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Ordinanza — n. 2283/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal after both parties agree to settle and offset litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2283/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the litigation extinguished after the tax authority voluntarily withdrew its appeal, which the taxpayer subsequently accepted. Both parties agreed to offset their legal fees against each other, eliminating the need for further court proceedings. Consequently, the court ruled that no further uniform contribution was due as the dispute was amicably resolved.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 1 - quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; When both parties in a cassation proceeding agree to settle the dispute and offset litigation costs, the judgment is extinguished and the uniform contribution is not applicable.

Parole chiave

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tax appeal withdrawal litigation cost offset judgment extinction amicable settlement uniform contribution waiver cassation procedure tax dispute resolution contributo alla produzione

Disposizioni normative citate

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D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 - quater
non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 - quater, introdotto dall'art.

Giurisprudenza citata

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Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343
228)in quanto la ratio di detta disposizione - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343;
Cass., 25 luglio 2017, n. 18348
Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n.
Cass., 2 luglio 2015, n. 13636
18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) -induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr.
Cass., 6 agosto 2020, n. 16765
Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n.
Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372
16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n.
Cass., 7 giugno 2018, n. 14782
31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n.
Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542
14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14014-2020 proposto da: COMUNE DI CARMAGNOLA, in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende assieme all’Avvocato MAURIZIO FOGAGNOLO giusta procura speciale estesa a margine del ricorso -ricorrente– contro CALCESTRUZZI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio“Di Tanno e Associati - Studio Legale Tributario”, rappresentata e difesa dagli Avvocati Barbara Nigro e Rosamaria Nicastro giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente– avverso la sentenza n. 1054/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata l’8/10/2019, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/1/2023 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE il Comune di Carmagnola propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte aveva rigettato l’appello dell’ente locale avverso la sentenza n. 1655/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Torino in accoglimento del ricorso di Calcestruzzi S.p.A. avverso avviso di accertamento ICI 2009; la società contribuente resiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1. preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 30/11/2022, l’Ente impositore ha dichiarato di rinunciare al ricorso per aver definito la controversia con la società contribuente, chiedendo compensarsi le spese di lite; 1.2. a tale istanza di parte ricorrente ha prestato adesione la società contribuente; 1.3. va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite; 1.4. non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 - quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228)in quanto la ratio di detta disposizione - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343;

Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) -induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr. Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636)

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, dell