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Sentenza — n. 2923/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal by allowing 'adhesion' procedure suspension for tax liability of an extinct company's sole shareholder.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2923/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the lower regional tribunal's rejection of the appeal, ruling that the 90-day suspension for tax adhesion applies to sole shareholders of extinct companies. The appellant argued the tax authority's notice was merely a liquidation act, but the court held it constituted a formal assessment of personal liability. Consequently, the appeal was allowed, the lower judgment was annulled, and the case was remanded for a new hearing.

Regesto Legislator

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Art. 36 DPR 602/1973; Art. 1 D.Lgs 218/1997: The simplified settlement procedure and the resulting 90-day suspension of appeal deadlines apply when the tax authority notifies a sole shareholder or liquidator of an extinct company regarding their personal liability for the company's tax debts, as the notice constitutes a formal assessment of that liability.

Parole chiave

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tax adhesion procedure suspension of appeal deadlines extinct company liability sole shareholder responsibility tax assessment notice Cassation annulment tribunal remand sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Con l’unico motivo di ricorso Umberto Franconeri deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dell’art.
Art. 1 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
602 e dell’art. 1 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, in relazione all’art.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
218, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto non applicabile il procedimento per adesione alla impugnazione dell’avviso di accertamento notificato al socio unico e liquidatore di Palestro Immobiliare s.r.l.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 18397 del 04/09/2020
Ai fini della definizione, pertanto, è necessario un atto accertativo dell’imposta, tanto che l’applicazione dell’istituto è stata negata ai procedimenti di mera liquidazione (Cass. n. 18397 del 04/09/2020) e agli atti irrogativi di sanzioni (Cass.
Cass. n. 20864 del 30/09/2020
18397 del 04/09/2020) e agli atti irrogativi di sanzioni (Cass. n. 20864 del 30/09/2020).
Cass. n. 14570 del 26/05/2021
Cass. n. 22014 del 13/10/2020
14570 del 26/05/2021), in quanto la responsabilità per i debiti sociali è qualcosa di distinto e diverso dalla legittimazione attiva o passiva dei soci che succedono alla società estinta (Cass. n. 22014 del 13/10/2020).
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11832/2015 R.G. proposto da Franconeri Umberto, elettivamente domiciliato in Roma, via F. Denza n. 20, presso lo studio dell’avv. Laura Rosa, rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Cordeiro Guerra, giusta procura speciale a margine del ricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - e contro Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di massa Carrara, in persona del direttore pro tempore; -intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 2158/01/14, depositato il 10 novembre 2014.

Oggetto: Tributi - Procedimento per adesione - Operatività -Presupposti. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’8 novembre 2022, tenuta nelle formepreviste dall’art. 23, comma 8 bis , del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Vista la relazione scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Roberto Mucci, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza n. 2158/01/14 del 10/11/2014, la Commissione tributaria regionale della Toscana (di seguito CTR) dichiarava inammissibile il ricorso depositato da Umberto Franconeri avverso l’avviso di accertamento allo stesso notificato in quanto, quale socio unico e liquidatore della estinta Palestro Immobiliare s.r.l., era stato ritenuto responsabile dei debiti tributari della società, con ciò riformando la sentenza n. 27/02/13 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara (di seguito CTP), che aveva, invece, accolto il medesimo ricorso. 1.1.

Nella prospettazione della CTR era fondata l’eccezione proposta dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE), non esaminata dalla CTP, secondo la quale la sospensione del termine per l’impugnazione a seguito di proposizione di istanza di accertamento per adesione da parte del contribuente non si applicava al caso di specie, in ragione della definitività dell’accertamento notificato alla società.

2. Umberto Franconeri impugnava la sentenza di appello con ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

4. Con ordinanza resa all’esito dell’udienza del 27/10/2021 la Corte rinviava la causa a nuovo ruolo, disponendo l’acquisizione del fascicolo d’ufficio. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso Umberto Franconeri deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dell’art. 1 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto non applicabile il procedimento per adesione alla impugnazione dell’avviso di accertamento notificato al socio unico e liquidatore di Palestro Immobiliare s.r.l. 1.1.

Il motivo, ammissibile in quanto l’avviso di accertamento è riprodotto in ricorso nella parte rilevante, diversamente da quanto affermato dalla difesa erariale, è, altresì, fondato. 1.2. L’art. 1 del d.lgs. n. 218 del 1997, al comma 1, afferma che possono essere definiti con adesione gli avvisi di accertamento concernenti le imposte sui redditi e sul valore aggiunto. 1.2.1. Il successivo art. 6, nella versione applicabile ratione temporis, prevede, poi, che il contribuente al quale sia stato notificato un atto di accertamento o di rettifica può proporre istanza di accertamento con adesione unitamente all’impugnazione (comma 2), con la conseguente sospensione per novanta giorni del termine di decadenza previsto per l’impugnazione medesima (comma 3). 1.3.

Ai fini della definizione, pertanto, è necessario un atto accertativo dell’imposta, tanto che l’applicazione dell’istituto è stata negata ai procedimenti di mera liquidazione (Cass. n. 18397 del 04/09/2020) e agli atti irrogativi di sanzioni (Cass. n. 20864 del 30/09/2020). 1.4. La responsabilità del socio e del liquidatore della società per i debiti della società, prevista dall’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, implica l’emanazione, da parte dell’Ufficio, di un vero e proprio atto accertativo, da notificare ai soggetti ritenuti responsabili, con l’indicazione delle ragioni della pretesa vantata nei loro confronti e degli elementi comprovanti l'incasso di somme o l'attribuzione di beni della società (Cass. n. 14570 del 26/05/2021), in quanto la responsabilità per i debiti sociali è qualcosa di distinto e diverso dalla legittimazione attiva o passiva dei soci che succedono alla società estinta (Cass. n. 22014 del 13/10/2020). 1.5.

Va, dunque, enunciato il seguente principio di diritto: «l’istituto della definizione agevolata di cui al d.lgs. n. 218 del 1997 e la conseguente sospensione dei termini di impugnazione prevista dall’art. 6 del predetto decreto legislativo trovano applicazione anche nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria contesti al socio e/o al liquidatore di una società di capitali estinta la loro responsabilità ex art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 per i debiti tributari della stessa. Invero l’atto impositivo, indipendentemente dalla definitività dell’avviso di accertamento eventualmente notificato alla società e non impugnato, ha natura accertativa della menzionata responsabilità». 1.6.

Nel caso di specie, pertanto, l’atto impositivo notificato al socio ed ex liquidatore di una società di capitali estinta – e volto a fare valere la sua responsabilità per i debiti tributari della persona giuridica – costituisce, a tutti gli effetti, un atto avente natura di accertamento e, quindi, trovando applicazione l’istituto della definizione agevolata, i termini per la proposizione del ricorso in primo grado restano sospesi per novanta giorni, sicché il termine di decadenza di centocinquanta giorni (sessanta giorni più novanta giorni di sospensione) è rispettato (avviso di accertamento notificato in data 27/01/2012; ricorso passato per la notifica in data 25/06/2012, ultimo giorno utile, come risulta dall’avviso di spedizione del ricorso rinvenuto agli atti di causa), a nulla potendo rilevare la circostanza che l’accertamento nei confronti della società sia divenuto definitivo per difetto di impugnazione.

2. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in d