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Ordinanza Interlocutoria — n. 2869/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends tax appeal due to pending revocation suit challenging the cooperative's legal status.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2869/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court suspended the tax appeal by ordering a remand to a new docket to address a pending revocation suit. The taxpayer argued that tax effects from a previous settlement should extend to him as a partner, while the administration maintained the settlement only covered the society. The court decided to pause the proceedings because the revocation suit challenges the fundamental legal qualification of the cooperative, which is essential for resolving the tax liability.

Regesto Legislator

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Art. 5 DPR 917/1986; Art. 112 c.p.c.: When a revocation suit challenges the legal qualification of a taxpayer entity, the court must suspend the related tax appeal to ensure the judgment rests on a solid legal foundation.

Parole chiave

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tax appeal suspension revocation suit pendency legal qualification challenge tax liability extension cooperative status dispute società cooperativa cooperazione economica mutualità sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 5 DPR 917/1986
Critica, pertanto, la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l’estensione di tale effetto, che assume essere naturale conseguenza dell’applicazione alle società di persone e ai loro soci del principio di unitarietà dell’accertamento sancito dall’art. 5 del d.P.R.
Art. 112 c.p.c.
Con il secondo motivo, formulato in via di subordine, il ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod.
Art. 16 L. 289/2002
art. 112 cod. proc. civ
Con il secondo motivo, formulato in via di subordine, il ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., assumendo che la CTR avrebbe omesso di pronunziarsi sul suo secondo motivo di gravame, avente ad oggetto il merito della pretesa fiscale.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 14185/2008
Da tanto assume di poter invocare, a proprio vantaggio, un effetto caducatorio dell’atto impositivo, richiamandosi ai principi affermati da questa Corte con la sentenza n. 14185/2008, resa a Sezioni Unite, e successivamente confermata dall’ordinanza n.
Ordinanza n. 33486/2018
14185/2008, resa a Sezioni Unite, e successivamente confermata dall’ordinanza n. 33486/2018, relativa ad un’analoga fattispecie di condono.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sulricorso n. r.g. 14 7 46 / 20 20 , propost o da: LONGHI LUCA , rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall’Avv. PATRIZIA BRANDI e dall’Avv. FLAMINIA RUECA, elettivamente domiciliato presso quest’ultima in Roma, VIALE GREGORIO VII N. 269 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliate in Roma, VIA DEI PORTOGHESI, N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 17 9 2 / 19 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA, depositatail 4 ottobre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023dal consigliere dott. Francesco Cortesi . Rilevato che:

1. L’Agenzia delle entrate notificò a Luca Longhi due avvisi di accertamento con i quali riprendeva a tassazione maggiori redditi in relazione all’anno di imposta 1995. Gli atti impositivi traevano origine dal recupero a tassazione di un maggior reddito a carico di Co.Pro.Zoo. soc. coop. a r.l., della quale l’Erario aveva disconosciuto lo scopo mutualistico, con le connesse agevolazioni fiscali. In conseguenza di ciò, era stato emesso un avviso nei confronti della società Agricola del Torbida s.n.c., socia della predetta cooperativa, ai fini del recupero degli utili distribuiti. La pretesa erariale avanzata nei confronti del Longhi concerneva il fatto ch’egli era socio al 50% di Agricola del Torbida s.n.c. e, all’1,99%, di Co.Pro.Zoo. soc. coop. a r.l. Luca Longhi e Agricola del Torbida impugnarono l’avviso innanzi alla CTP di Ferrara. Nelle more del giudizio, la società esperì la procedura di condono di cui all’art.16 della l. 27 dicembre 2002, n. 289, con conseguente estinzione del processo. Il ricorso del contribuente fu invece accolto.

