Cassation Court dismisses tax agency appeal as inadmissible due to self-annulment of the contested tax assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the Italian Revenue Agency's appeal inadmissible because the agency had already annulled the contested tax assessment through self-help procedures. The agency argued for the recognition of a building's existence over its potential for development, but the lower court had previously annulled the assessment based on a different judicial interpretation. Consequently, the court ruled that the appeal lacked interest due to the supervening annulment and ordered the parties to share litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 103, para. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 103, para. 1, lett. b) c.p.c.: An appeal is inadmissible if the administrative act has been annulled by the same authority through self-help, creating a supervening lack of interest.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12326/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro MALETTI MARIA CRISTINAdomiciliata ex lege in Roma , piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazionee rappresentata e difesa dagli avv. Vittorio Colomba, Ornella Colomba, Giuseppe Colomba, –resistente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. EMILIA ROMAGN A , n. 2803/2017,depositata il 16/10/2017; IRPEF AVVISO ACCERTAMENTO Cons. est. Rosanna Angarano 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023dal consigliere Rosanna Angarano . Rilevato che:
1. L’Ufficio recuperava a tassazionenei confronti di Maria Cristina Maletti il maggior reddito realizzato in ragione di un plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di un immobile. Assumeva in proposito che quest’ultimo ave va ad oggetto, anziché fabbricati preesistenti, un’area edificabile a seguito di demolizione di questi ultimi.
2. La C.t.p. di Modena accoglieva solo parzialmente il ricorso della contribuente, riconoscendo la sussistenza di una vendita di terrendo edificabile ma rideterminando il valore iniziale degli immobili.
3. La C.t.r., innanzi alla quale proponevano appello principale l’Agenzia delle Entrate ed appello incidentale la contribuente, accoglieva quest’ultimo e annullava integralmente l’accertamento.
4. Avverso detta sentenza l’Agenzia delle Entrate ricorre,con due motivi, nei confronti di Maria Cristina Maletti, che resiste con controricorso.
5. La difesa erariale, con memoria depositata il 24 novembre 2022, ha versato in atti provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di annullamento totale, in autotutela, dell’avviso di accertamento impugnato e, per l’effetto, ha chiesto dichiararsi l‘estinzione del processo. Considerato che:
1. L’Agenzia delle Entrate ha documentato di aver provveduto in autotutela all ’annullamento to tale dell’atto , precisando che era intervenuta circolare n. 23/E del 29 luglio 2020 che aveva prestato adesione al recente orientamento della giurisprudenza per il quale, ai fini della plusvalenza, rilevava l’oggettiva esistenza del manufatto , e non la potenzialità edificatoria del suolo su cui insisteva. Cons. est. Rosanna Angarano 3 2. A seguito dell’annullamento disposto in autotutela il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
3. Per l’epoca di formazione dell’orientamento giurisprudenziale di riferimento e di adozione della circolare menzionata, vi sono giusti motivi per compensare integralmente le spese dei gradi di merito edel giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa, tra le parti,le spese processuali dei gradi di merito e del giud