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Ordinanza — n. 2462/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal where taxpayer renounces the lawsuit and the prosecutor requests case extinction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2462/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court dismissed the taxpayer's appeal against a tax assessment regarding a cross-border share lending operation. Although the taxpayer initially argued the transaction was fraudulent and lacked procedural safeguards, they subsequently renounced the lawsuit in the final hearing. Consequently, the court declared the proceedings extinguished without addressing the merits of the tax dispute.

Regesto Legislator

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Art. 391, ultimo comma, cod. proc. trib.: When a taxpayer renounces the appeal and the prosecutor requests extinction, the court must declare the proceedings extinguished without examining the merits.

Parole chiave

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tax appeal renunciation procedural extinction tax fraud allegation cross-border share lending Cassation dismissal operazioni imponibili regime fiscale comune delle imprese elusione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391, ultimo comma, cod. proc. trib.
Non v’è luogo a provvedere sulle spese (art. 391, ultimo comma, cod.
art. 37 bis d.P.R. n. 600/1973
Per contro, il collegio di primo grado qualificava l’operazione come un disegno unitario, mediante atti illegittimi, senza causa, affetti da nullità radicale e, p ertanto disconosciuti dal Fisco, senza bisogno di adottare le garanzie procedurali ai sensi dell’art. 37 bis d.P.R. n. 600/1973 .
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10931/2016R.G. proposto da: Mango Sport System s.r.l. con sede in Reggio Emilia, via Garonna 16, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Antonio Vincenzo Mangone, con l’avv.i Gabriele Escalar, nel domicilio eletto presso il suo studio in Roma, alla via Giuseppe Mazzini, n. 11; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, nel suo domicilio in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per l’Emilia- Romagna, n.2143/08/15 pronunciata il 1 4 settembre 201 5 , depositata il 26 ottobre2015 e non notificata .

Usufrutto di azioni / stock landing; madre- figlia Italia -Madeira 22– 10931 - 201 6 – 1 1 / 0 1 /20 2 3 MMF Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 11gennaio 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani ; Udito e lette le conclusioni scritte delPubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore G enerale Stefano Visonà che ha c hiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso; Uditi per le parti l’avvocato dello Stato Alessandro Maddalo. CONSIDERATO Nell’annodi imposta 2005 la Mango Sport System srl stipulava con la società D.F.D.

Czeh s.r.o., fiscalmente residente in Repubblica Ceca, uncontratto “prestito” di mille azioni, per un valore nominale di un euro l’una, pari al 2% del capitale d ella società “Girardet – Consultadoria e Servicos societade unipessoal s.a.”, fiscalmente residente in Portogallo, nella zona franca di Madeira, avente come unico socio la stessa D.F.D. precitata. Il contratto prevedeva il mantenimento della titolarità dei poteri amministrativo e di voto in capo alla società ceca, mentre all’italiana sarebbe spettato il solo diritto ai dividendi, con obbligo a restituire poi le azioni e a garanzia del quale veniva depositata somma di centomila euro in un conto presso la Banca di gestione patrimoniale di Lugano.

Parimenti, le parti stabilivano per la restituzione delle azioni (recte delle disponibilità trasferite ) sarebbe avvenuta secondo tre eventuali ipotesi: nessuna commissione se i dividendi spettanti a Mango fossero stati inferiori a seicentomila euro; una commissione pari a tutti i dividendi percepiti da Mango, maggiorati del 12,60% in caso di distribuzione compresa fra i seicentomila ed il novecentomila euro; una commissione di novecentomila euro, senza maggiorazione, ove la distribuzione fosse stata superiore ai novecentomila euro, lasciando a Mango la maggior somma.

Approvato il bilancio della società portoghese, la ricorrente società italiana ricevette settecentomil a euro (€.700.710,93) e, pertanto, verificatasi la seconda ipotesi dedottain contratto, ebbe a restituire a lla società ceca la medesima cifra, aumentata del 12,60% (per un totale 22– 10931 - 201 6 – 1 1 / 0 1 /20 2 3 MMF quindi di €.789.141,00), cui va aggiunta un’ulteriore spesa di diecimila euro corrisposta alla Bertani Del Monte Associati per la consulenza sulla fattibilità dell’operazione. L’operazione era disconosciuta dall’Ufficio che emanava atto impositivo con ripresa a tassazione delle perdite dedotte, a fini IRES, nonché sull’importo della consulenza, sia a fini IRAP che per indeducibilità dell’IVA.

Ed infatti, affermava il carattere fraudolento dell’operazione, rilevando che il contratto di prestito di azioni era stipulato il 23 novembre 2005, l’approvazione del bilancio con la relativa individuazione dei dividendi era avvenuta il successivo 30 novembre, mentre il 20 dicembre erano stati accreditati i dividendi e, contestualmente, pagata la commissione alla società ceca. In limine, la circostanza che la società ceca D.F.D., in quanto unica azionista della portoghese Girardet, ben sapeva alla data di stipula del contratto quali fossero gli utili da ripartire e comunque potendoli determina re in assemblea di cui aveva il controllo.Infine, si evidenziava che per effetto della direttiva “madre – figlia” (1990/435/CE), fino a tutto il 2011, i dividendi distribuiti dalle società residenti a Madeira a società non portoghesi scontavano una tassazione per solo il 5%.

Avverso l’atto impositivo, la società contribuente ricorreva alla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, lamentando plurimi vizi, sia procedurali che sostanziali, affermando trattarsi di un contratto di mutuo atipico, ingiustamente ripreso a tassazione, senza nemmeno il rispetto del contraddittorio preventivo. Per contro, il collegio di primo grado qualificava l’operazione come un disegno unitario, mediante atti illegittimi, senza causa, affetti da nullità radicale e, p ertanto disconosciuti dal Fisco, senza bisogno di adottare le garanzie procedurali ai sensi dell’art. 37 bis d.P.R. n. 600/1973 .

La sentenza è stata sostanzialmente confermata in appello, donde ricorre per cassazione la soc. Mango Sport System s.r.l., il cui giudizio è rubricato al rgn 24820/2014. 22– 10931 - 201 6 – 1 1 / 0 1 /20 2 3 MMF Con atto impositivo successivamente emanato sulla scorta del medesimo pvc, l’Ufficio disconosceva anche l’ulteriore perdita di €.49.675,00 generata dalla medesima operazione e riportata a nuovo dall’anno 2005 in deduzione per l’anno di imposta 2006. Per l’effetto, veniva accertato maggior imponibile per egual somma, generando IRES per €.16.393,00, con irrogazioni di sanzioni di egual valore.

Ne seguiva l’impugnazione giurisdizionale, ove il ricorso di primo grado aveva esito negativo, rifacendosi il collegio al proprio precedente relativo ad analoga operazione per l’anno di imposta 2004 e riprendendo la tesi dell’Ufficio che ricostruiva come fraudolenta l’intera operazione, sottratta quindi alla procedura delpreliminare confronto partecipativo di cui all’art. 37 bisd.P.R. n. 600/1973. L’appello confermava la sentenza di primo grado, donde ricorre per cassazione la società contribuente, affidandosi a quattro mezzi, cui controdeduce l’Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso.

In prossimità dell’udienza la parte contribuente ha depositato rinuncia al ricorso, sottoscritta dal patrono pubblico, come confermato in udienza. Per parte sua, il Procuratore generale ha modificato le proprie conclusioni chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio. Non v’è luogo a provvedere sulle spese (art. 391, ultimo comma, cod.