Italian tax court remands case to new role due to unclear debt payment status and lack of proof.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione remitted the tax dispute to a new procedural role because the documentation failed to clearly establish whether the debt had been fully paid. The Regional Tax Commission had previously annulled the tax lien and cartelle after finding the taxpayer's evidence insufficient, but the Agency of Revenue argued the original documents proved the debt existed. The court decided to restart the proceedings to allow the collection agent to formally assert the debt's status before a final judgment can be rendered.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100 TUIR; Art. 19 D.P.R. 602/1973: When documentary evidence regarding the payment of taxes is ambiguous or insufficient to prove extinction of the debt, the case must be remitted to a new role to allow the collection agent to formally assert the claim.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 24903/2016 R.G. proposto da AGENZIADELLE ENTRATE – RISCOSSIONE rappresentata e difesa in forzadi procura speciale dall’avv. Carmela Trotta con domicilio eletto in Roma presso il suo studio in via F. Corridoni n. 4 (PEC: c.trotta@pec.giuffre.it); –ricorrente – Contro SALERNOGIUSEPPE rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv. prof. Angelo Scala e dall’avv. Pasquale Amodio con domicilioeletto in Roma presso l ’avv. Alessandro Izzo nel suo studio in Roma, alla via E. Q.
Visconti n. 103 (PEC: studiolegaleamodio@pec.giuffre.it); - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania sez. staccata di Salerno n. 2981/09/16 depositata in data 29/03/2016,non notificata; Oggetto:rinvio a nuovoruolo Cons.Est. Roberto Succio - 2 Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 18/01/2023dal Consigliere Roberto Succio; Rilevatoche: - Salerno Giuseppe impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotec aria notificata gli dal riscossore in conseguenza delmancato pagamento di imposte iscritte a ruolo; - l a CTP di Salerno per quanto qui interessa rigettava il ricorso relativamente alla controversia per la quale dichiarava di avere giurisdizione;appellava i l contribuente; - con la pronuncia impugnata la CTR ha accolto l'appello annullando di conseguenza l'iscrizione ipotecaria e le cartelle impugnate ordinando altresì la cancellazione delle ipoteche in quantoha ritenuto non provato d a parte di Agenzia delle Entrate riscossione il contenuto del plico raccomandato notificato dal riscossore al contribuente: plico che secondo il riscossore conteneva le cartelle impugnate, non risultando sufficiente la produzionedegli avvisi di riceviment o delle stesse; - ricorre a questa Corte Agenzia delle Entrate Riscossione (succeduta a Equitalia) con atto affidato a tre motivi; il contribuenteresiste con controricorso;
Consideratoche: -è in atti istanza di cessazione della materia del contendere; - peraltro, dalla documentazione prodotta non si evince con chiarezzal’avvenuto regolare pagamento integrale del dovuto; - conseguentemente, è necessario rinviare la causa a nuovo ruolo onde consentire al concessionario per la riscossione di prendereposizione in ordine all’avvenuta o meno estinzione del debitotributario sub iudice;