in comunione legale, perché essa avvenne senz’altro in regime di separazione, ma nella sostanza con una originaria destinazione univoca e complessiv a per la destinazione dell’abitazione a residenza familiare (completata anche dall’acquisto del diritto di usufrutto da parte dei figli).
In proposito, ritiene la Corte che la tesi non colga nel segno, perché la ratiodella univoca giurisprudenza di legittimità, prima riportata, è che – poiché l’acquisto in comunione legale si estende ex lege alla posizione dell’altro coniuge , a prescindere dal proprio personale apporto, anche finanziario- in tal caso rileva la posizione della famiglia in sé, cui occorre dunque riferire la verifica della residenza: il che rende sufficiente che anche uno solo dei coniugi rispetti il N. 8899/16R.G. requisito soggettivo della residenza nel comune del luogo in cui si trova l’immobile.
Nell’ipotesi qui in esame, invece, l’acquisto del diritto assume unaconnotazione “egoistica” (o “individualistica”) in capo a ciascuno dei coniugi, e i bisogni della famiglia non sono riferiti al diritto del nucleo familiare in quanto tale: a quest’ultimo si attribuisce rilevanza in via meramente indiretta, cioè per il tramite del titolare del diritto di abitazione, che resta il “protagonista” della fattispecie. Nonv’è quindi ragione per discostarsi dal consolidato indirizzo prima rievocato , neanche in relazione alle peculiarità offerte dalla fattispecie. 3.1 – In definitiva, il ricorso è rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 - quater , del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 1.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de i ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello N. 8899/16R.G. dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso