Italian Supreme Court dismisses appeal due to settlement agreement extinguishing the dispute between company and municipality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the litigation extinguished because the parties submitted a joint request for settlement and compensation of litigation costs. Calcestruzzi S.p.A. had appealed a tax commission decision regarding ICI and IMU taxes on mining land, while the Municipality of Carmagnola counter-claimed. The court ruled that the transactional agreement defined the controversy, making further proceedings unnecessary and waiving the double contribution penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 393 c.p.c.; Art. 100 c.p.c.: When parties submit a joint request for settlement and compensation of costs, the judgment is extinguished due to the cessation of the subject matter of the dispute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 12120-2021 proposto da: CALCESTRUZZI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio“Di Tanno e Associati - Studio Legale Tributario”, rappresentata e difesa dagli Avvocati GIUSEPPE MARINO, BARBARA NIGRO E ROSAMARIA NICASTRO giusta procura speciale allegata al controricorso -ricorrente– contro COMUNE DI CARMAGNOLA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende assieme all’Avvocato MAURIZIO FOGAGNOLO giusta procura speciale estesa a margine del ricorso -controricorrente– avverso la sentenza n. 632/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 28/10/2020, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/1/2023 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Calcestruzzi S.p.A. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte aveva respinto l’appello della società contribuente ed accolto l’appello del Comune di Carmagnola avverso la sentenza n. 666/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Torino in parziale accoglimento (limitatamente alle irrogate sanzioni) del ricorso proposto avverso avvisi di accertamento ICI 2011 ed IMU 2012 aventi ad oggetto i terreni posseduti dalla società nel territorio comunale, adibiti ad attività estrattiva in forza della Convenzione stipulata con il Comune, essendo stata contestata l'omessa presentazione della dichiarazione I.C.I./IMU e l’omesso totale versamento dell’imposta dovuta in relazione alle aree possedute; il Comune resiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1. in data 13/20/2022 le parti hanno depositato istanza congiunta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, in ragione dell’accordo transattivo che ha definito la controversia; 1.2. ne consegue che va dichiarata l'estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere (cfr.
Cass. nn. 27598/2013, 909/2006); 1.3. l'esito della lite giustifica ampiamente la compensazione delle spese di giudizio; 1.4. non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. doppio contributo, posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (cfr. Cass. n. 23175/2015)
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa interamente le spese di lite tra le parti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della