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Ordinanza Interlocutoria — n. 2933/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court suspends tax appeal proceedings under new law 197/2022 due to taxpayer's request.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2933/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the tax appeal proceedings against the Agenzia delle Entrate regarding Ires, Iva, and Irap assessments for the year 2004. The taxpayer, Società Cintioli Srl, requested a suspension of the trial based on Article 1, paragraph 197 of Law No. 197 of 2022, which allows for temporary halts in fiscal litigation. The Court accepted the formal request and ordered the proceedings to remain suspended until July 10, 2023, without examining the substantive merits of the taxpayer's six legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197 della legge n. 197 del 2022; The Court of Cassation may grant a suspension of tax proceedings upon the taxpayer's request under the specific conditions established by the new law, thereby halting the trial until the specified date.

Parole chiave

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tax appeal suspension Law 197 2022 fiscal litigation halt Cassiazione interlocutoria Agenzia delle Entrate Ires Iva Irap procedural suspension inchiesta per frode fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197 della legge n. 197 del 2022
Successivamente la società ha depositato istanza di sospensione del giudizio, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente contesta la violazione dell’art.
Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Mediante il suo quinto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la contribuente censura la impugnata pronuncia della CTR per avere il giudice dell’appello adottato una motivazione meramente apparente.
Art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Con il quarto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la società critica l’omesso esame di fatti decisivi per la controversia.
art. 2909 c.c
civ., la ricorrente contesta la violazione dell’art. 2909 c.c., perché sono stati definiti, con esito favorevole alla società, processi tra le stesse parti aventi oggetto sovrapponibile, e le decisioni sono ormai passate in giudicato.
art. 2697 cod. civ
civ., la ricorrente critica la violazione dell’art. 2697 cod. civ., nonché degli artt.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: Società Cintioli Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso per cassazione, dall’Avv.to Rocco Alagna, del Foro di Bologna, che ha indicato recapito PEC, presso cui la ricorrente ha indicato domicilio; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 987, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale delle Marche il 15.7.2019, e pubblicata il 16.12.2019; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva: Fatti di causa O GGETTO :Ires, Iva ed Irap, 2004 -Accertamento sintetico - Contestata sussistenza dei presupposti - Sospensione ex legge 197/2022.

1. A seguito di indagini svolte dalla Guardia di finanza e concluse con Processo verbale di costatazione consegnato il 13.4.2011, l’Agenzia delle entrate notificava il 17.10.2011 (ric. p.

2) alla società Cintioli s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, gli avvisi di accertamento n. TQY03T101588 (anno 2002), n. TQY03T102372 (anno 2004), n. TQY03T102417 (anno 2006), tutti attinenti a Ires, Irap ed Iva. Successivamente, in data 2.03.2012, venivano notificati gli ulteriori avvisi di accertamento: n. TQY03T100200 (anno 2007), n. TQY03T100202 (anno 2008), e n. TQY03100205 (anno 2009), anch’essi relativi ad Ires, Irap ed Iva.

2. La società proponeva ricorso avverso gli atti impositivi, ed in particolare è oggetto di questo giudizio l’avviso di accertamento n. TQY03T102372 (Ires, Irap ed Iva, anno 2004).

3. La verifica effettuata dalla Guardia di finanza derivava da indagini di P.G. promosse dalla Procura della Repubblica di Forlì, ed eseguite nei confronti di Casadei Leonardo, socio ed amministratore unico della Mediaplus S.r.l con sede in Rimini, nonché della Procom Srl, società che emergeva avessero emesso fatture per operazioni commerciali (parzialmente) inesistenti. In sostanza la Mediaplus e la Procom emettevano fatture per la prestazione di servizi di pubblicità molto aumentate nell’importo (tra il 75 e l’80%) rispetto al reale valore della transazione. La Procom Srl emetteva poi fatture passive fittizie utilizzando il timbro della società croata Ekonal D.O.O, all’oscuro della vicenda. Alle società clienti veniva quindi restituita parte dell’investimento. Il meccanismo operativo era descritto ai verificatori, nel dettaglio, proprio da Casadei Leonardo. Tra le società coinvolte nel sistema fraudolento rientrava anche la Cintioli s.r.l.

4. L’avviso di accertamento era impugnato dalla società innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ancona, adducendo una serie di censure, procedimentali e di merito. La Ctp rigettava il ricorso proposto dalla Cintioli Srl e la condannava al pagamento delle spese di giudizio.

5. La contribuente spiegava appello, avverso la decisione sfavorevole assunta dal giudice di primo grado, innanzi alla Commissione tributaria regionale delle Marche. In particolare, la società sosteneva l’effettività delle operazioni ritenute inesistenti dalla Guardia di finanza, nonché la sussistenza dei pagamenti effettuati tramite bonifici (e non tramite assegno come invece sostenuto dai verificatori). Adduceva pure, tra l’altro, la mancata valutazione economica della prestazione pubblicitaria effettivamente resa. La Ctr respingeva l’appello e condannava la società alla rifusione delle spese di giustizia.

6. Avverso la decisione adottata dalla Ctr ha proposto ricorso per cassazione la società, affidandosi a sei motivi di impugnazione. L’Agenzia delle entrate resiste mediante controricorso. Successivamente la società ha depositato istanza di sospensione del giudizio, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente contesta la violazione dell’art. 2909 c.c., perché sono stati definiti, con esito favorevole alla società, processi tra le stesse parti aventi oggetto sovrapponibile, e le decisioni sono ormai passate in giudicato.

2. Mediante il secondo mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e 4, cod. proc. civ., la ricorrente censura la violazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché l’omessa pronuncia sul punto, per non avere la Ctr riconosciuto l’illegittima applicazione del raddoppio dei termini di accertamento.

3. Mediante il terzo messo d’impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente critica la violazione dell’art. 2697 cod. civ., nonché degli artt. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d. P . R . n. 633 del 1972, in cui è incorsa la Ctr in materia di ripartizione dell’onere della prova tra le parti.

4. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la società critica l’omesso esame di fatti decisivi per la controversia. In particolare, secondo la contribuente sarebbero stati valorizzati solo gli elementi indiziari favorevoli alla tesi erariale, “sia per non essere stati esaminati (non uno, bensì plurimi) elementi decisivi per il giudizio sulla controversia, elementi pacificamente oggetto del giudizio, sia per la manifesta illogicità e contraddittorietà della statuizione del Giudice, il quale, pur disponendo di elementi favorevoli, li ha poi completamente trascurati e statuito a favore dell’Amministrazione Finanziaria” (ric. pp. 20-21).

5. Mediante il suo quinto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la contribuente censura la impugnata pronuncia della CTR per avere il giudice dell’appello adottato una motivazione meramente apparente.

6. Con il sesto motivo di ricorso la Cintioli s.r.l contesta, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 472 del 1997, nonché degli artt. 1 e 4 del d.lgs. n. 471 del 1997, con riferimento alla quantificazione delle sanzioni applicate dall’Amministrazione finanziaria.

7. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito dei motivi di ricorso. In prossimità della fissata udienza, e nel rispetto dei termini di legge, la Società Cintioli Srl ha infatti domandato sospendersi il giudizio alle condizioni di cui all’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022. Riscontrata la regolarità formale della richiesta, l’istanza proposta dalla contribuente deve essere accolta, derivandone le conseguenze di legge, come da dispositivo. La Corte,

P.Q.M.

accoglie l’istanza proposta dalla Società Cintioli Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore , e dichiara sospesa la trattazione del processo fino al 10.7.2023, disponendo