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Ordinanza Interlocutoria — n. 2402/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court remands case to new docket after taxpayer proves payment via special decree.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2402/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione ordered the remittal of the tax dispute to a new docket following the taxpayer's submission of a payment certificate. The appellant, Alessandrtoia, presented documentation under Article 6 of D.L. n. 193/2016 proving the debt had been settled. Consequently, the court directed the financial administration and Equitalia to reassess the matter based on this new evidence.

Regesto Legislator

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Art. 6 del D.L. n. 193 del 2016; When a taxpayer submits valid proof of payment under the special decree, the tax court must remand the case to a new docket for the administration to formally recognize the settlement.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax payment proof special decree 2016 remittal to new docket tax dispute resolution administrative reconsideration

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 del D.L. n. 193 del 2016

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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 28560 /201 6 R.G. proposto da ALESSANDROTOIA rappresentat o e difes o in forza di procura speciale in atti dall’avv. Claudio Lucisano e dall’avv. Maria Sonia Vulcano con domicilioeletto in Roma presso i ridetti difensori in via Crescenzio n. 91 (PEC:claudiolucisano@ordinavvocatiroma.org) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); - controricorrente – econtro EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE s.p.a., in persona del legale rappresentantepro tempore , rappresentata e difesa in forza di procura Oggetto:rinvio a nuovoruolo Cons.Est.

Roberto Succio - 2 specialein atti dagli avv . Maria Rosa Verna e Paolo Boer con domicilio elettopresso quest’ultimo (PEC: p.boer@pec.studioboer.it ) - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale de l la Lombardia n. 4286 / 32 / 1 6 depositata in data 19 / 0 7 /201 6 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 18/01/2023dal C onsigliere Roberto Succio ; Rilevatoe considerato che: - è in atti istanza di cessazione della materia del contendere, munita di documentazione attestante il pagamento del dovuto in forza dell’art.6 del d.L. n. 193 del 2016 come convertito in Legge; - alla luce di tale istanza, la controversia va rinviata a nuovo ruolo per consentire all’Amministrazione Finanziaria e al riscossore di prendereposizione su quanto ivi dedotto e documentato;