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Ordinanza Interlocutoria — n. 2911/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends tax appeal due to pending revocation suit regarding a related company's qualification.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2911/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the tax appeal filed by the Revenue Agency against a regional tax court decision. The taxpayer argued that the tax authority failed to properly assess the nature of a related company, while the Revenue contended the regional court correctly applied statutory presumptions regarding profit distribution. The court decided to stay the proceedings because the taxpayer's defense revealed a pending revocation lawsuit concerning the same related company, necessitating a joint examination of both cases.

Regesto Legislator

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Art. 16 l. 289/2002; Art. 112 c.p.c.: When a taxpayer raises a new ground for nullity or a related pending revocation action affecting the same legal facts, the Court of Cassation may suspend the appeal to allow for a joint examination of the proceedings.

Parole chiave

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tax appeal suspension pending revocation suit joint examination of cases related company qualification tax procedure coordination aiuti nel settore agricolo cooperazione economica pagamenti diretti all'agricoltura

Disposizioni normative citate

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Art. 16 della l. n. 289/2002
Con il primo motivo l’amministrazione finanziaria denunzia violazione dell’art. 16 della l. n. 289/2002.
Art. 112 cod. proc. civ.
Art. 63 del d.lgs. n. 546/1992
Art. 324 cod. proc. civ.
Art. 46 del d.lgs. n. 546/1992
artt. 112 cod. proc. civ
Il secondo mezzo deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 cod. proc. civ.
artt. 324 cod. proc. civ
Infine, con il terzo motivo, nuovamente deducendo la nullità della sentenza, questa volta per contrasto con gli artt. 324 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza n. 27058/2009
Questa Corte, con ordinanza n. 27058/2009, dichiarò la nullità dell’intero giudizio per violazione del principio del contraddittorio, non essendo mai stato convenuto in lite il restante socio Luca Longhi, e rimise la causa innanzi al primo giudice.
Sentenza n. 25941/2008 delle Sezioni Unite
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Testo completo

to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso n. r.g. 4527 / 20 1 7 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliate in Roma, VIA DEI PORTOGHESI, N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende -ricorrente - contro LONGHI PAOLO, rappresentato e difeso, per procura in calce al controricorso, dall’Avv. PATRIZIA BRANDI ed elettivamente domiciliato presso l’Avv. Flaminia Rueca, in Roma, VIALE GREGORIO VII N. 269 -controricorrente - avverso la sentenza n. 2529 / 2 / 1 6 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA, depositatail 12 ottobre 201 6 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023dal consigliere dott. Francesco Cortesi . Rilevato che:

1. L’Agenzia delle entrate accertò, in relazione all’anno di imposta 1995, maggiori redditi nei confronti di Agricola del Torbida s.n.c., conseguentemente rettificando il reddito da partecipazione di Paolo Longhi, socio al 50%. Gli avvisi furono vittoriosamente impugnati dalla società e dal socio innanzi alla CTP di Ferrara.

2. Proposti separati appelli da parte dell’amministrazione finanziaria, nelle more del giudizio inerente alla società quest’ultima provvide a definire il contenzioso ai sensi dell’art. 16 della l. 27 dicembre 2002, n. 289, con conseguente declaratoria di estinzione da parte della CTR dell’Emilia-Romagna; il procedimento nei confronti del Longhi si concluse con sentenza favorevole all’Ufficio, che il contribuente impugnò con ricorso per cassazione. Questa Corte, con ordinanza n. 27058/2009, dichiarò la nullità dell’intero giudizio per violazione del principio del contraddittorio, non essendo mai stato convenuto in lite il restante socio Luca Longhi, e rimise la causa innanzi al primo giudice.

