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Ordinanza — n. 2400/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court allows VAT credit offset despite missing refund form, requiring integrative declaration instead.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2400/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court quashed the Regional Tax Court's decision that rejected a VAT credit offset due to a missing refund form. The taxpayer had originally requested a refund in 2007 but later utilized the credit for offset in 2008 without filing an integrative declaration. The court ruled that the lack of the specific refund form does not bar the right to offset, provided the taxpayer's intent is clear in the annual declaration, but a formal integrative declaration is strictly required to switch from a refund request to an offset operation.

Regesto Legislator

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Art. 30, 38 bis del D.P.R. n. 633/1972; Art. 2 c. 8-bis del D.P.R. n. 322/1998; Art. 21 c. 2 del D.Lgs. n. 546/1992: A taxpayer may modify an original VAT refund claim to an offset operation only through a formal integrative declaration, as the principle of alternative remedies excludes an implicit revocation of the initial refund request.

Parole chiave

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VAT credit offset integrative declaration refund form omission alternative remedies tax administration procedure credito di rimborso detrazioni e rimborsi compensazione della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 30, 38 bis del D.P.R. n. 633/1972
Art. 2 c. 8-bis del D.P.R. n. 322/1998
633 del 1972, dell’art. 2 c.
Art. 21 c. 2 del D.Lgs. n. 546/1992
Art. 1246 n. 4 c.c.
n 546 del 1992, dell’art. 1246 n. 4 c.c. in relazione all’art.
Art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17151 del 28/06/2018
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 1946 del 24/01/2022
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5387 del 03/03/2017
Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 15180 del 02/07/2014
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 278 31 /201 6 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore e rappresentata e difes a come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); –ricorrente – Contro C.E.A. COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE AERONAUTICHE in personedel legale rappresentante pro tempore , rappres entat a e difes a giusto mandato speciale in calce al controricorso, dall’avv. Domenico Rullodel foro di Roma e domiciliata presso lo stesso, in Viale Vasco De Gaman. 73 Roma (PEC: domenicorullo@ordineavvocatiroma.org ); -controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale de l Lazio, sez. staccata di Latina n. 2466 / 40 / 1 6 depositata in data 2 8 / 0 4 /201 6 , nonnotificata;

Oggetto: creditoIVA– dichiarazioneintegrativa Cons.Est. Roberto Succio - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 18/01/2023dal C onsigliere Roberto Succio ; Rilevatoche: - l a società C.E.A. C ostruzioni El ettromeccaniche A eronautiche s.p.a.impugnava la cartella di pagamento notificata le con la quale l'Ufficio, relativamente al periodo di imposta 2007 , rettificava l'importo indicato al rigo VL 26 quanto al credito risultante alla dichiarazione per il 2006 da euro 419.314 a euro 49.314 , così recuperandocome minor credito l'importo chiesto a rimborso nella dichiarazionedell'anno 2006 ; - riteneva l’Ammini strazione che lo stesso non poteva essere utilizzatoin compensazione nell'anno 2007, in quanto oggetto di istanza di rimborso, con un esito di minor credito pa ri a euro 369.989; - la CTP di Frosinone rigettava il ricorso; appellava la società; - la CTR con la pronuncia impugnata accoglieva l'appello; - ricorre a questa Corte l'Agenzia delle entrate con atto affidato a unsolo motivo; - la società resiste con controricorso ;

Consideratoche: - l 'unico motivo dedotto censura la pronuncia impugnata per violazionee falsa applicazione degli artt. 30 e 38 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 2 c. 8 - bis del d.P.R. n. 322 del 1998; dell’art.21 c. 2 del d. Lgs. n 546 del 1992, dell’art. 1246 n. 4 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamenteritenuto che l'omessa presentazione del modello VR precluderebbealla parte la possibilità di chiedere il rimborso del creditoiva denotando una volontà di utilizzarlo in compens azione ; pur non avendo quindi la società contribuente provveduto alla presentazione di dichiarazion e integrativa la compensazione risulterebbe in questo caso, secondo il giudice dell’appello, del tuttolegittima; - i l motivo è fondato;

Cons.Est. Roberto Succio - 3 - effettivamente, il cre dito di circa euro 370.000 risulta esser stato (è circostanza pacifica in causa, come emergente dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali ) dapprima chiesto a rimborso nelmodello SC 2007 e quindi , resasi conto la società dell’errore , utilizzatoin compensazione nell’anno seguente ; - va precisato in ogni caso che la mancata presentazione del modelloVR non è circostanza ostativa al rimborso , come chiarito dalla costante giurisprudenza di questa Corte ( e pluribus , Cass. Sez.5, Sentenza n. 17151 del 28/06/2018) secondo la quale ai fini del rimborso dell'eccedenza d'imposta, è sufficiente che il contribuente manifesti la propria volontà di esercitare il relativo diritto mediante l'esposizione del credito di imposta nella dichiarazioneannuale che, da tale momento, è anche esigibile, in quanto l'event uale presentazione del modello "VR" ha la sola funzionedi sollecitare l'attività di verifica dell'Amministrazione in ordine alla correttezza dei dati riportati nella dichiarazione e di renderepossibile l'avvio del relativo procedimento di esecuzione; - ciò ribadito, t rova applicazione alla fattispecie in esame la ulteriore giurisprudenza di questa Corte, del tutto consolidata sul punto, secondo la quale ( in argomento Cass.

Sez.5, Ordinanza n. 1946 del 24/01/2022 ma anche le precedentiCass. Sez. 5 , Sentenza n. 5387 del 03/03/2017; Cass. Sez.6 - 5, Ordinanza n. 15180 del 02/07/2014 ) in tema di IVA, il contribuente può modificare l'originaria richiesta di rimborso, optando per la compensazione del credito, solo mediante una dichiarazioneintegrativa, senza che sia configurabile una revoca implicita,da presentarsi entro l'anno successivo alla maturazione delcredito medesimo, ai sensi dell'art. 17 del d. L gs. n. 241 del 1997, in qu anto il principio di alternatività tra rimborso e detrazione esclude l'illimitata possibilità di revoca della scelta delrimborso, originariamente effettuata ; - nel presente caso, quindi, in difetto di dichiarazione integrativa, atta a porre nel nulla l’ista nza di rimborso erroneamente Cons.Est.

Roberto Succio - 4 presentata e a legittimare l’operazione di compensazione, tale compensazionenon poteva essere realizzata; - p er tali ragioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza è cassata conrinvio al giudice dell’appello per nuovo esame del merito nel rispettodel principio sopra illustrato; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustiziatr