Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2383/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal against inductive income assessment due to contradictory reasoning and failure to apply burden of proof rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2383/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court allowed the tax authority's appeal against a lower tribunal's decision regarding Angelini S.R.L.'s 2002 tax assessment. The lower court had accepted the tax office's inductive income determination despite unexplained contradictions between its findings on missing fuel receipts and the application of a 40% cost deduction. The court ruled that the lower tribunal failed to properly apply the burden of proof reversal required by super-simple presumptions, creating a contradictory legal basis for the assessment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 41 d.P.R. n. 600 del 1973; Art. 55 d.P.R. n. 633 del 1972; Cass. 16/07/2020, n. 15167; Cass. 20/01/2017, n. 1506; Cass. 04/02/2021, n. 2581: In inductive tax assessments, the tax office must determine actual taxable income, not just revenue, and the burden of proof reverses to the taxpayer when super-simple presumptions are validly applied without contradictory reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inductive income assessment super-simple presumptions burden of proof reversal taxable income determination contradictory reasoning tax audit procedure Italian tax law allegato al conto economico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 41 d.P.R. n. 600 del 1973
In ipotesi, quale quella di specie , di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, i poteri accertativi dell'Ufficio trovano fondamento e disciplina nella previsione di cui all'art. 41 d.P.R. n. 600 del 1973 e 55 d.P.R.
Art. 55 d.P.R. n. 633 del 1972
600 e dell’art. 55 d.P.R.
Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Con il prim o motivo l’Ufficio denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 36 cod. proc. civ.
Con il prim o motivo l’Ufficio denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 61 d.lgs. 3 dicembre 1992, n. 546
art. 132 cod. proc. civ
546 e dell’art. 132 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 16/07/2020, n. 15167
Cass. 20/01/2017, n. 1506
15167, Cass. 20/01/2017, n. 1506).
Cass. 04/02/2021, n. 2581
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26443/2014R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro ANGELINI S.R.L., elettivamente domiciliata in Roma, via Calcutta, 25, presso lo studio dell’Avv. Maurizio Bruno che la rappresenta e difende, –resistente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. L AZIO , n. 301 / 1 3 , depositata il 26/09/2013; IRES IVA IRAP AVVISO ACCERTAMENTOudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre2022 dal consigliere Rosanna Angarano . Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, con quattro motivi, nei confronti della Angelini s.r.l. avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha parzialmente accolto l’appello della contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Roma che, invece, aveva rigettato il ricorso spiegato da quest’ultima avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2002, era stato accertato un maggior reddito ai fini Ires, Iva ed Irap.

2. L’Ufficio, a fronte dell’omessa dichiarazione , richiedeva alla società l’esibizione di documentazione contabile che, tuttavia, valutava, come inattendibile avendo riscontrato violazioni ed incongruenze in ragione di spese per carburante e per trasporti non documentate, contabilizzazione di costi non inerenti e non di competenza. Di conseguenza, ricostruiva induttivamente il reddito ai sensi degli artt. 41 d.P.R. n. 600 del 1973 e 55 d.P.R. n. 633 del 1972.

3. La C.t.r., dopo aver affermato che sussistevano i presupposti per l’accertamento induttivo e per il ricorso a presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, affermava che la soci età aveva fornito «una rappresentazione della situazione reddituale aderente alla realtà dei fatti» in quanto, rispondendo all’invito dell’Ufficio , aveva esibitodocumentazione – individuata nel registro delle fatture emesse e ricevuteed nel libro giornale – che non era stata ritenuta inattendibile né gravemente irregolare; che, al contrario,l’Ufficio non aveva fornito adeguata motivazione in ordine all’imponibile e del volume di affari, ricostruitiin ragione di quanto risultante per gli anni di imposta 2001 e 2003,né in ordine alla quantificazione dei costi deducibili nella misura forfetaria del 40 per cento.4. La contribuente si è costituita ai soli fini della partecipazione alla discussione orale. Considerato che:

1. Con il prim o motivo l’Ufficio denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 61 d.lgs. 3 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 132 cod. proc. civ. Assume la contraddittorietà intrinseca dellamotivazione nella parte in cui la C.t.r., pur riconoscendo la legittimità dell’accertamento induttivo e del ricorso alle c.d. «presunzioni supersemplici», aveva ritenuto che l’Ufficio non avesse fornito prova dei criteri utilizzati per la ricostruzione dei redditi e del volume di affari; assume, altresì, la mera apparenza della motivazione nella parte in cui la C.t.r. aveva ritenuto che la società avesse offerto una rappresentazione aderente alla realtà.

