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Ordinanza Interlocutoria — n. 3062/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends proceedings due to new legislative provisions allowing simplified dispute resolution.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 3062/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court suspended the tax litigation between Piera Pierelli and the Revenue Agency regarding non-existent operations. The taxpayer submitted an application to pause the trial to evaluate defining the dispute under new simplified procedures introduced by recent legislation. Consequently, the court halted the proceedings and postponed the case to a new docket after the specified legislative deadline.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186 e ss. l. 197/2022; The court may suspend tax proceedings upon the taxpayer's request to allow parties to explore simplified dispute resolution mechanisms under new legislative provisions.

Parole chiave

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tax litigation suspension simplified dispute resolution Legge 197/2022 non-existent operations procedural stay order contenzioso tributario tempestività tributaria assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186 e ss. l. 197/2022
Fracanzani; RILEVATO che in prossimità dell’udienza la parte contribuente ha depositato istanza di sospensione del giudizio ex art. 1, commi 186 e ss .
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25134/2020R.G. proposto da Piera Pierelli con l ’avv. prof. Rocco Alagna e domicilio presso la Cancelleria della Corte suprema di cassazione; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente- Oggetto: operazioni inesistenti – ristretta base azionaria 23– 2513 4 - 20 20 – 2 6/ 0 1 /202 3 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per le Marche n. 982/05/19 pronunciata il 15 luglio 201 9 e depositata il 16 dicembre2019, non notificata . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO che in prossimità dell’udienza la parte contribuente ha depositato istanza di sospensione del giudizio ex art. 1, commi 186 e ss . l. n. 197/2022, al fine di valutare l’opportunità di definire in forma agevolata la controversia, a mente della prefata disposizione legislativa.

P.Q.M.

La Corte dichiara sospeso il giudizio a mente dell’art. 1, comm i 186 e ss.,l. 197/2022 e rinvia a nuovo ruolo dopo il 10 luglio 2023. Così deciso in Rom