2. La CTR dell’Emilia-Romagna, adìta con appello dall’Amministrazione, riformò integralmente la decisione di primo grado; sul successivo ricorso per cassazione, proposto dal contribuente, intervenne l’ordinanza n. 22794/2010 di questa Corte che dichiarò la nullità del giudizio per la parte inerente ai redditi di partecipazione nella società di persone, ravvisando una violazione del principio del contraddittorio, poiché vi avrebbero dovuto partecipare tutti i soci della stessa.3. Il giudizio fu riassunto innanzi alla CTP di Ferrara dal Longhi, il quale affermò che il condono esperito da Agricola del Torbida avrebbe spiegato effetto favorevole nei suoi confronti, in particolare mediante la riduzione del suo debito pro quota in m isura corrispondente all’importo condonato.

La CTP rigettò la domanda del contribuente, il quale propose appello innanzi alla CTR dell’Emilia-Romagna. Quest’ultima respinse il gravame, ritenendo, per quanto qui ancora di interesse, che il contribuente non potesse estendere a proprio vantaggio gli effetti del condono, in quanto l’Amministrazione conservava il potere di procedere al relativo accertamento, ed anche perché difettava, nel caso di specie, il fondamentale requisito della partecipazione di tutti i soggetti coinvolti (società e soci) al relativo giudizio, vertendosi in fattispecie di litisconsorzio necessario, che in questo caso era venuto meno proprio per effetto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere nei confronti della società che aveva definito la lite mediante condono.

4. La sentenza d’appello è impugnata dal Longhi con ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Amministrazione ha depositato controricorso. Considerato che:

1. Con il primo, articolato motivo il ricorrente denunzia «violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 40 del TUIR – motivazione contraddittoria». Al riguardo, osserva in premessa che il ricorso proposto da Agricola del Torbida era stato accolto dalla CTP di Ferrara, e tale accertamento giudiziale era rimasto immodificato in quanto il successivo giudizio di appello, promosso dall’Amministrazione, era stato definito mediante procedura di chiusura della lite fiscale ai sensi dell’art. 16 della l. n. 289/2002. Da tanto assume di poter invocare, a proprio vantaggio, un effetto caducatorio dell’atto impositivo, richiamandosi ai principi affermati da questa Corte con la sentenza n. 14185/2008, resa a Sezioni Unite, e successivamente confermata dall’ordinanza n. 33486/2018, relativa ad un’analoga fattispecie di condono.

Critica, pertanto, la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l’estensione di tale effetto, che assume essere naturale conseguenza dell’applicazione alle società di persone e ai loro soci del principio di unitarietà dell’accertamento sancito dall’art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (t.u.i.r.), in base al quale l’an e il quantum del reddito della società devono intendersi indissolubilmente legati a quello dei soci, essendo entrambi espressione degli elementi comuni di un’unica fattispecie costituiva dell’obbligazione dedotta nell’atto impositivo.

Ancora, ad avviso del ricorrente la CTR avrebbe errato nel ritenere ostativa all’accoglimento delle proprie tesi la mancanza del litisconsorzio necessario dal quale aveva tratto origine larimessione al primo giudice; il litisconsorzio, infatti, non funge da presupposto, ma da conseguenza processuale del principio di unitarietà dell’accertamento e, in ogni caso, l’impossibilità di instaurare il contraddittorio con tutti i soci non può impedire ad uno di essi di giovarsi dell’accertamento del reddito definito nei confronti della società.

2. Con il secondo motivo, formulato in via di subordine, il ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., assumendo che la CTR avrebbe omesso di pronunziarsi sul suo secondo motivo di gravame, avente ad oggetto il merito della pretesa fiscale.

3. Va preliminarmente osservato che il 19 gennaio 2023 la difesa del contribuente ha depositato istanza di rinvio della controversia, sul presupposto della pendenza del giudizio di revocazione – distinto al n.r.g. 23954/2020 –promosso dal socio Luca Longhi e volto al rilievo dell’esistenza di un giudicato circa il fatto che Co.Pro.Zoo. soc. coop. a r.l. (società nei cui riguardi venne operata la prima rettifica da parte dell’Erario, sul presupposto dell’effettiva insussistenza di scopo mutualistico) non sia qualificabile come società a ristretta base partecipativa. Il Collegio, ritenuta l’opportunità di una trattazione congiunta del presente giudizio con quello più sopra indicato, ne dispone pertanto il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per trat