Cassation court remands tax appeal case to lower court regarding excise duty exemption for energy production.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal filed by Enipower Spa against a tax sanction for incorrect energy production declaration. The Regional Tax Commission had upheld the Customs Agency's appeal, denying an exemption for autoproduction at the petrochemical plant. The court remanded the case to allow for an expedited settlement under recent legislative provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-202 della legge 197/2022; The court may remand a case to the lower instance to facilitate an expedited settlement when the parties agree to resolve the dispute without a full merits trial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al numero 12576 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto Da ENIPOWER SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. MAURIZIO LOGOZZO e dall'Avv. ROCCO AGOSTINO, elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, Via Delle Milizie, 34; -ricorrente- Oggetto: Tributi Accise-sanzioni- esenzioni – autoproduzione Contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna n. 2384/08/18 depositata in data 17 ottobre 2018, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2023 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. Rilevato che - ENIPOWER SPA, in persona del legale rappre sentante pro tempore, propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna, aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 101/03/2012 della Commissione Tributaria provinciale di Ravenna che aveva accolto il ricorso della suddetta società, esercente l’attività di produzione di energia elettrica, avverso l'atto di irrogazione di sanzioni conseguente alla non corretta compilazione della dichiarazione riguardante l'imposta sulla produzione e sul consumo dell'energia elettrica relativa all'anno 2004; -la CTR, in punto di diritto, per quanto di interesse, ha affermato che nei giudizi di merito aventi ad oggetto l’impugnativa del presupposto avviso di pagamento con cui era stata recuperata la maggiore accisa per erroneità della Unipower nella compilazione della dichiarazione annuale di consumo di energia elettrica per il 2004 era stata esclusa l'esenzione di cui all'art. 52, comma 2, lettera o-bis d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA) protempore vigente, non potendo la contribuente considerarsi autoproduttore unitamente alle altre imprese presenti nello stabilimento petrolchimico di Ravenna; così definita la legittimità dell’atto presupposto, non essendo stato imputato nessun vizio di legittimità proprio del provvedimento di irrogazione sanzioni in questione, e attesa la insussistenza di condizioni di incertezza circa la normativa applicabile, era da ritenere fondato l’appello dell’Agenzia; -l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli resiste con controricorso; -parte contribuente ha depositato istanza di rinvio al fine di consentire la definizione agevolata;
Considerato che -parte contribuente ha depositato istanza dirinvio al fine di consentire la definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, commi 186-202, della leggen. 197/2022. P.Q. M. La Corterinvia la causa a