Court remands case to new term due to pending local authority decision on simplified tax dispute settlement law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court granted the taxpayer's request to postpone the hearing until after March 31, 2023. The taxpayer argued that the new budget law allows local authorities to opt for simplified settlement procedures for pending tax disputes, and the municipality might apply this to the case. The court accepted this procedural request, ordering the case to be sent to a new term to allow the municipality time to decide whether to utilize the simplified settlement mechanism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-204, l. n. 197/2022; Art. 5, l. n. 130/2022: When a local authority has the option to apply simplified settlement procedures to pending tax disputes under new legislation, the court must defer the hearing to allow the authority to make its determination.
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ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 8379/2020proposto da: Credit Agricole Leasing Italia s.r.l. (C.F.:09763970150), con sede legale in Milano (20123) alla Via Armorari n. 4, in persona del rappresentante pro tempore Angelo Labadini (C.F. : L B DNGL64S01G337 L ), nato a Parma l’1 novembre 1964, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Guglielmo Fransoni (C.F.: FRNGLL64T29F537J), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in Roma (00193) alla Via Crescenzio n. 2, giusta la procura speciale in calce alricorso; -ricorrente - contro Comune di Cardano al Campo (VA), in p ers ona d el S in daco in carica pro tempore (P.IVA: 00221730120), rappresentato e difeso, come da deliberazione di G.C. del 3.4.2020 n. 30, dall’Avv.
Maurizio Fogagnolo del Avviso accertamento omesso versamento IMU – Istanza rinvio per definizione agevolata Foro di Ivrea (TO), C.F.: FGGMRZ67P24C139L, unitamente e disgiuntamente all’Avv. Guido Francesco Romanelli (C.F.: RMNGDU54L19H501G), presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Roma alla Via Cosseria n. 5, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 3183 / 20 19 emess a d a l la C TR Lombardi a in data 19/07/2019 e non notif icat a ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.
Andrea Penta. Ritenuto infatto 1. La Credit Agricole Leasing Italia s.r.l. proponeva separati ricorsi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Varese avverso i provvedimenti con i quali il Comune di Cardano al Campo aveva emesso a suo carico l’avviso di accertamento Imu per l’anno 2012, nonché negato, sempre per la medesima annualità, il suo diritto al rimborso dell’Imu a tale titolo versata.
2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva i ricorsi, previa loro riunione.
3. Sull’appello del Comune di Cardano al Campo, la Commissione Tributaria Regionale Emilia Romagna accoglieva il gravame, confermando, per l’effetto, la legittimità sia del diniego di rimborso dell’Imu sia dell’avviso di accertamento, ritenendo che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini Imu si determinava in capo alla società di leasing, anche se essa non aveva ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore, essendo rilevante a tal fine la sola sottoscrizione del contratto e, di converso, la sua cessazione.
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la Credit Agricole Leasing Italia s.r.l. sulla base di due motivi. Il Comune di Cardano al Campo ha resistito con controricorso. In prossimità della camera di consiglio la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2001 e 1, comma 672, l. n. 147/2013, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR ritenuto che l’espressione “durata del contratto” di leasing contenuta nell’art. 9 citato doveva considerarsi comprensiva anche del periodo che va dalla formale risoluzione del vincolo fino alla riconsegna dell’immobile alla società concedente.
2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza di secondo grado per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR pronunciato sulla specifica domanda di accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge per la non applicazione delle sanzioni e degli interessi accessori all’Imu.
3. Con nota del 9.1.2023 la ricorrente, premesso: che l’art. 1, commi da 186 a 204,della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio per il 2023) ha introdotto la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie pendent i alla data del 1° gennaio 2023; che la definizione agevolata si applica alle controversie in cui sono parti l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (cfr. art. 1, co. 186, l.cit.), mentre è riservata a ciascun ente locale la facoltà di «[…] stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversieattribuite alla giurisdizione tributaria in cui èparte il medesimo ente o un suo ente strumentale» (cfr. art. 1, co. 205, l. cit.); che, pertanto, entro il 31 marzo 2023 il resistente Comune potrà stabilire l’eventuale applicazione della definizione agevolata –anche ai sensi dell’art. 5 della L.31 agosto 2022 n. 130, quale richiamato dal citato comma 204 – alle liti tributarie incui è parte; cheè suo interesse attendere le determinazioni dell’ente resistente, così da poter valutare l’opportunità o meno di aderire alla definizione agevolata dellapresente controversia; tanto premesso, ha formulato istanza affinché la trattazione della controversia sia rinviata a nuovo ruolo o, in ogni caso, ad una data successiva al 31 marzo 2023.
4. L’istanza merita accoglimento, sicchè la causa va rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Manda alla Cance