Cassation court dismisses appeal on procedural grounds, ordering remand due to pending simplified tax dispute settlement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Acqua Marcia Turismo S.r.L. against a regional tax commission decision. The appellant argued that the tax rate determination belonged to the municipal council, while the municipality contended the rate was legally established by the municipal board based on waste production data. The court ruled that the case must be remanded to a new role because the municipality had requested the simplified settlement procedure under Law 130/2022, which remains pending completion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 L. n. 130/2022; Art. 12 L. n. 130/2022: When a party requests the simplified settlement procedure for a tax dispute under Law 130/2022, the proceedings are suspended until the statutory deadline for the settlement expires, and the appeal against the denial of this request serves as the formal request for settlement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 27472-2016 proposto da: ACQUA MARCIA TURISMO IN LIQUIDAZIONE S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato GIOVANNI PALMIERI, che la rappresenta e difende assieme all’Avvocato ANGELO CUVA giusta procura speciale a margine del ricorso -ricorrente– contro COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco pro tempore -intimato – avverso la sentenza n. 1648/30/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 29/4/2016, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/1/2023 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Acqua Marcia Turismo S.r.L. propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia aveva accolto l’appello del Comune di Palermo avverso la sentenza n. 345/2026 della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo in accoglimento del ricorso proposto avverso cartella esattoriale relativa ad iscrizione a ruolo dell’importo dovuto a titolo di Tarsu per l’anno 2009; la Commissione Tributaria Regionale, in particolare, aveva ritenuto che: -la competenza per la determinazione delle aliquote Tarsu spettasse alla giunta comunale e non al consiglio comunale, secondo quanto desumibile dall'articolo ai sensi dell'art. 49 dello Statuto del comune di Palermo; -legittimamente la delibera della giunta comunale di Palermo relativa alla annualità 2009 prevedesse una tariffa Tarsu per gli esercizi alberghieri notevolmente superiore a quella concernente le case di abitazione, costituendo dato di «comune esperienza» la maggiore produzione di rifiuti dei primi rispetto alle seconde (come anche già stabilito dalla S.C.).; il Comune è rimasto intimato CONSIDERATO CHE 1.1. la società ricorrente ha dep ositato un'istanza, con allegata documentazione, con la quale ha evidenziato di avere presentato domanda di definizione in data 9 gennaio 2023, avvalendosi di quanto previsto dall'art. 5 L. n. 130/2022,ed ha chiesto la sospensione del giudizio; 1.2. l'art. 5, comma 2, L. n. 130/2022 prevede che «le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6,pendenti innanzi alla Corte di cassazione ai sensidell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 50.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 20 percento del valore della controversia determinato ai sensidell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289»; il comma 7 prevede che «la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con il pagamento degli importi dovuti», ed il successivo comma 10 prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.
In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7»; il comma 12 prevede che «in mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata, entro due mesi decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 7, il processo è dichiarato estinto, con decreto del presidente. L'impugnazione del diniego vale anche come istanza di trattazione»; infine, il comma 15, dispone che «ciascun ente territoriale stabilisce, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale»; 1.3. con riferimento al caso di specie, il Comune di Palermo ha disposto, con regolamento, la definizione agevolata delle controversie di cui al citato art. 5 e risulta essere stato totalmente soccombente in primo grado; 1.4. ritenuto necessario, quindi, disporre il rinvio a nuovo ruolo, dovendosi attendere la scadenza del termine di cui al comma 12, cit.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione T