Italian tax court process extinguished due to failure to file simplified settlement request by deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because the appellant failed to submit a simplified settlement request before the statutory deadline. The appellant had previously suspended the proceedings but did not file the required request for expedited resolution within the specified timeframe. Consequently, the court applied the relevant procedural code article to terminate the case, leaving any advanced costs to the party who prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 11, comma 10 DL n. 50/2017; Art. 391 cod. proc. civ.: The tax litigation process extinguishes automatically upon the expiration of the deadline for filing a simplified settlement request, with procedural costs remaining the responsibility of the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO Sul ricorso iscritto al n. 7724/2015 R.G. proposto da Accademia Nazionale dei Lincei, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Vincenzo D'Isidoro e Giovanni Puoti, domiciliata ai fini del procedimento in Roma, via Panama, n. 68, presso lo studio di quest'ultimo; contro Comune Siena,in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Fabio Pisillo, domiciliata ai fini del procedimento in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 18, presso lo studio del Sig. Gianmarco Grez; avverso la sentenza n. 2275/17/2014 della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, pronunciata con riferimento all'avviso di accertamento n. 127/2009; vista l'istanza di definizione agevolata della controversia tributaria presentata dalla parte in data 31/10/2018 e corredata dalla documentazione depositata ai sensi dei commi 6 e 8 dell'art. 11 DL n. 50 del 2017, con cui si comunica che la parte ha effettuato il pagamento di quanto dovuto; rilevato, altresì, che il processo è stato sospeso ex lege sino al 31 dicembre 2018 senza che alcuno abbia presentato, entro tale data, l'istanza di trattazione di cui al comma 10 dell'art. 11 cit. e senza che sia intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; considerato che, in forza del precitato comma 10, il processo si estingue con il decorso del termine sopra indicato e che le spese del processo estinto restano ex lege a carico di chi le ha anticipate; applicato l'art. 391 cod. proc. civ.;
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Si comunichi. Rom