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Ordinanza — n. 2634/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer appeal against non-appealable administrative act via extended interpretation of procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2634/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the Revenue Agency's argument that a specific administrative act was non-appealable under a restrictive statutory list. The taxpayer successfully argued that the catalog of appealable acts must be interpreted extensively to protect constitutional rights and allow challenges to any act creating a tax claim. Consequently, the Court held that the lower tribunal erred in dismissing the appeal and ordered the case remanded for a merits decision.

Regesto Legislator

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Art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; Art. 100 cod. proc. civ.: The exhaustive list of appealable acts in Art. 19 is subject to extensive interpretation to ensure effective judicial protection of taxpayers, meaning appeals against other acts creating tax claims are admissible.

Parole chiave

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tax appeal admissibility interpretation of statutory list taxpayer constitutional rights administrative act review judicial protection principle tax procedure law remand for merits sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
600 del 1973, non avesse natura di provvedimento impugnabile, trattandosi di atto meramente interlocutorio anche in considerazione del fatto che nel contesto normativo dell’art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 non è elencato un siffatto provvedimento.
Art. 100 cod. proc. civ.
Esso, infatti, ha la capacità di incidere immediatamente sulla sfera giuridica del destinatario e quindi non può negarsi che il contribuente abbia l'interesse, ex art. 100 cod. proc. civ., ad invocare il controllo giurisdizionale sulla legittimità dell'atto in esame».
Art. 37, ottavo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
In data 13/08/2010, la contribuente presentava istanza di interpello disapplicativo ex art. 37, ottavo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, mediante cui, per l’anno d’imposta 2009, chiedeva la disapplicazione della disciplina relativa alle c.d.
Art. 30 legge 23 dicembre 1994, n. 724
società di comodo e/o non operative ex art. 30, legge 23 dicembre 1994, n.
art. 19 d.lgs. n. 546/1992
425 nonché da quella del 15 marzo 2019, n.7403, «La risposta negativa del fisco a un interpello disapplicativo è atto impugnabile, anche se non rientra tra quelli elencati dall'art. 19 d.lgs. n. 546/1992.
art. 100 cod. proc. civ
546 e dell’art. 100 cod. proc. civ, in relazione all’art.
art. 97 Cost
(art. 97 Cost.), che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28 dicembre 2001, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 05/10/2012, n.17010
546 del 1992, con il correlato onere di impugnazione a pena di cristallizzazione della pretesa in essi contenuta, non comporta, tuttavia, che l'impugnazione di atti diversi da quelli ivi specificamente indicati sia in ogni caso da ritenere inammissibile» (Cass. 05/10/2012, n.17010).
Cass. n. 21045 del 2007
19 (in termini, Cass. n. 21045 del 2007 - con i precedenti ivi indicati -, cui adde Cass., Sez.
Cass. Sez. Un. n. 10672 del 2009
Cass. nn. 27385 del 2008
10672 del 2009 -, nonchè Cass. nn. 27385 del 2008; 4513 del 2009; 285 e 14373 del 2010; 8033, 10987 e 16100 del 2011).
Cass. 4513 del 2009
Cass. 285 e 14373 del 2010
Cass. 8033, 10987 e 16100 del 2011
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24785/2014 R.G. proposto da: IMCO S.R.L., nella persona del legale rappresentante p.t. Nicola Valerio Lamanna, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Mario Cazzolla ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Livia Ranuzzi in Roma, viale del Vignola, n. 5. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PUGLIA n. 678/13/2014, depositata in data 24 marzo 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023 dal consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Rigetto interpello disapplicativo Rilevato che:

1. In data 13/08/2010, la contribuente presentava istanza di interpello disapplicativo ex art. 37, ottavo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, mediante cui, per l’anno d’imposta 2009, chiedeva la disapplicazione della disciplina relativa alle c.d. società di comodo e/o non operative ex art. 30, legge 23 dicembre 1994, n. 724. L’ufficio rigettava l’istanza, ritenendola inammissibile per mancanza dei presupposti normativi.

