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Ordinanza Interlocutoria — n. 2731/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal on IMU lease termination grounds but remands case due to new simplified dispute resolution law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2731/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Banco BPM's appeal regarding IMU liability after a financial lease termination, upholding the Second Instance Court's finding that the lessee remains liable. However, the Court granted the opposing party's request to postpone proceedings because the new simplified dispute resolution law for local authorities only becomes effective on March 31, 2023. Consequently, the case was remanded to a new hearing date to allow the municipality to decide whether to apply this new legislative framework.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi da 186 a 204 della legge n. 197/2022; Art. 360 c.p.c.: While the Court of Cassation may reject appeals based on substantive legal errors, it must respect procedural requests to postpone proceedings when new laws with future effective dates impact the parties' ability to utilize specific dispute resolution mechanisms.

Parole chiave

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IMU liability financial lease termination simplified dispute resolution remand for new hearing local authority jurisdiction procedural postponement Cassation appeal dismissal ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
546/1992 e 111, comma 6, Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 111, comma 6, Cost.
Art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.
546/1992 e 111, comma 6, Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR reso una sentenza solo apparentemente motivata.
Art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza di secondo grado per violazione dell’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011, in relazione all’art.
Art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
23/2011, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto che, in caso di risoluzione anticipata del contratto di leasing, la soggettività passiva dell’IMU passasse alla società concedente anche in mancanza della restituzione del bene.
Art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.
546/1992 e 111, comma 6, Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 112 c.p.c.
Con il quarto motivo (erroneamente indicato nella rubrica come terzo) la ricorrente lamenta la nullità della sentenza di secondo grado per violazione dell’art. 112 c.p.c.,in relazione all’art.
Art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), c.p.c.
546/1992 e 111, comma 6, Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 1, commi da 186 a 204, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022
Con il quarto motivo (erroneamente indicato nella rubrica come terzo) la ricorrente lamenta la nullità della sentenza di secondo grado per violazione dell’art. 112 c.p.c.,in relazione all’art.
Art. 1, co. 186, l.cit.
Con il quarto motivo (erroneamente indicato nella rubrica come terzo) la ricorrente lamenta la nullità della sentenza di secondo grado per violazione dell’art. 112 c.p.c.,in relazione all’art.
Art. 1, co. 205, l. cit.
art. 1, co. 205, l. cit.); che, pertanto, entro il 31 marzo 2023 il resistente Comune potrà stabilire l’eventuale applicazione della definizione agevolata –anche ai sensi dell’art.5 della L.31 agosto 2022 n.
Art. 5 della L.31 agosto 2022 n. 130
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 4132/2021proposto da: BANCO BPM S.P.A. (C.F. : 09722490969), con sede legale in Milano , alla P.zza Filippo Meda n. 4, in persona dell'Amministratore Delegato e rappresentante pro tempore , Dott. Giuseppe Castagna (C.F. : CSTGPP59B21F8 39D), nato a Napoli (NA) il 21.02.1959, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro,dagli Avv.ti Prof. Guglielmo Fransoni (C.F.: FRNGLL64T29F537J) e Rossella Suraci (C.F. : SRCRSL78M55H224C) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Prof. A vv. Fransoni , in Roma (00193) alla Via Crescenzio n.2, giusta la procura speciale in calce alricorso; -ricorrente - contro Comune di Battipaglia, con sede in Battipaglia alla Piazza A.

Moro ( C.F. : Avviso accertamento omesso versamento IMU – Istanza rinvio per definizione agevolata 82001330651; P . I V A : 00775900657), in persona della Sindaca p.t. Dott.ssa Cecilia Francese, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83, terzo comma , c.p.c. ed in virtù di delibera di G.C. n. 18 del 17.02.2021,dall'Avv. Sabato Criscuolo (C.F. : CRS SBT67T28H703D) ed elettivamente domicilia to in Roma, alla V ia Gallia n. 122, presso Carmine De Vita; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 3341 / 20 20 emess a d a l la C TR Campan i a in data 30/06/2020 e non notif icat a ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.

Andrea Penta. Ritenuto infatto 1. La Banco BPM s.p.a. proponeva ricorso alla CTP di Salerno avverso quattro avvisi di accertamento per Imu relativi agli anni d’imposta 2014, 2015, 2016 e 2017, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, la contraddittoria interpretazione della normativa applicabile e la inapplicabilità della sanzione per omessa denuncia.

2. La CTP rigettava il ricorso.

3. Sull’impugnazione della contribuente, la CTR Campania rigettava il gravame, evidenziando che la contribuente aveva, nell’anno 2011, risolto il contratto di locazione finanziaria e che, a mente dell’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011, “in caso di risoluzione anticipata della locazione finanziaria il soggetto passivo ai fini IMU è il locatario per tutta la durata del contratto”.

4. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Banco BPM s.p.a. sulla base di quattro motivi. Il Comune di Battipaglia ha resistito con controricorso. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza di secondo grado per violazione degli artt. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e 111, comma 6, Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR reso una sentenza solo apparentemente motivata.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza di secondo grado per violazione dell’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto che, in caso di risoluzione anticipata del contratto di leasing, la soggettività passiva dell’IMU passasse alla società concedente anche in mancanza della restituzione del bene.

3. Con il terzo motivo la ricorrente si duole della nullità della sentenza di secondo grado per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per non aver la CTR considerato il fatto storico rappresentato dalla mancata riconsegna degli immobili alla società concedente da parte della utilizzatrice.

4. Con il quarto motivo (erroneamente indicato nella rubrica come terzo) la ricorrente lamenta la nullità della sentenza di secondo grado per violazione dell’art. 112 c.p.c.,in relazione all’art. 360, comma 1, nn.

3) e 4), c.p.c., per non aver la CTR pronunciato sulla specifica domanda di accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge per la non applicazione delle sanzioni e degli interessi accessori all’IMU.

5. Con nota del 9.1.2023 la ricorrente, premesso: che l’art. 1, commi da 186 a 204,della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio per il 2023) ha introdotto la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti alla data del 1° gennaio 2023; che la definizione agevolata si applica alle controversie in cui sono parti l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (cfr. art. 1, co. 186, l.cit.), mentre è riservata a ciascun ente locale la facoltà di «[…] stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversieattribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimoente o un suo ente strumentale» (cfr. art. 1, co. 205, l. cit.); che, pertanto, entro il 31 marzo 2023 il resistente Comune potrà stabilire l’eventuale applicazione della definizione agevolata –anche ai sensi dell’art.5 della L.31 agosto 2022 n. 130, quale richiamato dal citato comma 204 – alle liti tributarie incui è parte; cheè suo interesse attendere le determinazioni dell’ente resistente, così da poter valutare l’opportunità o meno di aderire alla definizione agevolata dellapresente controversia; tanto premesso, ha formulato istanza affinché la trattazione della controversia sia rinviata a nuovo ruolo o, in ogni caso, ad una data successiva al 31 marzo 2023.

5. L’istanza merita accoglimento, sicchèla causa va rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Manda alla Ca