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Ordinanza Interlocutoria — n. 2927/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends proceedings due to new tax law suspension request filed by taxpayer.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2927/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court suspended the proceedings and remitted the case to a new docket following a timely request for suspension. The taxpayer, Sergio Zuffada, filed an appeal against a tax assessment, which was subsequently upheld by the Regional Tax Commission. The court granted the suspension because the taxpayer invoked Article 5 of Law No. 130/2022, which mandates a new docket when such a request is lodged.

Regesto Legislator

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Art. 5 della l. 31 agosto 2022, n. 130; When a taxpayer files a suspension request under Article 5 of Law No. 130/2022, the court must suspend the proceedings and remit the case to a new docket.

Parole chiave

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tax suspension request new docket remand Law 130/2022 Article 5 Cassation interlocutory order tax appeal suspension amministrazione fiscale differimento dell'imposizione rettifica delle detrazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 5 della l. 31 agosto 2022, n. 130
in data 27/10/2022 il ricorrente ha depositato istanza di sospensione exart. 5 della l .
Art. 378 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cons. est. G.M. Nonno 2020, n. 137
28 ottobre Oggetto: Tributi -Istanza di sospensione -Rinvio a nuovo ruolo.Cons. est. G.M. Nonno 2020, n. 137, conv.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25271/2020R.G. proposto da Zuffada Sergio, elettivamente domiciliatoin Roma, piazzale Clodio n. 8, presso lo studio dell’avv. Marina Milli, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Sangalli, giusta procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate- Riscossione , in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 5272/21/19, depositatail 20 dicembre 2019.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’8 novembre 2022, tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre Oggetto: Tributi -Istanza di sospensione -Rinvio a nuovo ruolo.Cons. est. G.M. Nonno 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Roberto Mucci, che ha concluso per la parziale estinzione del giudizio e l’accoglimento del settimo e ottavo motivo di ricorso.

RILEVATO CHE 1. con la sentenza n. 5272/21/19del 20/12/2019, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate - Riscossione (di seguito AdER) avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pavia, che aveva a sua volta accolto il ricorso di Sergio Zuffada avverso un avviso diintimazione e le cartelle nello stesso indicate, emesse per vari tributi;

2. il contribuente impugnava la sentenza di appello con ricorso per cassazione affidato ad otto motivi;

3. AdERresisteva con controricorso e depositava memoria ex art.378cod. proc. civ. CONSIDERATO CHE 1. in data 27/10/2022 il ricorrente ha depositato istanza di sospensione exart. 5 della l . 31 agosto 2022, n. 130 , sicché la causa va rinviata a nuovo ruolo.Cons. est. G.M. Nonno

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma l’8novembre 20 2 2 .