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Ordinanza — n. 2728/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal regarding sublease proof, ruling non-objection principle applies only to constituted parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2728/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax company's appeal against a regional tax commission decision regarding property taxes. The appellant argued that the tax authority failed to contest evidence of a sublease, yet the court held that the principle of non-objection applies exclusively to parties actively represented in the proceedings. Consequently, the court found the lower court's reasoning valid and dismissed the appeal entirely.

Regesto Legislator

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Art. 115 c.p.c.; Art. 366 c.p.c.; The principle of non-objection under Art. 115 c.p.c. applies only to constituted parties and does not extend to absent entities, while generic defenses in tax proceedings may be specified in appeal without violating the prohibition of nova exceptions.

Parole chiave

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tax appeal procedure principle of non-objection sublease evidence constituted parties prohibition of nova exceptions tax commission decision appeal specification subconduttore

Disposizioni normative citate

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Art. 115 c.p.c.
in primo luogo, va ribadito che l'applicazione del principio di non contestazione è richiamato dall'art. 115 c.p.c. con espresso riferimento alle sole parti costituite, restando così esclusa la sua validità rispetto a quelle contumaci (cfr.
Art. 116 c.p.c.
Art. 366 c.p.c.
Art. 57 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992
nel processo tributario, la parte resistente la quale, in primo grado, si sia limitata ad una contestazione generica del ricorso può, invero, rendere specifica la stessa in sede di gravame poiché il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dall'art. 57, comma 2, del d.lgs.
Art. 63 D.Lgs. n. 507/1993
il rigetto delle prime due censure determina l’assorbimento del terzo motivo, con cui si denuncia violazione dell’art. 63 D.Lgs.
Art. 62 del d.lgs. n. 507/1993
in quanto l’RTI avrebbe contestato solo in grado d’appello la circostanza circa la mancata comunicazione al Comune, ex art. 62 del d.lgs. n. 507/1993,dell’inizio di occupazione dei locali da parte di SIRE S.r.L., sublocataria; 2.2.
art. 115 c.p
in primo luogo, va ribadito che l'applicazione del principio di non contestazione è richiamato dall'art. 115 c.p.c.
art. 366 c.p
art. 63 D.Lgs. n. 507/1993
il rigetto delle prime due censure determina l’assorbimento del terzo motivo, con cui si denuncia violazione dell’art. 63 D.Lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 16800/2018
Cass. nn. 16800/2018, 461/2015); 1.4.
Cass. 461/2015
Cass. nn. 12651/2018
Cass. nn. 12651/2018); 2.4.
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18524-2020 proposto da: MP PAGLIUCA S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato CIRO GAGLIARDI giusta procura speciale estesa a margine del ricorso -ricorrente– contro RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE – EQUITALIA SUD S.p.A. – OTTOGAS S.r.L. – GE.SE.T. ITALIA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato LEOPOLDO FRANCESCO BRINDISI , rappresentata e difesa dagli Avvocati MARIA VOCCIA DE FELICE e ROBERTA FINIZIO giusta procura speciale estesa in calce al controricorso -controricorrente – e COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore -intimato – avverso la sentenza n. 642/19/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 16/1/2020, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/1/2023 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Mp Pagliuca S.r.L. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 10971/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento Tarsu 2010-2012 emesso dal Raggruppamento Temporaneo Di Imprese – Equitalia Sud S.P.A.

– Ottogas S.R.L. – Ge.Se.T. Italia S.P.A. (di seguito anche semplicemente RTI) per conto del Comune di Napoli; l’RTI resiste con controricorso, il Comune è rimasto intimato CONSIDERATO CHE 1.1. con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (artt. 115 e 116 c.p.c.) e lamenta che la Commissione Tributaria Regionale abbia erroneamente ritenuto che non fosse stata data prova della comunicazione di subentro della sub-conduttrice SIRE S.r.L. all’odierna ricorrente nell’immobile tassato, pur non essendo stata mai stata contestata tale circostanza dal Comune di Napoli, rimasto contumace, e dall’ente esattore, che si era limitato a contestare la validità della dichiarazione della sub-conduttrice depositata dalla ricorrente; 1.2. la doglianza va disattesa; 1.3. in primo luogo, va ribadito che l'applicazione del principio di non contestazione è richiamato dall'art. 115 c.p.c. con espresso riferimento alle sole parti costituite, restando così esclusa la sua validità rispetto a quelle contumaci (cfr.

Cass. nn. 16800/2018, 461/2015); 1.4. anche l'asserita non contestazione da parte dell’ente esattore della circostanza di fatto circa la sub-locazione dell’immobile risulta, inoltre, inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c., non essendo stati trascritti in parte qua, né allegati gli atti difensivi nei quali la controricorrente avrebbe omesso di esercitare l'onere di contestazione; 1.5. al contrario, la stessa ricorrente afferma che l’R.T.I. aveva ridotto l’importo del tributo in considerazione della sub-locazione di una parte (e non dell’intera superficie) dei locali in questione, il che esclude che sia stata ritenuta pacifica la sub-locazione anche della residua parte degli stessi, oggetto dell’atto impositivo impugnato; 2.1. con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art.345 c.p.c. in quanto l’RTI avrebbe contestato solo in grado d’appello la circostanza circa la mancata comunicazione al Comune, ex art. 62 del d.lgs. n. 507/1993,dell’inizio di occupazione dei locali da parte di SIRE S.r.L., sublocataria; 2.2. la doglianza è parimenti infondata; 2.3. nel processo tributario, la parte resistente la quale, in primo grado, si sia limitata ad una contestazione generica del ricorso può, invero, rendere specifica la stessa in sede di gravame poiché il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dall'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, riguarda solo le eccezioni in senso stretto e non anche le mere difese, che non introducono nuovi temi di indagine (cfr.

Cass. nn. 12651/2018); 2.4. ne consegue che la contestazione, da parte dell’RTI, dei fatti costitutivi delle censure della contribuente (anche con riferimento alla mancanza della suddetta dichiarazione di inizio occupazione dei locali da parte della sublocataria al fine del pagamento della TARSU a carico di quest’ultima) configura, in ogni caso, un’eccezione impropria o mera difesa, a cui non si applica il divieto di nova in appello ex art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;

3. il rigetto delle prime due censure determina l’assorbimento del terzo motivo, con cui si denuncia violazione dell’art. 63 D.Lgs. n. 507/1993 che prevede, in tema di TARSU, quali soggetti passivi del tributo, coloro che «occupano» o «detengono» l'immobile idoneo a produrre rifiuti, essendo stata esclusa la circostanza relativa alla sub- locazione dell’intero fabbricato in questione; 4.sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto 5. le spese di lite seguono la soccombenzae sono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio in favore della controricorrente che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consigli