2. Avverso detto provvedimento di rigetto, la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Bari; si costituiva l’Agenzia delle Entrate, deducendone in via preliminare l’inammissibilità, non rientrando il provvedimento di rigetto tra quelli autonomamente impugnabili.

3. La C.t.p., con sentenza n. 137/8/2011, respingeva il ricorso della contribuente e compensava le spese di giudizio.

4. Contro tale decisione proponeva appello la contribuente dinanzi alla C.t.r. della Puglia; si costituiva l’ufficio, riproponendo le argomentazioni esposte in primo grado e contestando i rilievi di parte. Tale Commissione, con sentenza n. 678/13/2014, depositata in data 24 marzo 2014, respingeva il gravame della contribuente e compensava le spese di giudizio, così confermando l’operato del giudice di prime cure.

5. Avverso la sentenza della C.t.r. della Puglia, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo. L’Agenzia delle entratesi è costituit a con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023 per la quale non sono state depositate memorie. Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 19, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 100 cod. proc. civ, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che l’interpello disapplicativo ex art. 37, ottavo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, non avesse natura di provvedimento impugnabile, trattandosi di atto meramente interlocutorio anche in considerazione del fatto che nel contesto normativo dell’art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 non è elencato un siffatto provvedimento.

2. Il motivo è fondato. Secondo l'orientamento di questa Corte, cui si intende dare continuità, come di recente ribadito nella pronuncia 14 gennaio 2020, n. 425 nonché da quella del 15 marzo 2019, n.7403, «La risposta negativa del fisco a un interpello disapplicativo è atto impugnabile, anche se non rientra tra quelli elencati dall'art. 19 d.lgs. n. 546/1992. Esso, infatti, ha la capacità di incidere immediatamente sulla sfera giuridica del destinatario e quindi non può negarsi che il contribuente abbia l'interesse, ex art. 100 cod. proc. civ., ad invocare il controllo giurisdizionale sulla legittimità dell'atto in esame».

Come chiarito, Ancora, si è affermato che: «La natura tassativa - e quindi sogg etta ad interpretazione rigorosa - dell'elencazione degli atti contenuta nell’art. 19 del citato d.lgs. n. 546 del 1992, con il correlato onere di impugnazione a pena di cristallizzazione della pretesa in essi contenuta, non comporta, tuttavia, che l'impugnazione di atti diversi da quelli ivi specificamente indicati sia in ogni caso da ritenere inammissibile» (Cass. 05/10/2012, n.17010). Da tempo, quindi, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato il principio secondo il quale il detto "catalogo" degli atti impugnabili è suscettibile di interpretazione estensiva, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28 dicembre 2001, n. 448: ciò, ovviamente, per quanto detto sopra, con il necessario corollario della mera facoltà d'impugnazione, il cui mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare la pretesa tributaria in un secondo momento.

In particolare, è stata riconosciuta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturalmente preordinata, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dal citato art. 19: sorge, infatti, in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse, ex art. 100 cod. proc. civ., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva (e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico); la mancata impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 citato non determina, in ogni caso, la non impugnabilità (e cioè la cristallizzazione) di quella pretesa, che va successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dallo stesso art. 19 (in termini, Cass. n. 21045 del 2007 - con i precedenti ivi indicati -, cui adde Cass., Sez.

Un. n. 10672 del 2009 -, nonchè Cass. nn. 27385 del 2008; 4513 del 2009; 285 e 14373 del 2010; 8033, 10987 e 16100 del 2011). Sotto questo profilo, così decidendo, la C.t.r. non ha fatto buon governo dei principi di questa Corte in tema di artt. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 e 100 cod. proc. civ.

3. In conclusione, il ricorso va accolto e va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia affinché, in diversa composizione, decida sul merito e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa c