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Ordinanza Interlocutoria — n. 2631/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends tax appeal process due to client's timely application for the 2022 tax amnesty law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2631/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court suspended the tax appeal proceedings following the taxpayer's timely application for the 2022 tax amnesty. The taxpayer argued that the first-instance court had already accepted their claims regarding depreciation deductions and negative income components, making the ongoing litigation redundant. Consequently, the court ordered a remand to the new docket to align with the amnesty provisions.

Regesto Legislator

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Art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130; The court must suspend proceedings and remand the case to a new docket when a taxpayer timely applies for the tax amnesty and the underlying tax assessment has already been settled in lower courts.

Parole chiave

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tax amnesty application suspension of proceedings remand to new docket tax depreciation deductions negative income components tax amnesty law 2022 procedural suspension ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130
Con memoria depositata in data 5 gennaio 2023, la contribuente ha manifestato l’intenzione di aderire al condono di cui all’art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130 esponendo che il procedimento era stato definito in primo grado dalla C.t.p.
Art. 5, comma 10, della legge 31 agosto 2022 n.130
Con memoria depositata in data 5 gennaio 2023, la contribuente ha manifestato l’intenzione di aderire al condono di cui all’art. 5 della legge 31 agosto 2022, n.
Art. 5, commi 7 e 10, della legge 31 agosto 2022
Con memoria depositata in data 5 gennaio 2023, la contribuente ha manifestato l’intenzione di aderire al condono di cui all’art. 5 della legge 31 agosto 2022, n.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23081/2014 R.G. proposto da: SALES APPALTI S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. Massimiliano Rossi, rappresentata e difesa dall’avv. Augusto Colatei ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Graziano De Giovanni in Roma, via Tacito, n. 23. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D –intimata – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 1001/14/2014, depositata in data 19 febbraio 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023 dal consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:

1. La società contribuente riceveva notifica di tre avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2005, 2006, 2007, in relazione ad IRES, IVA e IRAP; segnatamente, con gli avvisi n. TK3033001767, n. TK3033001774 e n. TK3033001784, l’ufficio Avv. Acc. IRES –altro, IVA –altro, IRAP 2005, 2006, 2007 contestava alla contribuente sia la deducibilità delle quote di ammortamento di capannoni industriali, estranee alla prescrizione normativa di cui all’art. 102, primo comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che il recupero di componenti positivi di reddito in ragione della accertata concessione a favore di terzi. Solo per l’anno 2007, contestava altresì la deducibilità di componenti negativi di reddito poiché trattavasi di costi utilizzati promiscuamente da terzi.

2. Avverso detti avvisi di accertamento, la contribuente proponeva distinti ricorsi dinanzi alla C.t.p. Roma; si costituiva l’ufficio deducendo la piena legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto dei ricorsi.

3. La C.t.p., con sentenza n. 370/5/2012, previa riunione, accoglieva i ricorsi della contribuente.

4. Contro tale decisione proponeva appello l’ufficio dinanzi la C.t.r. del Lazio; si costituiva la contribuente, resistendo ai rilievi di parte e chiedendo il rigetto del gravame. Tale Commissione, con sentenza n. 1001/14/2014, depositata in data 19 febbraio 2014, accoglieva il gravame dell’ufficio e compensava le spese di giudizio, così riformando l’operato del giudice di prime cure.

5. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattromotivi. L’ufficiosi è costituito tardivamente al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ex art. 370,primo comma, cod. proc. civ ., rimanendo intimato. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023 per la quale la contribuente ha depositato memoria. Considerato che:

2. Con memoria depositata in data 5 gennaio 2023, la contribuente ha manifestato l’intenzione di aderire al condono di cui all’art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130 esponendo che il procedimento era stato definito in primo grado dalla C.t.p. di Roma con sentenza n.370/5/12 di accoglimento del ricorso proposto per l'annullamento degli avvisi di accertamento impugnati e, successivamente riformata, a seguito di appello dell'Agenzia delle Entrate con la sentenza della C.t.r. del Lazio n.1001/14/14. Pertanto, a seguito del tempestivo deposito dell'istanza di sospensione del processo, ai sensi dell'art.5, comma 10, della legge 31 agosto 2022 n.130, e ricorrendone i requisiti normativi, occorre provvedere in conformità, con rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Sospende il processo ai sensi dell'art.5, commi 7 e 10, della legge 31