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Ordinanza Interlocutoria — n. 2218/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal on VAT recovery, remanding case to verify if debt cessation applies to separate claims.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2218/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the appeal against a regional tax commission decision regarding VAT recovery. The court noted that while the taxpayer requested a simplified settlement for a related debt, the parties did not formally withdraw the current appeal. Consequently, the court determined that the cessation of the dispute for the first debt did not automatically resolve the distinct claim in the present case.

Regesto Legislator

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Art. 19, comma 2, e 21, d.lgs. n. 74/2000; Art. 366 c.p.c.: The court established that a declaration of cessation of the subject matter of the dispute regarding one tax debt does not produce effects on autonomous and distinct tax claims unless explicitly linked.

Parole chiave

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VAT recovery tax appeal dismissal cessation of dispute autonomous tax claims Cassazione rinvio sottrazione dell'iva ripresa dell'imposta sul valore aggiunto rimborso dell'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 19, comma 2, d.lgs. n. 74/2000
Art. 21, d.lgs. n. 74/2000
Art. 366 c.p.c.
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Testo completo

iato la seguente -Presidente - -Consigliere – -Consigliere - -Consigliere relatore - -Consigliere - CC– 1 5 /1 2 /202 2 ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 24075 del ruolo generale dell’anno 20 16 proposto da: Marini Servizi Autotrasporti Escavazioni Estrazioni di Materiale Inerte s.r.l. (di seguito Marini s.r.l.), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. Silvio Ranucci per procura speciale in calce al ricorso, presso il cui studio in Roma, via Ancona, n. 20, è elettivamente domiciliata; - r icorrent e - contro Oggetto: maggiori ricavi –operazioni imponibili –compensazione - Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controri corr ente - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale dell’Umbria, n. 312/3/2016, depositata in data 9 maggio 2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 1 5 dicembre 2022dal Consigliere Giancarlo Triscari; ritenuto che: dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata nonché dagli atti difensivi delle parti si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato alla società Marini s.r.l. un a cartella di pagamento con la quale aveva recuperato la maggiore iva dovuta a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione fiscale per l’anno 2011; in particolare, l’iva richiesta a recupero era rappresentata da un credito fiscale esposto nelladichiarazione integrativa presentata in relazione all’anno di imposta 2010, prodotta in rettifica a quella originaria, ma presentata in data 4 luglio 2012; avverso la cartella di pagamento la società aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Terni; avverso la pronuncia del giudice di primo grado la società aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale dell’Umbria ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che: era irrilevante la prospettata questione di incostituzionalità degli artt. 19, comma 2, e 21, d.lgs. n. 74/2000, perché il procedimento penale non era stato instaurato nei confronti della società, ma del suo legale rappresentante;erano condivisibili l’iter logico e le conclusioni del giudice di prime cure, non risultando né insufficiente né contraddittoria la motivazione, dovendosi evidenziare, ad integrazione, che la sentenza penale non aveva efficacia di giudicato e che, inoltre, la facoltà di emendare la dichiarazione a favore non poteva essere esercitata oltre i limiti dell’esistenza di errori od omissioni, mentre, nel caso di specie, la società aveva inteso variare il regime di liquidazione dell’iva; avverso la suddetta pronuncia la società ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a cinque motivi di censura, illustrati con successiva memoria, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso; considerato che: ai fini della definizione del presente giudizio va dato atto che la società, con la memoria depositata, ha evidenziato di avere presentato domanda di definizione agevolata relativamente alla ulteriore cartella di pagamento con il quale si è provveduto al recupero del debito iva evidenziato dalla dichiarazione presentata il 30 settembre 2011 che il nel giudizio di impugnazione della medesima le parti hanno rinunciato al ricorso e chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere; si rende, quindi, necessario verificare, nel contraddittorio tra le parti, se la cessazione della materia del contendere relativa al giudizio instaurato con l’impugnazione della cartella di pagamento con la quale si è provveduto al recupero del debito iva evidenziato dalla dichiarazione presentata il 30 settembre 2011 sia produttiva di effetti anche in relazione alla pretesa relativa alla cartella di pagamento del presente giudizioovvero se le cartelle riguardino pretese per debiti iva autonomi e distinti; deve, quindi, essere disposto il rinvio a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza;

P.Q.M.

La Corte: dispone il rinvio a