Court dismisses appeal against tax collection notice as tax debt matter is definitively settled by prior legislation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the subject matter of the dispute ceased and ordered costs to be fully compensated between the parties. The taxpayer had previously paid the first installment of the tax debt before the appeal was filed. Consequently, the court ruled that the matter was definitively settled under specific legislative provisions, rendering the ongoing litigation unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 D.L. 119/2018; When a taxpayer has paid the first installment of a tax debt before the filing of an appeal, the subject matter of the dispute is deemed ceased, and costs are fully compensated between the parties.
Parole chiave
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iatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18783/2016 R.G. proposto da: FAVERO ROBERTO (C.F . FVRRRT56A12H327P ), rappresentato e difeso dall’Avv. STEFANO COEN (C.F. CNOSFN53S20H501U) in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Piazza di Priscilla, 4 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – contro Oggetto: tributi EQUITALIA NORD S.p.A. (C.F. 13756881002), in persona del legale rappresentante pro tempore –intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 176/05/16 depositata in data 20 gennaio 2016 Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio del 19 gennaio 2023. RILEVATO CHE Il contribuente FAVERO ROBERTO ha impugnato una cartella di pagamento emessa ex art. 68, comma 1, lett.
c) d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 a seguito della sentenza della CTR del Veneto n. 44/2012, pronunciata in data 7 marzo 2012, la quale aveva parzialmente accolto l’appello presentato dall’Ufficio avverso la sentenza del giudice di prime cure, pronunciata sull’originario ricorso del contribuente avverso un avviso di accertamento per IRPEF, relativo al periodo di imposta 2004; che la CTP di Belluno ha accolto il ricorso del contribuente; che la CTR del Veneto, con sentenza in data 20 gennaio 2016, ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo la cartella legittimamente emessa; che ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidato a quattro motivi cui resiste con controricorso il solo ente impositore, laddove il concessionario della riscossione, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio;
CONSIDERATO CHE E’ pervenuta dichiarazione del controricorrente secondo cui la controversia, in quanto relativa al la cartella di pagamento n. 01620120004567192 e derivante « dall’iscrizione a ruolo per l’avviso di accertamento n. 83501AA00207-2007 (2004)», attiene a controversia definita dal ricorrente a termini dell’art. 6 del D.L. 119/2018 e oggetto di « sgravio della predetta cartella oggetto di contenzioso»; che il ricorrente ha depositato memoria con cui dà atto (e allega) di avere effettuato il versamento della prima rata entro il 31 maggio 2019; che deve ritenersi cessata la materia del contendere e che le spese devono ritenersi integralmente compensate tra le parti;
P. Q. M. La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e dichiara compensate tra le parti le spe