Cassation court dismisses tax agency's appeal due to taxpayer's withdrawal, leaving case extinguished.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the case extinguished following the tax agency's withdrawal of its appeal against the regional tax commission's decision. The taxpayer had previously withdrawn their own request for suspension of VAT refund proceedings, leading to the dismissal of the opposing party's counter-claim. Consequently, the court ruled that the litigation was terminated without a substantive judgment on the merits of the tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: When the appellant withdraws the appeal and the respondent does not oppose, the court declares the case extinguished, terminating the proceedings without examining the merits.
Parole chiave
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iatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18951/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro ESTCAPITAL SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.p.A. in liquidazione (C.F. 03841840287), in persona del liquidatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. GIUSEPPE FERRARA (C.F. FRRGPP72M20D612W) e dall’Avv. ANTONIO TOMASSINI (C.F.
TMSNTN75R27D653B) in virtù di procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliata presso il loro studio (DLA Oggetto: tributi Piper Studio Legale Tributario Associato) in Roma, Via dei Due Macelli, 66 –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 105/08/16 depositata in data 19 gennaio 2016 Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio del 19 gennaio 2023. RILEVATO CHE La società contribuente ESTCAPITAL – SOCIETA’ DI GESITONE DEL RISPARMIO S.p.A. ha impugnato due provvedimenti di sospensione di istanze di rimborso IVA, relative ai periodi di imposta 2010 e 2011 (successivamente oggetto di annullamento parziale), aventi ad oggetto crediti maturati da alcuni fondi comuni di investimento immobiliari chiusi di tipo riservato, amministrati dalla società contribuente; che la CTP di Padova ha accolto il ricorso della società contribuente in relazione a uno dei periodi di imposta; che la CTR del Veneto, con sentenza in data 19 gennaio 2016, ha accolto l’appello della società contribuente; che ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi di ricorso, cui resiste la società contribuente con controricorso;
CONSIDERATO CHE il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, con allegata nota della DRE del Veneto, nella quale si dà atto del venir meno dei provvedimenti o del venir meno della causa di sospensione per insussistenza del carico pendente nei confronti della società contribuente; che il controricorrente ha dichiarato di non opporsi alla rinuncia del ricorrente; che il giudizio deve dichiararsi estinto per rinuncia e che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; P. Q. M. La Corte dichiara estinto i