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Ordinanza Interlocutoria — n. 3021/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends proceedings due to new legislative provisions allowing simplified dispute resolution.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 3021/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation suspended the tax litigation between Cintioli s.r.l. and the Revenue Agency. The taxpayer submitted an application to pause the trial to explore a simplified settlement under recent legislation. Consequently, the court halted the proceedings and postponed the case to a new docket after the specified legislative deadline.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186 e ss., l. 197/2022; The court may suspend tax proceedings upon the taxpayer's request to evaluate the possibility of resolving the dispute in a simplified manner under new legislative provisions.

Parole chiave

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tax litigation suspension simplified dispute resolution legislative intervention revenue agency proceedings procedural stay order sospensione della riscossione fiscale contenzioso tributario differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186 e ss., l. 197/2022
La Corte dichiara sospeso il giudizio a mente dell’art. 1, commi 186 e ss., l. 197/2022 e rinvia a nuovo ruolo dopo il 10 luglio 2023.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25180/2020R.G. proposto da Cintioli s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Fabrizio Cintioli con l’avv. prof. Rocco Alagna e domicilio presso la Cancelleria della Corte suprema di cassazione; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente- Oggetto: operazioni inesistenti – ristretta base azionaria 27– 251 8 0 - 20 20 – 2 6/ 0 1 /202 3 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per le Marche n. 990/05/19 pronunciata il 15 luglio 201 9 e depositata il 16 dicembre2019, non notificata .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO che in prossimità dell’udienza la parte contribuente ha depositato istanza di sospensione del giudizio ex art. 1, commi 186 e ss. l. n. 197/2022, al fine di valutare l’opportunità di definire in forma agevolata la controversia, a mente della prefata disposizione legislativa.

P.Q.M.

La Corte dichiara sospeso il giudizio a mente dell’art. 1, commi 186 e ss., l. 197/2022 e rinvia a nuovo ruolo dopo il 10 luglio 2023. Così deciso in Rom