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Ordinanza — n. 2209/2023 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as inadmissible due to the taxpayer's subsequent withdrawal of interest in the proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2209/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the taxpayer's appeal against the regional tax commission's decision inadmissible. The taxpayer had previously requested a simplified settlement procedure but later formally renounced the litigation, citing the registration of the tax debt. The court ruled that this subsequent lack of interest in continuing the lawsuit rendered the appeal procedurally invalid under civil procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 390 cod. proc. civ.; Art. 6, comma 10, d.l. 119/2018: A subsequent withdrawal of interest in the proceedings renders the appeal inadmissible when the taxpayer renounces the litigation after the simplified settlement procedure is invoked.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal inadmissibility lack of interest in proceedings simplified tax settlement taxpayer withdrawal civil procedure code tax debt registration procedural dismissal imposta sugli utili immobiliari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 cod. proc. civ.
Parte ricorrente, con l'atto di rinuncia - formulata in atto univoco in tal senso e sottoscritto dai difensori, Angelo Alessandro Samnnarco e Raffaele Tecce, ma mancante dei requisiti di cui all'art. 390 cod.
Art. 6, comma 10, d.l. 119/2018 conv. in legge n. 136/2019
Nelle more, la società ha presentato istanza per potersi avvalere della definizione agevolata delle controversie tributarìe con contestuale richiesta di sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 6, comma 10, di.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
"doppio contributo unificato", di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 390 cod. proc. civ
Parte ricorrente, con l'atto di rinuncia - formulata in atto univoco in tal senso e sottoscritto dai difensori, Angelo Alessandro Samnnarco e Raffaele Tecce, ma mancante dei requisiti di cui all'art. 390 cod. proc. civ.
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Testo completo

a seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11059/2015 R.G.,, proposto da: G.G. COSTRUZIONI s.r.I., rappresentata e difesa dall'Avvocato Angelo Alessandro Sammarco e Raffaele Tecce, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Avellino al viale Cassitto n. 4 ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis. co ntro rico rrente avverso la sentenza n. 8980/02/14 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, depositata il 22/10/2014, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/11/2022 dal consigliere Rosita D'Angiolella.

RILEVATO CHE 1. La controversia prende origine dall'impugnazione dell'avviso di accertamento, per l'anno 2006, con il quale venivano accertati, con metodo induttivo, a carico della G.G. Costruzioni s.r.l., maggiori ricavi e venivano disconosciuti, costi non inerenti e non di competenza. 1.1. La CTP adita dalla società dopo aver rilevato la legittimità dell'avviso di accertamento sotto il profilo formale e aver ritenuto corretta l'esclusione dei costì per i quali non era dimostrata l'inerenza, aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente in particolare rideterminando i ricavi relativi ai trasferimenti immobiliari riducendo i valori derivanti dall'applicazione delle tabelle OMI.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello la società. La CTR della Campania, con la sentenza in epigrafe, in parziale accoglimento dell'appello, riduceva ulteriormente il valore unitario degli immobili compravenduti.

3. La società contribuente ha impugnato, con quattro motivi, la sentenza n. 8980/02/14 della CTR della Campania.

4. L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

5. Nelle more, la società ha presentato istanza per potersi avvalere della definizione agevolata delle controversie tributarìe con contestuale richiesta di sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 6, comma 10, di. 119 del 2018 conv. in legge n. 136 del 2019. Con ordinanza del 13/02/2019, questa sezione ha accolto l'istanza di sospensione del processo rinviando a nuovo ruolo.

6. Con atto depositato telematicamente in data 7/09/2022 la ricorrente, premesso di aver definito la «pendenza creditoria come da provvedimento di iscrizione a ruolo della cartella che gi allega» (ali. 1), ha rinunciato al giudizio, dichiarando di non avere interesse alla sua prosecuzione. CONSIDERATO CHE 1. Parte ricorrente, con l'atto di rinuncia - formulata in atto univoco in tal senso e sottoscritto dai difensori, Angelo Alessandro Samnnarco e Raffaele Tecce, ma mancante dei requisiti di cui all'art. 390 cod. proc. civ. - ha espressamente palesato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione della lite per essere intervenuto "il provvedimento di iscrizione a ruolo della cartella".

2. La sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, come dichiarata dalla società contribuente, rende il ricorso inammissibile.

3. Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti.

4. Non sussistono i presupposti per condannare la ricorrente al pagamento del cd. "doppio contributo unificato", di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo la rinuncia sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio