Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 2399/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court remands case to new session due to partial assignment of litigation by heir.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2399/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the appeal against the Regional Tax Commission's decision to reject the collector's appeal. The collector argued that notification documents could not be submitted for the first time during the appeal phase, while the Regional Commission had previously accepted the collector's initial request due to missing evidence. The court ruled that because the litigation subject matter was partially assigned to the deceased contributor's heir, the entire controversy must be remanded to a new session to allow the collector to properly present its case.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

L. n. 130 del 2022, art. 378 c.p.c.: When a party's right to litigate is partially transferred to an heir, the entire controversy must be remanded to a new session to ensure proper procedural handling of the assigned portion.

Parole chiave

Generato dall'IA
partial assignment of litigation heir succession rights tax collection appeal remand to new session procedural transfer of rights procedura di rivendicazione nel pignoramento procedura di ricupero d'imposta esame degli atti fiscali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
L. n. 130 del 2022
Consideratoche: - è stata depositata in data 9 gennaio 2023 domanda di definizione della cont roversia ex L. n. 130 del 2022 dall’erede del contribuente,nelle more deceduto; - in sede di memoria ex art.
art. 378 c.p.c.
130 del 2022 dall’erede del contribuente,nelle more deceduto; - in sede di memoria ex art. 378 c.p.c. viene poi chiesta dal controricorrenteprivato la dichiarazione di cessione parziale della Cons.Est.
art. 378 c.p
130 del 2022 dall’erede del contribuente,nelle more deceduto; - in sede di memoria ex art. 378 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 26123 /201 6 R.G. proposto da EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE s.p.a., ora AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE rappresentat a e difes a in forza di procura speciale dall’avv. Francesco Saverio De Angelis con domicilio eletto in Romapresso lo studio dell’avv. Roberto Diddor o in via Premuda n. 1/D (PEC:francescosaverio.deangelis@avvocatismcv.it); –ricorrente – Contro ATTANASIOANTONIO rappresentato e difeso in forza di proc ura speciale in atti dall’avv. Vincenzo Riello con domicilio eletto in Roma presso la dr.ssaPaola Iodice - Santoro in via Biagio Petrocelli n. 209; - controricorrente – econtro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello Stato, presso la Oggetto:rinvio a nuovoruolo Cons.Est.

Roberto Succio - 2 quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); - controricorrente – econtro ilCOMUNE DI BAIA E LATINA, in persona del Sindaco pro tempore ; - intimato - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale de l l a Campanian. 3470 / 47 / 1 6 depositata in data 1 3 / 04 /201 2 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 18/01/2023dal C onsigliere Roberto Succio ; Rilevatoche: - Attanasio Nicola impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e le relative cartelle di pagamento oggetto dellasuddetta comunicazione; - la CTP accoglieva il ricorso in quanto per le cartelle impugnate il riscossorenon aveva prodotto la relata di notifica ; - appellava il riscossore ; - con la sentenza impugnata la CTR ha rigettato l'appello in qu anto ha ritenuto che il deposito delle relate di notifica volte a comprovare l'effettiva notificazione delle cartelle di pagamento nonpuò avvenire per la prima volta nel giudizio di appello ; - ricorr e a questa Corte Agenzia delle Entrate Riscossione (succeduta ex lege a Equitalia Servizi di riscossione s.p.a. ) c on attoaffidato a un solo motiv o ; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorsocon il quale, rimettendosi a questa Corte quanto alla decisionedell’impugnazione, chiede l’estromissione dal giudizio ; il contribuenteresiste con controricorso;

Consideratoche: - è stata depositata in data 9 gennaio 2023 domanda di definizione della cont roversia ex L. n. 130 del 2022 dall’erede del contribuente,nelle more deceduto; - in sede di memoria ex art. 378 c.p.c. viene poi chiesta dal controricorrenteprivato la dichiarazione di cessione parziale della Cons.Est. Roberto Succio - 3 materiadel contendere, riguardando la definizione sopra proposta solo alcuni tributi tra quelli portati dall’atto impugnato; tale circostanzaimpone il rinvio della controversia a nuovo ruolo per consentire al riscossore di pren