Cassation court dismisses customs agency appeal claiming factual error regarding antidumping duty application on iron pipes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the Customs Agency's appeal against a regional tax commission decision denying a revocation request. The agency argued the lower court ignored a factual error where imported iron pipes were misclassified as non-malleable, warranting a higher antidumping duty. The court found the error not direct or immediate because the lower court reasonably interpreted the prior judgment as applying to similar goods rather than identical ones.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, para. 1, no. 4 of the Civil Procedure Code; Art. 395, para. 1, no. 4 of the Civil Procedure Code: A revocable error must be direct, immediate, and incontrovertible from the record; a reasonable alternative interpretation of the lower court's reasoning negates the existence of such an error.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30228/2018 R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro Dottor Guido Isidoro C. s.r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale della Piramide Cestia n. 31, presso lo studio dell’avv. Leonilda Mari, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Giampiero Cassi giusta procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 285/01/18, depositata il 15 marzo 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 dal Presidente Giacomo Maria Nonno. Oggetto : Tributi-Revocazione -Errore di fatto. RILEVATO CHE 1. con la sentenza n. 285/01/13 del 15/03/2018, la Commissione tributaria regionale della Liguria (di seguito CTR) respingeva il ricorso per revocazione proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito AD) nei confronti della sentenza n. 1089/02/14 della medesima CTR, che aveva accolto l’appello di Dottor Guido Isidoro C. s.r.l. (di seguito Isidoro) avverso la sentenza n. 95/03/12 della Commissione tributaria provinciale di La Spezia (di seguito CTP); 1.1. come emerge anche dalla sentenza impugnata, l’oggetto del contenzioso riguardava alcuni avvisi di rettifica, con i quali era stato ritenuto applicabile un dazio antidumpingdel 2,7% a fronte di quello corrisposto dell’1,7%, in conseguenza dell’importazione di tombini in ghisa a grafite sferoidale, erroneamente dichiarati non malleabili secondo quanto affermato dall’Amministrazione doganale; 1.2. a fronte della sentenza della CTR n. 1089/02/14 (che, accogliendo l’appello di Isidoro, aveva ritenuto i tombini importati realizzati in ghisa non malleabile), la medesima CTR, in sede di revocazione, aveva ritenuto insussistente l’errore di fatto denunciato, evidenziando che il giudice a quo aveva giudicato provato «che il materiale analizzato sia dal Prof. Bardi dell’università di Firenze che dal Laboratorio chimico delle Dogane di Roma avesse le medesime caratteristiche chimico fisiche di quello contestato», con conseguente attribuzione di tali caratteristiche anche al materiale non esaminato;
2. AD impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
3. Isidoro resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.; CONSIDERATO CHE 1. con il primo motivo di ricorso AD contesta la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR escluso che l’errore in cui era incorso il giudice a quo (i campioni esaminati dal laboratorio di Roma di AD erano i medesimi di cui alla presente procedura) costituisca un errore revocatorio; 1.1. con il secondo motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR reso una motivazione apparente, non avendo considerato le argomentazioni dell’Ufficio;
2. il secondo motivo, che riveste carattere pregiudiziale, è infondato; 2.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019); 2.2. nel caso di specie, la CTR ha sinteticamente chiarito il percorso logico seguito, esprimendo delle deduzioni in diritto previa interpretazione della sentenza impugnata; interpretazione che, quand’anche fosse erronea, non integra il denunciato difetto di motivazione;
3. il primo motivo è, altresì, infondato; 3.1. nella prospettiva dell’Amministrazione ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe partita dal presupposto che i beni oggetto di esame di laboratorio siano i medesimi beni oggetto della procedura, fatto incontestabilmente escluso dalle stesse parti del giudizio, che hanno sempre ragionato sull’esame di beni similari; 3.2. in realtà, l’interpretazione della prima sentenza data dalla CTR adita in revocazione, non è affatto implausibile tenuto conto del tenore letterale della porzione della motivazione trascritta; 3.2.1. del resto, se è pacifico che i prodotti oggetto di esame di laboratorio sono incontestatamente similari a quelli oggetto della procedura di cui si discute, l’espressione della prima CTR per la quale sarebbero stati esaminati «campioni di prodotti di cui alla presente procedura», può ragionevolmente essere letta nel senso che non siano stati esaminati gli stessi beni, ma beni di analoghe caratteristiche; 3.3. ciò posto, l’errore revocatorio denunciato da AD non può dirsi risultare dagli atti in modo diretto, immediato ed incontrovertibile (Cass. n. 3652 del 20/02/2006), tenuto conto della legittima diversa interpretazione della sentenza della prima CTR fornita dalla sentenza impugnata; 3.4. inoltre, la mancata riproduzione del testo integrale della sentenza n. 1089/02/14 impedisce qualsiasi apprezzamento in ordine alla eventuale decisività dell’errore in cui sarebbe incorso il giudice (cfr.
Cass. S.U. n. 1666 del 23/01/2009);
4. in conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo avuto conto di un valore della lite dichiarato di euro 7.000,00.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00, oltre ad euro 200,00 per spese borsuali, a