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Ordinanza — n. 2306/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal dismissal due to lack of specific criticism of first-instance judgment under Art. 53 D.Lgs. 546/1992.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2306/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Court's dismissal of the appeal, ruling the lower court's decision inadmissible. The taxpayer argued that the appeal adequately criticized the first-instance judgment by refuting the court's finding that the company's debt to shareholders was non-existent. The court held that in tax proceedings, the full devolutive nature of the appeal requires specific criticism of the first-instance reasoning, which the taxpayer successfully provided by linking their arguments to the evidence regarding the debt assumption.

Regesto Legislator

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Art. 53 del d.lgs. n. 546/1992; Art. 360, n. 3 e n. 4, c.p.c.: In tax litigation, the full devolutive nature of the appeal requires the appellant to specifically criticize the first-instance judgment's reasoning, not merely reiterate grounds for opposing the tax act.

Parole chiave

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tax appeal admissibility specific criticism requirement full devolutive nature first instance reasoning debt assumption accounting Regional Tax Court Cassation annulment opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 53 del d.lgs. n. 546/1992
della Calabria dichiarò inammissibile l’appello interposto da La Fido, siccome riducentesi a una reiterazione delle doglianze prospettate in primo grado, priva dell’articolazione di specifiche censure alla decisione impugnata, e pertanto non conforme al disposto dell’art. 53 del d.lgs.
Art. 360, n. 3 e n. 4, c.p.c.
Considerato che: entrambi i motivi di ricorso censurano la statuizione di inammissibilità dell’appello dall’angolo visuale, rispettivamente, dell’art. 360, n.
Art. 12 della l. n. 212/2000
Art. 88 TUIR

Giurisprudenza citata

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Cass., 22/01/2016, n. 1200
546 del 1992, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell'appello, mezzo quest'ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito” (Cass., 22/01/2016, n. 1200 ; si veda anche Cass., 23/11/2018, n.
Cass., 23/11/2018, n. 30525
1200 ; si veda anche Cass., 23/11/2018, n. 30525, nella quale “la S.C.
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Testo completo

- Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. 13267 - 2014, propost o da: LA FIDO S.R.L., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. SALVATORE RIJLI, elettivamente domiciliata in ROMA, BORGO PIO, 160, presso lo studio dell’Avv. BRUNO CHIARANTANO; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI , n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2 07 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata il 12/12/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2022dal Consigliere Dott.

LUIGI LA BATTAGLIA. Rilevato che: Con ricorso alla C.T.P. di Reggio Calabria, La Fido s.r.l. si oppose all’avviso di accertamento con il quale le era stato richiesto il pagamento di maggiori imposte Ires ed Irap (per complessivi Euro 1.005.858,00), a fronte della sopravvenienza attiva ex art. 88 TUIR, conseguente all’acquisto di alcuni terreni con sovrastante capannone, il cui corrispettivo (pari a € 3.000.000,00) era stato pagato, quanto a Euro 854.965,31, mediante compensazione con un credito vantato dalla ricorrente nei confronti della società cedente, e, quanto alla residua parte, mediante accollo del debito da parte dei soci della acquirente, e successiva compensazione dello stesso con il credito dagli stessi vantato, a titolo di finanziamenti infruttiferi, nei confronti della venditrice S.D.N.; eccepiva, la ricorrente, in primo luogo , la nullità dell’avviso di accertamento per violazione dell’art. 12 della l. n. 212/2000 (non essendo stato rispettato il termine di sessanta giorniivi previsto senza alcuna esplicitazione delle ragioni di urgenza ricorrenti), contestando, inoltre, nel merito, la configurabilità di qualsivoglia sopravvenienza attiva; la C.T.P. rigettò il ricorso; la C.T.R. della Calabria dichiarò inammissibile l’appello interposto da La Fido, siccome riducentesi a una reiterazione delle doglianze prospettate in primo grado, priva dell’articolazione di specifiche censure alla decisione impugnata, e pertanto non conforme al disposto dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992;avverso tale sentenza La Fido s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi; l’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso.

