Tax appeal dismissed as extinguished by law due to failure to request hearing within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer failed to request a hearing within the statutory deadline. The taxpayer had submitted a request for simplified tax definition, but no party requested a hearing before December 31, 2020. Consequently, the proceedings terminated automatically by law, and the costs remain with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: Tax proceedings extinguish automatically if no hearing is requested within the prescribed term, unless parties explicitly request a hearing to preserve the right to contest the decision.
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ETO sul ricorso iscritto al n. 1029/2016 R.G. proposto da La Marianna S.n.c. di Guerriero Andrea & C. in persona liqudatore leg. Rappr. Guerriero Andrea, rappresentata e difesa dall'Avv.(Giuseppe IANNAr,o‘;,)domiciliata in Roma, via Appia Nuova n. 612 presso lo studio dell'Avv. Virginia Iannuzzi; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania Sezione staccata di Salerno n. 5441/05/2015, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TFK020202394/2011.
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
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