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Sentenza — n. 2594/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to withdrawal, ruling judgment extinguished with shared costs.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2594/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the litigation extinguished following the appellants' formal withdrawal of their appeal on December 21, 2022. The parties involved were three quarry material extraction companies challenging a regional contribution imposed by the Municipality of Carrara regarding their mining activities. The court ruled that the withdrawal extinguished the proceedings under Article 391 of the Code of Civil Procedure, resulting in the mutual compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: A withdrawal of appeal extinguishes the proceedings, and the special surcharge for rejected appeals does not apply to voluntary withdrawals.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation costs unified contribution quarry contribution lite in materia di contribuzioni pubbliche debito di contributi zona di estrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. a spese compensate.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
21182) che, trattandosi di rinuncia al ricorso, non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
art. 391 c.p
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 05/07/2022, n. 21182
ex multis Cass. 05/07/2022, n. 21182) che, trattandosi di rinuncia al ricorso, non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato ex art.
Cass. n. 23175/2015
115/2002, misura la cui natura eccezionale, perché in senso ampio sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 23175/2015; Cass.
Cass. n. 29394/2017
23175/2015; Cass. n. 29394/2017).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.8214/2015 R.G. proposto da : GUGLIELMO VENNAI SPA, FANTISCRITTI MARMI SRL, CARO COLOMBI SPA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato PETRACCA NICOLA DOMENICO (PTRNLD61D26H224J) rappresentati e difesi dagli avvocati DIAMANTI RICCARDO (DMNRCR55P12B832D), MENCHINI SERGIO (MNCSRG57P27Z614E) -ricorrente- contro COMUNE DI CARRARA, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II,18, presso lo studio dell’avvocato IARIA DOMENICO (RIADNC57T21G702C) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

FIRENZE n. 1713/2014 depositata il 22/09/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2023 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. FATTO E DIRITTO. 1.Le società Guglielmo Vennai s.p.a., Fantiscritti Marmi S.r.l. e Caro Colombi s.p.a., titolari di autorizzazione alla coltivazione di materiali di cava, ricorrevano alla Commissione tributaria provinciale di Massa e Carrara avverso avvisi di pagamento e cartella di pagamento, del contributo regionale preteso dal Comune di Carrara relativamente all'estrazione di materiali in forza della L.R.Toscana 3 novembre 1998, n.78, art.15, comma 3.

La Commissione tributaria si dichiarava priva di giurisdizione in favore del giudice ordinario ritenendo il contributo non di natura tributaria. Con la sentenza in epigrafe la Commissione tributaria regionale della Toscana, riuniti i ricorsi delle tre società, confermava la decisione di primo grado. Con l'unico motivo di ricorso per la cassazione della sentenza della CTR le società lamentavano violazione della l.reg. Toscana 78/1998, art.15 e del d.lgs 546/92, art.2, sostenendo che il contributo ha natura tributaria e che dunque la controversia rientra tra quelle su cui le (adite) commissioni avevano giurisdizione.

Il Comune resisteva con controricorso. 2.Le ricorrenti in data 21 dicembre 2022 depositavano atto di rinuncia al ricorso notificata al Comune e relativa accettazione.

3. La Procura Generale ha concluso per l'estinzione del giudizio.

4. Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. a spese compensate.

5. Le spese di giudizio vanno integralmente compensate, tra le parti, tenuto conto del loro complessivo contegno conciliativo, manifestato in prossimità dell’udienza.

6. E' stato chiarito (cfr. ex multis Cass. 05/07/2022, n. 21182) che, trattandosi di rinuncia al ricorso, non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, misura la cui natura eccezionale, perché in senso ampio sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 23175/2015; Cass. n. 29394/2017).

P.Q.M.

la Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa integralmente le spese del