Cassation appeal dismissed as case extinguished by taxpayer's request for simplified dispute resolution under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal extinguished because the taxpayer requested the simplified definition of the dispute under Article 6 of D.L. 119/2018. The Agency of Revenue failed to notify the denial of this request within the statutory deadline, and no further procedural steps were taken by either party. Consequently, the court ruled that the litigation matter ceased to exist, resulting in the dismissal of the appeal without a substantive ruling on the tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 comma 12 e 13 del d.l. n. 119 del 2018; Art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992: When a taxpayer requests the simplified definition of a dispute and the tax authority fails to notify the denial within the prescribed term, the litigation is automatically extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 22003-2017, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro ALMECO S.P.A. (C.F. 00772590154), in persona del legale rappresentante p.t. , rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del controricorso, all’ AVV.T O ANTONIO IMBIMBO, unitamente al qual e è elett.te dom.ta in ROMA, alla VIA DELLA FERRATELLA IN VATICANO, n. 33, presso lo studio dell’AVV.
AURORA SPACCATROSI; -controricorrente/ricorrente incidentale condizionata - avverso la sentenza n. 2147/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 18/05/2017, notificata il 29/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2023 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla ALMECO S . P . A . alcuni avvisi di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A., I.R.A.P. ed I.R.E.S. relativamente all’anno di imposta 2008, conseguenti all’accertamento di alcune anomalie relative ad una doppia operazione finanziaria denominata “promissory note”, nonché ad una fattura per un’operazione attiva fittiziamente intestata ad una controllata portoghese della medesima ALMECO ; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Milano che, con sentenza n. 4078/2016, accolse il ricorso; che, tanto l’ AGENZIA DELLE ENTRATE , quanto la ALMECO S .
P . A . proposero appello, rispettivamente in via principale ed incidentale, innanzi alla C.T.R. della Lombardia, la quale, con sentenza n. 2147/2017, depositata il 18/05/2017 rigettò il primo, con conseguente assorbimento del secondo, confermando la decisione impugnata e ritenendo, conseguentemente, integrata la violazione, da parte dell’Ufficio e con riferimento agli atti impositivi impugnati, dell’art. 37- bisdel d.P.R. n. 600 del 1973; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi; si è costituita la ALMECO S .
P . A .con controricorso, contenente ricorso incidentale - affidato ad un motivo, oltre alla riproposizione dei motivi di gravame rimasti assorbiti in appello -illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Rilevato che la società contribuente ha proposto a questa Corte istanza, completa di allegati (attestazione di invio dell’istanza e quietanza di versamento dell’intero importo dovuto), di sospensione del giudizio, avendo aderito alla definizione agevolata delle controversie ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018; che entro il termine fissato dalla legge, coincidente con il 31 luglio 2020 (cfr. l’art. 6, comma 12, del d.l. n. 119 cit), l'Agenzia delle Entrate non ha notificato il diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2020 (cfr. l’art. 6, comma 13, prima parte, del d.l. n. 119 del 2018) non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio; che, per altro verso, con memoria depositata telematicamente in data 9.1.2023 il difensore della controricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere;
Ritenuto, dunque, che il processo debba essere dichiarato estinto, per effetto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con mod. dalla l. n. 136 del 2018, e dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992 (cfr. anche Cass., Sez. 5, 11.11.2022, n. 33299, non massimata); che, per effetto delle medesime previsioni supra richiamate, le spese del presente giudizio di legittimità restano a carico della parte che le ha anticipate (cfr. anche Cass., Sez. 5, 9.10.2020, n. 21826, Rv. 659298-01); che il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità originaria o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione (arg. da Cass., Sez. 3, 20.7.2021, n. 20697, Rv. 662193-01);
P.Q.M.
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