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Ordinanza Interlocutoria — n. 2678/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court due to lack of proof regarding res judicata of underlying tax debt judgments.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2678/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal by remanding the case to a new hearing. The appellant argued that prior rulings on the underlying tax debts were already final and binding, yet failed to provide official certification of their res judicata status. Consequently, the court suspended the proceedings to allow the parties to produce the necessary attestations proving the definitive nature of those prior decisions.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 1 lett. a) c.p.c.; Art. 360, c. 1, n. 1 lett. b) c.p.c.: The Court of Cassation must remand a case to a new hearing when a party fails to prove the res judicata of a judgment that is a prerequisite for the validity of the contested act.

Parole chiave

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res judicata tax collection interlocutory appeal remand to new hearing definitive judgment procedural prerequisite certification of finality ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 50 d.P.R. 602/73
Art. 77, comma 2 bis, d.P.R. 602/1973
Art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n.119
Art. 360, c. 1, n. 1 lett. a) c.p.c.
Art. 360, c. 1, n. 1 lett. b) c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cassazione n. 19667/2014
Cassazione n. 19668/2014
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.26514/2016 R.G. proposto da : EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA DIREZIONE REGIONALE LAZIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XXIV MAGGIO 43, presso lo studio dell’avvocato PURI PAOLO (PRUPLA65H01H501I) che lo rappresenta e difende -ricorrentee controrico rrente sul ricorso incidentale - contro DARDANO LAURA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G B VICO 29, presso lo studio dell’avvocato STUDIO CHIBBARO rappresentato e difeso dagli avvocati CHIBBARO DANIELE (CHBDNL82A30F205R), CHIBBARO MARIO (CHBMRA43A02A991C), FOGGETTI MARIANNA (FGGMNN81T67G813N) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

ROMA n. 2073/2016 depositata il 12/04/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2023 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. FATTI DELLA CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Laura Dardano impugnava, di fronte alla commissione tributaria provinciale di Roma, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificatale da Equitalia Sud spa il 20 novembre 2014 chiedendone l'annullamento per violazione dell'art.50 d.P.R.602/73, per omessa notifica delle sottostanti cartelle di pagamento con conseguente prescrizione della pretesa impositiva. 2.La commissione annullava il preavviso per essere stato emanato in assenza di preventivo invito al contraddittorio.

Richiamava a supporto “quanto affermato dalla Cassazione con le sentenze nn.19667 e 19668/14”. Aggiungeva che Equitalia Sud spa “non costituendosi non ha fornito prova dell'avvenuta notifica delle cartelle indicate nell'avviso”.

3. Con la sentenza in epigrafe, la commissione tributaria regionale del Lazio, ha rigettato l'appello affermando che “la pronuncia della CTP si è basata sulla decisiva circostanza della mancata notifica … del preavviso di iscrizione ipotecaria, con conseguente violazione dell'art.50 del d.P.R.602/73” e che Equitalia Sud non aveva provato di aver inviato alla contribuente la comunicazione di cui all'art.77, comma 2 bis, del d.P.R. 602/1973. La CTR ha ribadito il richiamo alla sentenza di questa Corte n.19667/2014.

4. Per la cassazione della sentenza sopra detta, ricorrono Equitalia Servizi di Riscossione spa, in base a tre motivi, e, in via incidentale, la contribuente, con un motivo contrastato dalla ricorrente principale.

5. La Procura Generale ha concluso per “il rigetto del ricorso”.

6. La ricorrente ha dato conto di una istanza, in data 31.5.2019, ex art.6 d.l. 23 ottobre 2018, n.119 per la definizione della controversia relativa ad una delle cartelle - n.09720040033192789001- sottese al preavviso impugnato nonché del diniego opposto alla definizione agevolata da parte della Amministrazione. Nell'atto di diniego l'amministrazione ha fatto riferimento ad una intimazione di pagamento n.09720129150213731 a cui è sottesa la cartella in questione ed ha affermato che la controversia su tale intimazione non poteva essere definita ai sensi del d.l. 119/2018 in quanto era stata già prima definita in senso favorevolealla ricorrente con sentenza della CTR Lazio passata in giudicato il 2.10.2017.

La ricorrente ha fatto opposizione al diniego sul motivo. Tuttavia successivamente ha prodotto copia della sentenza a cui l'amministrazione aveva fatto riferimento -sentenza CTR Lazio 944/2017-, nella quale si legge che “la nullità della notifica della cartella ne fa discendere la conseguente decadenza dell'azione di riscossione e la prescrizione della asserita pretesa erariale”, evidenziando di avere chiesto alla Segreteria della CTR, ma di non aver ancora ottenuto l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza.

7. La ricorrente ha altresì prodotto copia di altra sentenza della CTR Lazio -sentenza n.5622/2021- inerente le restanti cartelle sottese al preavviso impugnato. In tale sentenza si legge che la ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti erariali di cui alle cartelle impugnate e che “l'ufficio non ha dimostrato con idonei atti interruttivi che la stessa fosse stata interrotta”. La ricorrente ha documentato di avere chiesto alla Segreteria della CTR ma di non aver ancora ottenuto l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza da ultimo citata.

8. Atteso il rilievo pregiudiziale dell'eventuale definitività delle sentenze relative alle cartelle sottese al preavviso rispetto ad ogni altra questione, la Corte rinvia a nuovo ruolo assegnando alla parte ricorrente termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per produrre le ricordate attestazioni di passaggio in giudicato della CTR Lazio n.944/2017 e n.5622/2021 PQM rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Ro