Considerato che: entrambi i motivi di ricorso censurano la statuizione di inammissibilità dell’appello dall’angolo visuale, rispettivamente, dell’art. 360, n. 3 e n. 4, c.p.c., sul rilievo che, nell’atto di appello (considerato nel suo complesso) fossero state adeguatamente esplicitate le censure rivolte alla sentenza impugnata, contestando, in particolare, “l’affermazione del decidente secondo la quale il debito v/i soci, iscritto al passivo dello stato patrimoniale, doveva considerarsi inesistente, posto che agli atti di causa vi era prova della delibera dell’assemblea dei soci inerente [a]l detto finanziamento”, e ribadendo “l’inesistenza dell’avallata sopravvenienza attiva anche per effetto della disposizione di cui all’art. 88, comma IV, del Tuir” (pag. 13 del ricorso); nel controricorso, l’Agenziadelle entrate ribatte come “l’appello di controparte avverso la sfavorevole sentenza della CTP riproduc[a] esattamente il contenuto del ricorso introduttivo, risolvendosi in una integrale trascrizione di quell’atto, senza formulare alcuna critica alle ampie argomentazioni con cui il primo giudice aveva ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso proposti avverso l’atto impositivo” (pag. 3 del controricorso); il ricorso è fondato; premesso, in linea generale, che,“in tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell'appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell'appello, mezzo quest'ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito” (Cass., 22/01/2016, n. 1200 ; si veda anche Cass., 23/11/2018, n. 30525, nella quale “la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto inammissibile l'appello, per la mancanza di critica alla motivazione della pronuncia di primo grado, pur avendo il ricorrente riproposto i motivi d'opposizione all'atto impositivo evidenziando la correlazione degli stessi con la documentazione prodotta che ne specificava la valenza, con conseguente possibilità per il giudice del gravame di individuare con chiarezza il contenuto delle censure”); nel caso di specie, dai passaggi dell’atto di appello riportati nel ricorso per cassazione emerge che la ricorrente aveva espressamente confutato l’affermazione - contenuta nella sentenza impugn ata - secondo cui l’importo di Euro2.745.035,00 fosse stato contabilizzato dapprima come costo, nonché la ritenuta inesistenza del finanziamento effettuato dai soci in favore della società, ribattendo come, al contrario, dall’atto transattivo del 31.12.2005 risultasse inequivocabilmente l’accollo, da parte dei primi, del debito societario (indubitabilmente esistente) corrispondente a una parte del prezzo di acquisto degli immobili oggetto della compravendita con S.D.N. (su tale ultimo punto la ricorrente aveva sottolineato, in particolare, che “se il debito verso la SDN srl si è estinto per effetto dell’accollo da parte dei soci Fido, non si può ritenere che tale debito verso i soci non esista, in quanto implicitamente significherebbe disconoscere il debito verso la SDN srl che lo ha generato (quest’ultimo documentato da atto notarile del 12.04.2006)”: pag. 9 del ricorso, ove viene testualmente ripreso il relativo passaggio dell’atto di appello); tali argomentazioni appaiono senz’altro sufficienti, alla luce della richiamata giurisprudenza, a cristallizzare un’idonea critica della pronuncia di primo grado, con riguardo alla ratio decidendi rappresentata dall’inesistenza del debito della società ricorrente verso i soci, a fronte dell’accollo, da parte di questi ultimi, del debito a sua volta gravante sulla detta società in favore della venditrice S.D.N.; dalle considerazioni che precedono discende l’accoglimento del ricorso, con conseguente rinvio delprocedimento al giudice di secondo grado il quale, in diversa composizione, si pronuncerà sul merito delle censure involte dal gravame in questione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l’effetto, rinvia alla Corte di GiustiziaTributaria di II grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del