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Ordinanza Interlocutoria — n. 2921/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court suspends tax appeal proceedings under new law regarding simultaneous company and shareholder cases.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2921/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court suspended the tax appeal proceedings rather than examining the substantive legal arguments. The appellant, Giorgio Cintioli, requested suspension under Law 197/2022 because the appellate court had issued separate judgments for him and his company on the same day, potentially violating the principle of non-contradictory judgments. The Court accepted the formal request to pause the trial until the related company case is resolved.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197 della legge n. 197 del 2022; The Supreme Court may suspend proceedings when a taxpayer requests it to ensure the simultaneous resolution of related cases involving both the individual and the company to prevent contradictory judgments.

Parole chiave

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tax appeal suspension Law 197 2022 simultaneous proceedings non-contradictory judgments shareholder liability Cassazione tributaria procedural suspension inchiesta per sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197 della legge n. 197 del 2022
Successivamente il ricorrente ha depositato istanza di sospensione del processo, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione dell’art.
Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente censura la nullità della sentenza per violazione dell’art.
Art. 2697 cod. civ.
civ., il contribuente contesta la violazione dell’art. 2697 cod. civ., e degli artt.
Art. 295 cod. proc. civ.
civ., il contribuente censura la nullità della sentenza per violazione dell’art. 295 cod.
Art. 1 del d.lgs. n. 471 del 1997
civ., il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 471 del 1997 e dell’art.
Art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997
471 del 1997 e dell’art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997, non avendo osservato il giudice d’appello il principio del favor rei con riferimento al sistema sanzionatorio applicabile.
art. 2697 cod. civ
civ., il contribuente contesta la violazione dell’art. 2697 cod. civ., e degli artt.
art. 295 cod. proc. civ
civ., il contribuente censura la nullità della sentenza per violazione dell’art. 295 cod.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: Cintioli Giorgio, rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso per cassazione, dall’Avv.to Rocco Alagna, del Foro di Bologna, che ha indicato recapito PEC, avendo il ricorrente dichiarato domicilio presso il recapito PEC del difensore; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 inRoma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 999, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale delle Marche il 15.7.2019, e pubblicata il 16.12.2019; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva: Fatti di causa O GGETTO : Irpef 2008 - Accertamento sintetico - Contestata sussistenza dei presupposti - Istanza di sospensione ex legge n. 197 del 2022.

1. L’Agenzia delle entrate notificava a Cintioli Giorgio l’8.03.2012 (ric., p. 2), l’avviso di accertamento n. TQY01T100218, attinente ad Irpef e relative addizionali ed accessori, in relazione all’anno d’imposta 2008, per l’importo di Euro 3.212,00, oltre accessori. Mediante l’atto impositivo l’Amministrazione finanziaria contestava al contribuente di aver percepito un reddito superiore rispetto a quello dichiarato, sul fondamento della distribuzione di utili extra-bilancio da parte della Cintioli s.r.l., di cui il ricorrente era socio al 24% e nei confronti della quale sono stati ripresi a tassazione i costi relativi a fatture ritenute relative ad operazioni commerciali inesistenti intercorse con società riconducibili a CasadeiLeonardo.

2. Cintioli Giorgio impugnava l’avviso di accertamento innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ancona lamentando, tra l’altro, l’illegittimità della presunzione di distribuzione degli utili, come giustificata sul fondamento della ristretta componente partecipativa della società di capitali. Contestava, inoltre, l’effettiva esistenza dei rapporti commerciali con la società di Casadei Leonardo. Il giudice di primo grado, con sentenza n. 34/2013, rigettava integralmente il ricorso presentato dal contribuente.

3. Il Cintioli spiegava appello innanzi alla Commissione tributaria regionale delle Marche, riproponendo contestazioni e doglianze analoghe a quelle avanzate nel giudizio di primo grado. Il giudice d’appello, con la sentenza n. 999/2019 confermava la decisione assunta dalla Ctp, e rigettava il ricorso presentato da Giorgio Cintioli.

4. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia del giudice d’appello, affidandosi a tre motivi di impugnazione, resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria. Successivamente il ricorrente ha depositato istanza di sospensione del processo, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197/2022. Ragioni della decisione 1. Deve preliminarmente rilevarsi che il presente giudizio è stato chiamato per la trattazione innanzi alla sottosezione sesta della sezione tributaria, in occasione dell’udienza del 13.1.2022. Il Collegio ha però ritenuto opportuno differire la definizione del giudizio per assicurarne la trattazione contestuale con l’avviso di accertamento relativo al medesimo anno d’imposta notificato alla Cintioli Srl, recante RGR n. 25180 (indicato nell’ordinanza dep. il 23.3.2022 come avente n. 25146/2020 per lapsus calami). Quindi entrambi i giudizi sono statifissati per l’odierna udienza.

2. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione dell’art. 2697 cod. civ., e degli artt. 38 e 39 d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la sentenza impugnata fatto erronea applicazione delle norme in tema di onere della prova, in quanto la presunzione di distribuzione degli utili conseguiti ma non dichiarati nelle società a base ristretta necessita di uno specifico accertamento probatorio e che la presunzione sia grave, precisa e concordante.

3. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente censura la nullità della sentenza per violazione dell’art. 295 cod. proc. civ., poiché il giudice d’appello non ha osservato l’obbligo di sospendere la decisione in attesa del giudizio che investiva contemporaneamente anche la società Cintioli s.r.l., avendo il giudice di secondo grado depositato separatamente nello stesso giorno, ossia il 16.12.2019, sia la sentenza concernente il socio Cintioli Giorgio sia le sentenze riguardanti la società, che evidentemente non potevano essere passate in giudicato.

4. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art.360, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 471 del 1997 e dell’art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997, non avendo osservato il giudice d’appello il principio del favor rei con riferimento al sistema sanzionatorio applicabile.

5. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito dei motivi di ricorso. In prossimità della fissata udienza, e nel rispetto dei termini di legge, Giorgio Cintioli ha infatti domandato sospendersi il giudizio alle condizioni di cui all’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022. Riscontrata la regolarità formale della richiesta, l’istanza proposta dal contribuente deve essere accolta, derivandone le conseguenze di legge, come da dispositivo. La Corte,

P.Q.M.

accoglie l’istanza proposta da Cintioli Giorgio, e dichiara sospesa la trattazione del p