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Ordinanza — n. 2380/2023 — snciv Generato dall'IA

Tax collection notice invalid due to failure to notify bankrupt taxpayer personally, ruling against Revenue Agency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2380/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Revenue Agency's appeal against a lower court ruling that invalidated a tax collection notice. The taxpayer, declared bankrupt in 1984, argued the notice was illegal because the underlying assessment was only sent to the bankruptcy trustee, not him personally. The court held that tax assessments predating bankruptcy must be notified to the bankrupt individual to preserve their right of defense, rendering the subsequent collection notice void due to procedural nullity.

Regesto Legislator

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Art. 14 D.P.R. 602/1973; Art. 360 c.p.c.: Where a tax assessment relates to debts determined before bankruptcy, it must be notified to the bankrupt taxpayer, not just the trustee; failure to notify renders the subsequent collection notice void.

Parole chiave

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tax collection notice bankruptcy notification procedural nullity right of defense tax assessment validity rimborso dell'imposta preventiva omissione del contribuente procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 14 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Con l’unico motivo l’Ufficio denuncia in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art.
Art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
Tale nullità, può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, d.lgs.
Art. 2909 cod. civ.
art. 2909 cod. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. 31/01/2022, n. 2857
Cass. n. 5392 del 18/03/2016
(Cass. n. 5392 del 18/03/2016).
Cass. 17/04/2015, n. 7874
546 (Cass. 17/04/2015, n. 7874).
Cass. 18/01/2018, n. 1144
Cass. 24/07/2014 n. 16816
Cass. 24/07/2014 n. 16816).
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14789/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro DODARO GIANCARLO, –intimato – nonché EQUITALA SERVIZI RISCOSSIONE S.P.A., –intimata – IRPEF ILOR CARTELLA PAGAMENTOAvverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CALABRIA , n. 3 8 1 7 / 1 6 , depositata il 27/12/2016; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre2022 dal consigliere Rosanna Angarano . Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, con unico motivo, nei confronti di Giancarlo Dodaro, e notificando l ’ atto anche alla società di riscossione, parte del giudizio di secondo grado, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. accoglieva l’appello del contribuente avverso la sentenza con la quale la C.t.p. aveva rigettato il ricorso avverso la cartella di pagamento, emessa a seguito di sentenza divenuta definitiva, avente ad oggetto un avviso di accertamento emesso ai fini Irpef edIlor per l’anno di imposta 1982.

2. Il contribuente, dichiarato fallito nel 1984, rilevava l’illegittimità della cartella di pagamento, notificatagli personalmente, stante l’omessa notifica dell’avviso d i accertamento , relativo a d anno di imposta antecedenteal fallimento, notificato solo al curatore.

3. La C.t.p. rigettava il ricorso. La C.t.r. riformava la sentenza impugnata rilevando che l’atto impositivo non era stato notificato al contribuente e che alcun rilievo poteva avere la sentenza di rigetto del ricorso proposto dalla curatela. Considerato che:

1. Con l’unico motivo l’Ufficio denuncia in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato l’inopponibilità della cartella al contribuente, tornato in bonis. Assume che la cartella, emessa dopo la definitività della decisione, era stata correttamente notificata a quest’ultimo, unico soggetto responsabile.

2. Il motivoè infondato.2.1. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, ove l'accertamento tributario, riguardi crediti i cui presupposti si siano determinati anteriormente alla dichiarazione di fallimento del contribuente il relativo avviso va notificato non solo al curatore ma anche aquest’ultimo. Il contribuente, infatti, non è privato, a seguito della declaratoria fallimentare, della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, rimanendo esposto ai riflessi, anche sanzionatori, derivanti dalla definitività dell'atto impositivo (tra le più recenti Cass.31/01/2022, n. 2857).

Si è, altresì, affermato che, in caso di mancata notifica, la pretesa tributaria è inefficace nei confronti del fallito e l'atto impositivo non diventa definitivo, tenuto conto che, peraltro, costui non è parte necessaria del giudizio d'impugnazione instaurato dal curatore. (Cass. n. 5392 del 18/03/2016). Tale soluzione trova ulteriore conferma nel fatto che solo la piena conoscenza dell'atto da parte del contribuente consente il consapevole esercizio del diritto di impugnativa, sicché, nel caso in cui l'atto impositivo sia stato notificato al solo curatore il termine per proporre impugnazione decorre solo dalla trasmissione dell'intera documentazione relativa alla pretesa erariale (nella specie, la copia della cartella di pagamento), fermo restando che grava sull'Amministrazione finanziaria l'onere di provare il momento in cui tale atto sia venuto a conoscenza del contribuente, in modo da individuare la data dalla quale far decorrere il termine per la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Cass. 17/04/2015, n. 7874). 2.2.

Questa Corteha precisato che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario; da ciò consegue che l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce unvizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Tale nullità, può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (cartelladi pagamento nel caso di specie), facendo valere ilvizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto con la conseguenza che, verificata la sussistenza del difetto di notifica ne consegue la nullità dell'atto consequenziale (Cass.18/01/2018, n. 1144). 2.3.

A nessuna diversa conclusioni può giungersi in ragione del giudicato formatosi, per mancata impugnazione, in ragione della sentenza n. 309/02/2007 che ha rigettato il ricorso del curatore avverso l’avviso di accertamento.Questa Corte, infatti, ha chiarito che l’efficacia del giudicato formatosi nei confronti del curatore, non può essere estesa al fallito, neppure uno volta tornato in bonis, ove il debitore-contribuente non abbia assunto la qualità di parte in quel giudizio, incontrando, pertanto, tale giudicato ilimiti soggettivi di cui all'art. 2909 cod. civ. (cfr.

Cass. 24/07/2014 n. 16816).

3. Ilricorso deve essere, pertanto, rigettato.

4. Non deve provvedersi sulle spese, in assenza diattività difensiva del controricorrente. Stantela soccombenza di una par te ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R„ 3