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Ordinanza — n. 2307/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax commission for applying wrong one-year statute of limitations instead of three-year rule for direct local collection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2307/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal filed by the Municipality of Reggio Calabria against a regional tax commission decision. The municipality argued that the tax commission incorrectly applied a one-year statute of limitations, whereas the correct three-year period should have applied because the tax was collected directly by the municipality without using a collection agent. The court ruled that since the municipality opted for direct coercive collection via tax notice rather than the roll system with an agent, the longer triennial limitation period under the Finance Law of 2006 governs, invalidating the lower court's dismissal.

Regesto Legislator

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Art. 72 D.Lgs. n. 507/1993; Art. 1, comma 163 L. n. 296/2006: When local authorities exercise the power of coercive collection directly without employing a collection agent, the three-year statute of limitations under the Finance Law applies, overriding the one-year limitation found in the Tax Procedure Code.

Parole chiave

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local tax collection statute of limitations coercive collection collection agent tax procedure code finance law 2006 direct collection sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 72 D.Lgs. n. 507/1993
Art. 1, comma 163 L. n. 296/2006
507/1993 e art. 1 commi 161 e 163 L.
artt. 72 D.Lgs. n. 507/1993
con unico motivo il Comune ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (artt. 72 D.Lgs. n. 507/1993 e art.
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 22555-2020 proposto da: COMUNE DI REGGIO CALABRIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato PATRIZIA PAOLA CIANCI giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente– contro ROGOLINO GIOVANNI -intimato – avverso la sentenza n. 4377/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 21/11/2019, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/1/2023 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE il Comune di Reggio Calabria propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Calabria aveva accolto l’appello di Giovanni Rogolino avverso la sentenza n. 1517/10/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, che aveva respinto il ricorso proposto avverso avviso di pagamento Tarsu 2012 emesso dal Comune; il contribuente è rimasto intimato CONSIDERATO CHE 1.1. con unico motivo il Comune ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (artt. 72 D.Lgs. n. 507/1993 e art. 1 commi 161 e 163 L. n. 296/2006) –la doglianza di «omesso esame di fatto decisivo» è stata infatti solo enunciata nella rubrica del motivo, senza che esso risulti ulteriormente illustrata - e lamenta che la Commissione Tributaria Regionale abbia erroneamente ritenuto applicabile il termine di decadenza annuale di cui all'art. 72 D.L.gs 507/1993 mentre, al contrario, risultava applicabile l'art.1 comma 163 della legge 296 del 2006 il quale prevede in caso di riscossione coattiva di tributi locali il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo; 1.2. in punto di diritto occorre evidenziare che la riscossione del tributo in esame spetta agli enti locali in qualità di enti impositori, i quali hanno la facoltà di avvalersi delle seguenti procedure previste e disciplinate dall’articolo 36, comma 2 del Decreto Legge n. 248 del 31 dicembre 2007, convertito con modificazioni dalla Legge n. 31 del 28 febbraio 2008: (i) l’ingiunzione fiscale disciplinata dal Regio Decreto n. 639 del 14 aprile 1910 che segue le norme previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973 (di seguito «D.P.R. n. 602/1973»), nei casi in cui la riscossione sia svolta in proprio dall’ente locale e (ii) l’iscrizione a ruolo, con la conseguente notifica della cartella di pagamento ai sensi del D.P.R. n. 602/1973, del Decreto legislativo n. 46 del 26 febbraio 1999 e del Decreto legislativo n. 112 del 13 aprile 1999, nei casi in cui la riscossione venga affidata a un concessionario; 1.3. le suddette procedure prevedono, dunque, diversi termini di decadenza per l’esercizio del potere di riscuotere il tributo locale; 1.4. nel caso in cui l’ente impositore decida di avvalersi di un agente della riscossione e, quindi, ricorrere alla riscossione tramite ruolo, troverà applicazione l’articolo 72 del Decreto legislativo n. 507 del 1993, in forza del quale «…l’importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell’anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all’,art. 71 comma1, è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all’art. 74 in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare al concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro l’anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l’anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l’avviso di accertamento è notificato …»; 1.5. sulla base dell’art. 72 cit., il ruolo deve essere formato e consegnato al concessionario entro l’anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto, con un termine di decadenza di un anno, in forza di una norma avente carattere speciale; 1.6. al ricorrere, quindi, dei presupposti ivi previsti (i.e. «…importo del tributo liquidato sulla base dei ruoli dell’anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati…») l’articolo 72 del D.lgs. n. 507/1993 riduce i tempi per l’esercizio dell’azione volta al recupero delle imposte; 1.7. nel caso, invece, di riscossione coattiva posta in essere direttamente dall’ente locale, ad esempio mediante la notifica di ingiunzione fiscale disciplinata dal Regio Decreto n. 639 del 14 aprile 1910, il termine di decadenza applicabile è quello previsto dall’articolo 1, comma 163 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, e tale disposizione prevede che «…nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo»; 1.8. nel caso in esame,l’atto impugnato (avviso di pagamento TARSU annualità 2012), notificato nell’anno 2014, era stato preceduto dall’avviso di accertamento, notificato nel 2011, con il quale l’Amministrazione comunale aveva accertato l’omessa denuncia della Tarsu per gli anni 2010 e 2011; 1.9. il Comune, pertanto, non si era avvalso del sistema di riscossione tramite ruolo mediante Concessionario, bensì aveva optato per la riscossione coattiva, con conseguente applicazione del termine di decadenza triennale previsto dalla legge finanziaria n. 269/2006 per la riscossione coattiva di tributi locali a mezzo di titolo esecutivo; 1.10. la Commissione Tributaria Regionale non ha dunque fatto buon governo dei principi dianzi illustrati nel sancire la decadenza del Comune dall’esercizio della pretesa tributaria nel termine di cui all’art. 72 cit.;

2. il ricorso va quindi accolto nei termini di cui in motivazione, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame, anche delle questioni rimaste assorbite, alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Calabria in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella ca