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Ordinanza Interlocutoria — n. 2814/2023 — snciv Generato dall'IA

Court remands case to verify appeal admissibility under tax appeal statute and civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2814/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to a new docket to examine the appeal file regarding the admissibility of the tax authority's appeal. The appellant argued the appeal was inadmissible due to missed deadlines, violating specific tax and civil procedure statutes. The Court ruled that since nullity is a procedural issue, the merits of the appeal must be reviewed first to verify the alleged procedural defect.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, no. 4 of the Civil Procedure Code; Art. 38 of D.Lgs. 31 December 1992, no. 546; Art. 327 of the Civil Procedure Code: When a party claims nullity based on procedural inadmissibility, the Court must remand the case to examine the appeal file to verify the factual basis of the alleged procedural violation before ruling on nullity.

Parole chiave

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tax appeal admissibility procedural nullity missed deadline remand to new docket tax authority appeal indagine per frode iva amministrazione fiscale procedura per sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, no. 4 of the Civil Procedure Code
CONSIDERATO CHE Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n.
Art. 38 of D.Lgs. 31 December 1992, no. 546
civ., nullità della sentenza per inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per inosservanza del termine per impugnare, in violazione dell'art. 38 d.
Art. 327 of the Civil Procedure Code
546 in relazione all'art. 327 cod.
art. 327 cod. proc. civ
546 in relazione all'art. 327 cod. proc. civ.; che, trattandosi di nullità di carattere processuale, occorre accedere al contenuto degli atti del giudizio di appello al fine di verificare il fatto processuale dedotto dal ricorrente; P.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA i Nj -€ i / (-0-171-à(' Q 4 sul ricorso iscritto al n. 2845/2017 R.G. proposto da: COLLA' RUVOLO FRANCESCO (C.F. RLLFNC57S16F39N), rappresentato e difeso dall'Avv. ANTONIO DE MARI (C.F. DMRNTN41H11F839N)A e dall'Avv. SALVATORE MAGRI' (C.F.i MGRSVT67L24F839I)n virtù di procura speciiaule2vmsajaill_reocii2c000, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondol in Roma, Via Arenula, 16 - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - resistente - N. 2845/ R.

G. Est. F. 9uino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 5470/39/16 depositata in data 13 giugno 2016 Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D'Aquino nella pubblica udienza del 26 gennaio 2023; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ROBERTO MUCCI; udito per il ricorrente l'Avv. ANTONIO DE MARI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito per il controricorrente l'Avv. LUCREZIA FIANDACA dell'Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

PREMESSO CHE Il contribuente COLLA' RUVOLO FRANCESCO ha impugnato, in qualità di socio e liquidatore di Eridania S.r.l. unipersonale, un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2010, che traeva origine da una verifica condotta dall'Agenzia delle Dogane di Udine; che la CTP di Napoli ha accolto il ricorso; che la CTR della Campania, con sentenza in data 13 giugno 2016, ha accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo che nel caso di specie sussistessero ragioni di eccezionale urgenza, dovute all'accertamento di un ingente evasione IVA e al comportamento tenuto dal contribuente; che ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidato a tre motivi e che l'Ufficio si è costituito ai soli fini della partecipazione all'udienza di discussione.

CONSIDERATO CHE Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per inosservanza del termine per impugnare, in violazione dell'art. 38 d. Igs. 31 dicembre 1992, n. 546 in relazione all'art. 327 cod. proc. civ.; che, trattandosi di nullità di carattere processuale, occorre accedere al contenuto degli atti del giudizio di appello al fine di verificare il fatto processuale dedotto dal ricorrente; P. Q. M. La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo, disponendo l'acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, in data 26 g