Italian Supreme Court suspends tax appeal proceedings under new law allowing temporary suspension of fiscal litigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione suspended the tax appeal proceedings against Cintioli Srl regarding 2007 tax assessments. The company requested a suspension based on Law No. 197 of 2022, which permits temporary halts in fiscal litigation under specific conditions. The Court accepted the formal request and ordered a remand until July 10, 2023, without examining the substantive merits of the five legal grounds raised by the taxpayer.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 197 della legge n. 197 del 2022; The Supreme Court may suspend tax litigation proceedings upon the taxpayer's formal request if the statutory conditions for temporary suspension are met, thereby deferring the examination of substantive appeal grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: Cintioli Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso per cassazione, dall’Avv.to Rocco Alagna del Foro di Bologna, che ha indicato recapito PEC; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttorepro tempore, -intimata - avverso la sentenza n. 991, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale delle Marche il 15.7.2019, e pubblicata il 16.12.2019; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva: Fatti di causa 1. A seguito di indagini svolte dalla Guardia di finanza e concluse con Processo verbale di costatazione consegnato il 13.4.2011, l’Agenzia delle entrate notificava il 17.10.2011 (ric. p.
2) alla società Cintioli s.r.l, in persona del legale rappresentante O GGETTO : Irpef 2006 - Accertamento sintetico - Contestata sussistenza dei presupposti - Istanza di sospensione - Legge n. 197 del 2022. pro tempore, gli avvisi di accertamento: n. TQY03T101588 (anno 2002), n. TQY03T102372 (anno 2004), n. TQY03T102417 (anno 2006), tutti attinenti a Ires, Irap ed Iva. Successivamente, in data 2.3.2012, venivano notificati gli ulteriori avvisi di accertamento: n. TQY03T100200 (anno 2007), n. TQY03T100202 (anno 2008), e n. TQY03100205 (anno 2009), anch’essi relativi ad Ires, Irap ed Iva.
2. La società proponeva ricorso avverso tutti gli atti impositivi, ed in particolare è oggetto di questo giudizio l’avviso di accertamento n. TQY03T100200 (Ires, Irap ed Iva, anno 2007). 2.1. La verifica effettuata dalla Guardia di finanza scaturiva da indagini di P.G. promosse dalla Procura della Repubblica di Forlì, ed eseguite nei confronti di Casadei Leonardo, socio ed amministratore unico della Mediaplus S.r.l con sede in Rimini, nonché della Procom Italia Srl, società che emergeva avessero emesso fatture per operazioni commerciali (parzialmente) inesistenti.
In sostanza la Mediaplus e la Procom emettevano fatture per la prestazione di servizi di pubblicità molto aumentate nell’importo (tra il 75 e l’80%) rispetto al reale valore della transazione. La Procom Srl emetteva poi fatture passive fittizie utilizzando il timbro della società croata Ekonal D.O.O, all’oscuro della vicenda. Alle società clienti veniva quindi restituita parte dell’investimento. Il meccanismo operativo era descritto ai verificatori, nel dettaglio, proprio da Casadei Leonardo. Tra le società coinvolte nel sistema fraudolento rientrava anche la Cintioli s.r.l.
3. L’avviso di accertamento era impugnato dalla società innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ancona, adducendo una serie di censure procedimentali e di merito. La Ctp rigettava il ricorso proposto dalla Cintioli Srl e la condannava la società al pagamento delle spese di giudizio.
4. La contribuente spiegava appello, avverso la decisione sfavorevole assunta dal giudice di primo grado, innanzi alla Commissione tributaria regionale delle Marche. In particolare, la società sosteneva l’effettività delle operazioni ritenute inesistenti dalla Guardia di finanza, nonché la sussistenza dei pagamenti, effettuati tramite bonifici (e non tramite assegno come invece sostenuto dai verificatori). Adduceva pure, tra l’altro, la mancata valutazione economica della prestazione pubblicitaria effettivamente offerta. La Ctr respingeva l’appello e condannava la società alla rifusione delle spese di lite.
5. Avverso la decisione adottata dalla Ctr ha proposto ricorso per cassazione la società, affidandosi a cinque motivi di impugnazione. L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata, non avendo depositato - ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ. - alcun controricorso (non essendo tale la mera “nota di costituzione” depositata al dichiarato “solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica”). Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente contesta la violazione dell’art. 2909 c.c., perché sono stati definiti dalla Ctr, con esito favorevole alla società, processi tra le stesse parti aventi oggetto sovrapponibile, e le decisioni sono ormai passate in giudicato.
2. Mediante il secondo mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, la ricorrente censura la violazione dell’art. 2697 cod. civ., nonché degli artt. 39 del DPR n. 600 del 1973 e 54 del DPR n. 633 del 1972, per avere la Ctr errato in materia di ripartizione dell’onere della prova tra le parti.
3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la società critica l’omesso esame di fatti decisivi per la controversia. In particolare, secondo la contribuente, sarebbero stati valorizzati solo gli elementi indiziari favorevoli alla tesi erariale, “sia per non essere stati esaminati (non uno, bensì plurimi) elementi decisivi per il giudizio sulla controversia, elementi pacificamente oggetto del giudizio, sia per la manifesta illogicità e contraddittorietà della statuizione del Giudice, il quale, pur disponendo di elementi favorevoli, li ha poi completamente trascurati e statuito a favore dell’Amministrazione Finanziaria” (ric. pp. 20-21).
4. Mediante il suo quarto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la contribuente censura la nullità dell’impugnata pronuncia della CTR per avere il giudice dell’appello adottato una motivazione meramente apparente.
5. Con il quinto motivo di ricorso la Cintioli s.r.l contesta, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 472 del 1997, nonché degli artt. 1 e 4 del d.lgs. n. 471 del 1997, con riferimento alla quantificazione delle sanzioni applicate dall’Amministrazione finanziaria.
6. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito dei motivi di ricorso. In prossimità della fissata udienza, e nel rispetto dei termini di legge, la Società Cintioli Srl ha infatti domandato sospendersi il giudizio alle condizioni di cui all’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022. Riscontrata la regolarità formale della richiesta, l’istanza proposta dalla contribuente deve essere accolta, derivandone le conseguenze di legge, come da dispositivo. La Corte,
P.Q.M.
accoglie l’istanza proposta dalla Società Cintioli Srl, e dichiara sospesa la trattazione del processo fino al 10.7.2023, disponendo il rinvio della causa a nuovo