3. Il giudizio, riassunto da Paolo Longhi innanzi alla CTP di Ferrara nei confronti della società, dell’altro socio Luca Longhi e dell’Agenzia delle entrate, si concluse con l’accoglimento della domanda del contribuente, sul rilievo del fatto che il condono usufruito dalla società, avente carattere unitario, va imputato pro quota anche ai soci, quantunqueestranei alla procedura di condono, con conseguente modificadegli atti impositivi emessi nei loro confronti, secondo quanto ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 25941/2008.

4. L’appello proposto dall’Amministrazione innanzi alla CTR dell’Emilia-Romagnafu respinto. I giudici regionali rilevarono anzitutto che il maggior reddito accertato in capo alla società Agricola del Torbida s.n.c., sul quale si fondava l’accertamento a carico dei soci pro quota, derivava a sua volta dalla rettifica operata nei confronti di Co.Pro.Zoo. soc. coop. a r.l., partecipata dalla prima società. Di detta ultima, infatti, l’Ufficio aveva constatato l’inesistenza dello scopo mutualistico, ravvisandone la natura di società di capitali a ristretta base e ritenendo perciò operante la presunzione di distribuzione degli utili ai soci.

In merito a tale presupposto, recisamente contestato dal contribuente, osservarono che non risultav a effettuato alcun accertamento; ed anzi, la sentenza di primo grado, resa nel giudizio instaurato dalla società, lo aveva escluso. Inoltre, dato atto del condono esperito da Agricola del Torbida, ritennero che il reddito del Longhi non potesse essere diverso da quello di detta società, operando un riferimento all’art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e richiamando la già menzionata pronunzia delle Sezioni Unite, oltre alla sentenza resa dalla CTP di Ferrara all’esito del giudizio di primo grado promosso dalla società.

5. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di tre motivi. L’intimato resiste con controricorso. Considerato che:

1. Con il primo motivo l’amministrazione finanziaria denunzia violazione dell’art. 16 della l. n. 289/2002. Osserva, al riguardo, che il richiamo della CTR alla menzionata pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte non è pertinente al caso di specie, inquanto concerne una fattispecie di condono – quella di cui alla l. 30 dicembre 1991, n. 413 – che prescriveva una rideterminazione dell’imponibile, come tale estensibile anche al socio, diversamente da quanto accade nella procedura qui in rilievo, che si perfeziona con separati versamenti dei contribuenti interessati.

2. Il secondo mezzo deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 63 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. La censura ha ad oggetto il capo della sentenza che disconosce la qualifica della società Agricola del Torbida come società di capitali a ristretta base; su tale questione, assume la ricorrente, la CTR avrebbe statuito pur in assenza di motivi di gravame validamente formulati dal contribuente, il quale la aveva dedotta per la prima volta soltanto con le memorie illustrative nel giudizio di appello.

3. Infine, con il terzo motivo, nuovamente deducendo la nullità della sentenza, questa volta per contrasto con gli artt. 324 cod. proc. civ. e 46 del d.lgs. n. 546/1992, l’Agenzia ricorrente censura anche l’ulteriore ratio decidendi che sorregge la statuizione relativa agli effetti del condono, evidenziando che la sentenza della CTP di Ferrara, richiamata in motivazione della pronunzia impugnata, era inidonea a spiegare alcun effetto accertativo, essendosi il relativo giudizio estinto a seguito della procedura di condono.

4. Va preliminarmente osservato che il 19 gennaio 2023 la difesa del contribuente ha depositato istanza di rinvio della controversia, sul presupposto della pendenza del giudizio di revocazione – distinto al n.r.g. 23954/2020 –promosso dal socio Luca Longhi e volto al rilievo dell’esistenza di un giudicato circa il fatto che Co.Pro.Zoo. soc. coop. a r.l. (società nei cui riguardi venne operata la prima rettifica da parte dell’Erario, sul presupposto dell’effettiva insussistenza di scopo mutualistico) non sia qualificabile come società a ristretta base partecipativa. Il Collegio, ritenuta l’opportunità di una trattazione congiunta del presente giudizio con quello più sopra indicato, ne dispone pertanto il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazi