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Ordinanza Interlocutoria — n. 2687/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends tax dispute over IMU to allow easy settlement under new 2023 law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2687/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court suspended the ongoing tax dispute between Unicredit Leasing and the Municipality of Bastia Umbria regarding IMU liability. The lower court had ruled that the leasing company remained the taxpayer until the property was physically returned, despite the contract's early resolution. The court granted the suspension because the taxpayer invoked a new 2023 law allowing tax disputes to be settled via payment without a full trial.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 186 e ss. della legge n. 197/2022; Art. 1, comma 197 della legge n. 197/2022: The court suspends proceedings for tax disputes eligible for easy definition to allow the taxpayer to settle the case by payment within the statutory deadline.

Parole chiave

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IMU tax liability leasing contract resolution tax dispute settlement easy definition procedure suspension of proceedings taxpayer status property return requirement tassa di bollo non pagata

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 186, l. n. 197/2022
Con nota del 17.1.2023 la ricorrente, premessoche: ai sensi dell’art. 1, comma 186, l.
Art. 1, comma 197, l. n. 197/2022
Con nota del 17.1.2023 la ricorrente, premessoche: ai sensi dell’art. 1, comma 186, l.
Art. 1, comma 205, l. n. 197/2022
Con nota del 17.1.2023 la ricorrente, premessoche: ai sensi dell’art. 1, comma 186, l.
Art. 8, comma 2, d.lgs. n. 23/2011
Art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011
Sull’appello del Comune di Bastia Umbria, la Commissione Tributaria Regionale Umbria accoglieva il gravame, evidenziando che l’art. 9, comma 1, del d.lgs.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
23/2011, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 14677/2020proposto da: UNICREDlT LEASING S.p.A.(C.F.: 03648050015 ) , con sede in Milano, alla Via Livio Cambi n. 5, in persona del procuratore speciale, dott. Alessandro Filippo Frera (C.F.: FRRLSN57M28B 1 57A ), rappresentata e difesa da gli Avv.ti Cristiano Caumont Caimi (C.F.: CMNCST73006D969H ) , Giuseppe Pizzonia(C.F.: PZZGPP60HI5H224O), Manuela Cittadini (C.F.: CTTMNL74P56F205S), e Nicola Borzom ì (C.F.: BRZNCL72A3 1 E956H), ed elettivamente domiciliata presso i predetti professionisti, con studio in Roma, alla Via della Consulta n. 1/B; -ricorrente - contro Comune di BASTIA UM BRA (C.F. : 00385230545), con sede Bastia Umbra, alla Piazza Cavour n. 19, in persona del Sindaco e legale rappresentante Avviso accertamento omesso versamento IMU – Istanza rinvio per definizione agevolata pro-tempore Paola Lungarotti, rappresen t ato e difeso , in virtù dì procura speciale a margine delcontroricorso, dall'Avv.

M aria Suppa (C. F. : SPP M RA 73P65 F158R), giusta Delibera di Giunta Comunale n. 98 del 18.06.2020, ed elettivamente domiciliato presso lo s tudio del l 'Avv. Giuseppe Pecorilla (C.F.: PCRGPP81A08H501T) sito in Roma, al Corso Vittorio Emanuele II n. 18; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 218/3 / 20 19 emess a d a l la C TR Umbr i a in data 03/10/2019 e non notif icat a ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta. Ritenuto infatto 1. La Unicredit Leasing s.p.a. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Perugia avverso gli avvisi di accertamento concernenti l’Imu per gli anni di imposta 2013 e 2014.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo che il locatario fosse il soggetto passivo dell’Imu dalla data di stipula del contratto di locazione finanziaria e fino alla riconsegna del bene, comprovata dal relativo verbale.

3. Sull’appello del Comune di Bastia Umbria, la Commissione Tributaria Regionale Umbria accoglieva il gravame, evidenziando che l’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23/2011 ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell’utilizzatore, con la conseguenza che la cessazione dello status di soggetto passivo in capo a quest’ultimo non era correlata alla riconsegna del bene al concedente.

4. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la Unicredit Leasing s.p.a. sulla base di un unico motivo. Il Comune di Bastia Umbria ha resistito con controricorso. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8, comma 2, e 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR individuato la soggettività passiva ai fini Imu in capo alla società di leasing proprietaria dell’immobile nel caso in cui, a seguito della risoluzione anticipata del contratto di locazione finanziaria, l’utilizzatore non abbia riconsegnato materialmente il bene.

2. Con nota del 17.1.2023 la ricorrente, premessoche: ai sensi dell’art. 1, comma 186, l. 29 dicembre 2022, n. 197, è stata prevista, nell’ottica di ridurre l’ingente quantità di contenziosi in materia tributaria pendenti (anche) avanti a codesta ecc.ma Corte, la possibilità di definire “le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria … pendenti… alla data di entrata in vigore della presente legge” (i.e. 1° gennaio 2023) mediante il versamento di un importo pari al valore della controversia così come individuato ai sensi dell’art. 12, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546”; la definizione, che presuppone la presentazione di apposita domanda da parte del contribuente entro il 30 giugno 2023, si perfeziona, con il pagamentodegli importi dovuti entro la medesima data (cfr. art. 1, comma 194); il comma 197 della medesima disposizione prevede che “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata”, e che, in tal caso, “il processo è sospeso fino al 10luglio 2023”; ai sensi dell’art. 1, comma 205, l. n. 197, citata, è inoltre previsto che ciascun ente territoriale possa stabilire, con apposita delibera da assumere entro il 31 marzo 2023, l’applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi da 186 a 204 in relazione alle controversie tributarie di cui è parte l’ente medesimo ovvero un suo ente strumentale; in base al combinato disposto dei commi 186 e 205, art. 1, l. n. 197,citata, il presente giudizio riguarda controversie potenzialmente definibili, avendo lo stesso ad oggetto atti impositivi emessi ai fini IMU ed essendo la lite pendente alla data di entrata in vigore della l. n. 197; intendevalutare la possibilità di avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 1, comma186 e ss. l. n. 197 nel caso in cui il Comune proceda a deliberare ai sensi del comma 205 del predetto art. 1; tanto premesso, ha chiestodisporsi la sospensione del giudizio sino al 10 luglio 2023,ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 197, l. n. 197 .

3. L’istanza merita accoglimento, sicchè la causa va rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Manda alla Cance