2. Con il secondomotivo l’Ufficiodenuncia, in rela zione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. , l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dalle puntuali contestazioni mosse a riprova dell’inattendibilità delle scritture e relative alla contabilizzazione di fatture di competenza di diverso anno di imposta, di costi non inerenti o di importo superiore a quello riportato in fattura o documentati solo in parte.

3. Con il terzo motivo l’Ufficio denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Assume che la C.t.r., pur affermando che l’onere della prova gravava sul contribuente,lo aveva, di fatto, posto a carico dell’Ufficio.

4. Con il quarto motivo proposto in via subordinata, l’Ufficio denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 nonché degli artt. 2 e 35, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e degli artt.112, 115 e 277 cod. proc. civ. In via subordinata, c ensura la sentenza impugnata per aver annullato l’accertamento omettendo, tuttavia, di stabilire se, sulla scorta della rappresentazione offerta dalla società, fosse possibile confermare il recupero, procedendo alla giusta quantificazione.

5. I primo tre motivi, da esaminarsi congiuntam ente i n quanto connessi, sono fondati, restando, così assorbito il quarto. 5.1. In ipotesi, quale quella di specie , di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, i poteri accertativi dell'Ufficio trovano fondamento e disciplina nella previsione di cui all'art. 41 d.P.R. n. 600 del 1973 e 55 d.P.R. n. 633 del 1972. A tal fine l'Ufficio, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, determina il reddito complessivo del contribuente, con facoltà di ricorso a presunzioni,c.d. supersemplici, anche prive, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, che comportano l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale può fornire elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito non è stato prodotto o che è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall'Ufficio (Cass.16/07/2020, n. 15167, Cass. 20/01/2017, n. 1506).

Si è precisato, tuttavia,che, nell’ accertamento induttivo, gli uffici devono accertare l'imponibile e quindi il reddito effettivo dei contribuenti e non solo i ricavi, ciò comportando che, qualora per determinati proventi non sia possibile addivenire ai costi, questi possono essere determinati induttivamente sulla base degli accertamenti compiuti.(Cass. 04/02/2021, n. 2581 Cass. 20/01/2017, n. 1506).5.2. La sentenza impugnata, pur formalmente richiamando detti principi, non si è attenuta ai medesimi rendendo motivazione carente e contraddittoria.

In particolare, la C.t.r. ha ritenuto che la società avesse dato prova di una situazione reddituale aderente alla realtà avendo prodotto il registro delle fatture ed il libro giornale, documentazione che, a suo dire, non era stata dichiarata né inattendibili né irregolare. Così motivando, tuttavia, non ha tenuto conto dei fatti specifici, puntualmente indicati in ricorso, che l’Ufficio aveva allegato – ovvero la mancanza di documentazione comprovante spese per carburante e per trasporti non documentate e le contabilizzazione di costi non inerenti e non di competenza – che , invece, dovevano indurre a valutare comeinattendibili, nel loro complesso, le scritture.

Ancora, la C.t.r., pur rilevando che l’Ufficio per il calcolo dell’imponibile 2002 aveva fatto ricorso a quanto risultante delle dichiarazioni rese nel 2001 e nel 2003 (anni di imposta prossimi a quelli per i quali la dichiarazione era stata omessa) e che aveva riconosciuto costi forfetari in misura pari al 40 per cento, ha ritenuto, con motivazione contradittoria,che quest’ultimo non ne avesse spiegato le ragioni. In tal modo, tuttavia, di fatto, ed in contraddizione come le premesse, ha posto a carico dell’Amministrazione l’onere della prova, smentendo, la legittimità del ricorso alle presunzioni così dette supersemplici.

6. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso , assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, perché, in diversa composizione, proceda a nuovo esame nel rispetto dei princip